Cassazione Penale, Sentenza n. 37343/2022 del 03/10/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione dell'art. 81, quarto comma, cod. pen.: la Corte d'appello avrebbe applicato l'aumento minimo non inferiore a un terzo per la continuazione in modo errato, calcolandolo su un singolo aumento successivo anziché come aumento complessivo per la continuazione (soprattutto alla luce dell'applicazione della recidiva ex art. 99, comma 4). Il difensore rilevava che la corretta procedura è di sciogliere il cumulo giuridico, determinare la pena per il reato più grave, applicare un aumento complessivo non inferiore a un terzo per la continuazione e solo dopo applicare la diminuzione prevista per il rito abbreviato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il motivo. Ha rilevato che la Corte d'appello ha errato nell'applicazione dell'aumento ex art. 81, ponendolo su un singolo aumento successivo invece che come aumento complessivo per la continuazione. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio e il procedimento è stato rinviato per nuovo giudizio, sul punto, ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli.
Norme richiamate
art. 81, quarto comma, cod. pen.
L'aumento minimo non inferiore a un terzo, nelle ipotesi di più reati in continuazione commessi da soggetti con recidiva ex art. 99, va riferito all'aumento complessivo per la continuazione e non alla misura di ciascun aumento successivo al primo.
art. 99, comma quarto, cod. pen.
Rilevanza della recidiva reiterata ai fini dell'applicazione dell'aumento minimo per la continuazione: la circostanza aggravante incide sul calcolo dell'aumento complessivo.
art. 187 disp. att. c.p.p.
Richiamato in motivazione per giustificare la scelta del fatto ritenuto 'più grave' in concreto (pena maggiormente afflittiva); non incide sul principio di calcolo dell'aumento complessivo per la continuazione.
Massime di principio
- Quando vi è continuità tra più reati e il soggetto è colpito dalla recidiva ex art. 99, comma 4, l'aumento minimo non inferiore a un terzo va calcolato sull'aumento complessivo per la continuazione e non su ciascun singolo aumento successivo.
- La corretta sequenza operativa nel calcolo della pena in caso di continuazione è: (1) individuare il reato più grave e la pena base relativa; (2) applicare l'aumento complessivo per la continuazione (almeno un terzo, se previsto dalla recidiva); (3) eventualmente cumulare le pene residue; (4) applicare le diminuzioni/agevolazioni (es. rito abbreviato) successivamente.
- L'applicazione errata dell'aumento 'per singolo aumento' costituisce vizio di diritto che può determinare l'annullamento della parte sanzionatoria della sentenza e il rinvio per nuovo giudizio sul calcolo della pena.
- In sede di impugnazione conviene contestare la sequenza del calcolo del cumulo e dell'aumento per la continuazione, richiamando la giurisprudenza che chiarisce che il limite minimo dell'aumento si riferisce all'aumento complessivo.
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