Ordinanza n. 58/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento della Prefettura di -OMISSIS- del 29 ottobre 2025, comunicato in pari data, con il quale è stato revocato il nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in favore del cittadino extracomunitario -OMISSIS- a seguito dell’istanza presentata dal ricorrente in data 27 marzo 2023;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in favore di un cittadino extracomunitario
Esito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, chiedendone la sospensione cautelare. La censura esaminata riguarda il difetto di istruttoria. Il provvedimento, adottato in conformità al parere negativo dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro, aveva ritenuto insufficiente la capacità economica dell'impresa, considerando una richiesta di assunzione di sessanta lavoratori e confrontando i dati di fatturato e risultato d'esercizio. Il ricorrente ha dedotto e documentato di avere rappresentato all'Amministrazione, da ultimo mediante asseverazione del 18 aprile 2025, l'intenzione di assumere soltanto sei lavoratori, incluso il beneficiario del nulla osta, e di avere prodotto documentazione attestante la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 44 del d.l. n. 73/2022 per l'assunzione di sei lavoratori.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris della censura di difetto di istruttoria. Dalla documentazione prodotta emergeva infatti che l'Amministrazione avrebbe potuto avere erroneamente considerato una richiesta di sessanta assunzioni, anziché di sei, nonostante le reiterate rappresentazioni del ricorrente e l'ulteriore documentazione prodotta. Il TAR ha inoltre valorizzato la mancata costituzione dell'Amministrazione, ritualmente notificata. Ha ritenuto possibile ovviare al danno sospendendo il provvedimento e ordinando alla Questura di riesaminare la posizione del lavoratore alla luce della documentazione indicata. La trattazione del merito è stata fissata all'8 aprile 2026. Il Ministero dell'Interno è stato condannato al pagamento di 500 euro, oltre accessori di legge, per le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda cautelare è stata accolta in presenza di fumus boni iuris e di un danno fronteggiabile mediante sospensione e riesame.
art. 44 d.l. n. 73/2022
Il giudice ha richiamato le condizioni previste dalla norma quali presupposti che il ricorrente afferma di avere documentato per l'assunzione di sei lavoratori.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, sussiste il fumus boni iuris del difetto di istruttoria quando l'Amministrazione fonda la revoca di un nulla osta al lavoro su una capacità economica calcolata rispetto a un numero di assunzioni diverso da quello effettivamente richiesto dal datore di lavoro e non considera la documentazione prodotta per dimostrare il numero reale delle assunzioni e la relativa capacità economica.
- Quando la documentazione versata in giudizio evidenzia la possibile erroneità del presupposto fattuale posto a base della revoca di un nulla osta al lavoro, la tutela cautelare può essere accordata mediante sospensione dell'atto e ordine di riesame della posizione individuale alla luce della documentazione pertinente.
- Il riesame cautelare deve essere svolto dall'Amministrazione considerando la documentazione già prodotta dall'interessato e verificando concretamente i presupposti economici richiesti per il numero effettivo di assunzioni.
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