Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 14703/2026 - Roma, Sezione 4T

per l’annullamento A) quanto al ricorso introduttivo - della graduatoria di merito in forza della quale il ricorrente/candidato, all'esito della prova selettiva per l’assunzione presso Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Area Assistenti, pubblicata sul sito Internet dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e sul Portale inPA, nella parte in cui non include il ricorrente; - della comunicazione di esito della prova scritta del 2 aprile 2025 che assegna un punteggio inferiore a quello effettivamente spettante al ricorrente; - del questionario somministrato al ricorrente di cui alla busta n. 8 e del foglio risposte, nella parte in cui risultano lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale; nonché per l’accertamento dell’interesse del ricorrente ad essere inserito in graduatoria tra gli idonei della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 415 unità di personale per l’area assistenti amministrativo tributario, di cui 10 riservati alla provincia autonoma di Bolzano, presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, suddivise per ambito territoriale, con ulteriore elevazione dei posti a complessivi 569 unità di personale – prot.: 840246 RU (bando del 30 dicembre 2024), e per la conseguente condanna ex art. 30 c.p.a. dell’amministrazione intimata a provvedere in tal senso; B) quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 10 settembre 2025 - della graduatoria regionale ADM.ADMUC.REGISTRO UFFICIALE.0421451.03-07-2025-U pubblicata il 3 luglio 2025, mediante la quale vengono individuati i nominativi dei candidati ritenuti idonei e vincitori del concorso pubblico in questione, con illegittima esclusione del ricorrente; - di tutti gli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo.

Giustizia amministrativa202506729

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria e atti della prova scritta del concorso per l’assunzione di assistenti amministrativo-tributari presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nonché successiva graduatoria regionale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione banditrice)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, candidato per il contingente relativo alla Regione Piemonte, aveva conseguito 20,10 punti nella prova scritta, a fronte della soglia minima di 21/30 prevista dal bando, e non era stato pertanto incluso tra gli idonei e i vincitori. Con il primo motivo ha dedotto l’illegittimità dei quesiti nn. 10, 53, 62 e 64, per violazione dei requisiti di chiarezza e univocità, violazione dell’art. 97 Cost. ed eccesso di potere per arbitrarietà, irragionevolezza e difetto dei presupposti. Ha sostenuto, in particolare, che il quesito n. 10 avrebbe avuto due risposte corrette in materia di attività dell’Agenzia nell’e-commerce; che il quesito n. 53 avrebbe consentito sia la risposta “look over” sia “look into”; che il quesito n. 62 avrebbe utilizzato la denominazione non più attuale di “Uffici dei Monopoli” e avrebbe reso ambigua l’individuazione delle competenze; e che il quesito n. 64 sull’insorgenza dell’obbligazione doganale avrebbe avuto più risposte errate o comunque controverse, anche alla luce dell’art. 87, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013. Con il secondo motivo ha contestato il meccanismo di attribuzione del punteggio, sostenendo che l’applicazione indistinta di +0,60 per ogni risposta corretta e -0,15 per ogni risposta errata ai quesiti di inglese non avrebbe tenuto conto della diversa difficoltà delle domande e avrebbe falsato gli esiti della prova. Con i motivi aggiunti ha impugnato la graduatoria regionale pubblicata il 3 luglio 2025, deducendone l’illegittimità in via derivata.

La decisione

Il TAR ha respinto sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti. Quanto al quesito n. 10, ha ritenuto corretta e univoca la risposta relativa al controllo delle merci in ingresso e alla verifica delle dichiarazioni doganali, escludendo che il monitoraggio dei depositi connessi ai marketplace costituisse un’attività di controllo autonomo e sistematico dell’Agenzia. Quanto al quesito n. 53, ha distinto il significato di “look over”, riferito alla revisione attenta e rapida di un documento, da quello di “look into”, riferito all’approfondimento dell’argomento, ritenendo coerente con la frase proposta soltanto la prima risposta. Il quesito è stato ritenuto compatibile con il livello di conoscenza richiesto dal bando. Quanto al quesito n. 62, il Collegio ha rilevato che, alla data della prova, la denominazione “Uffici dei Monopoli” continuava a essere utilizzata nella concreta articolazione periferica, nella documentazione e nelle comunicazioni ufficiali dell’Agenzia. Ha inoltre ritenuto corretta la risposta concernente la vigilanza sui giochi pubblici e sui tabacchi, mentre la risposta scelta dal candidato includeva anche settori estranei ai monopoli statali. Quanto al quesito n. 64, il TAR ha ritenuto univocamente corretta la risposta relativa al luogo di presentazione della dichiarazione in dogana, osservando che il criterio del luogo in cui si verifica il fatto generatore vale per specifiche ipotesi di obbligazioni doganali irregolari e non sempre. Il secondo motivo è stato respinto perché l’attribuzione del medesimo punteggio e della medesima penalità ai quesiti di inglese era legittima, essendo i quesiti omogenei e coerenti con il livello di preparazione richiesto; inoltre, l’amministrazione si era autovincolata a un criterio uniforme e non avrebbe potuto differenziare successivamente il punteggio in base alla difficoltà delle singole domande. La graduatoria regionale è stata ritenuta legittima in via derivata, non essendo stati annullati gli atti presupposti. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.500 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 97 Cost.

    Il principio di imparzialità e buon andamento è stato invocato dal ricorrente quale parametro di legittimità della formulazione dei quesiti e della valutazione concorsuale; il TAR non ha ravvisato una sua violazione.

  • art. 30 c.p.a.

    Indicato nella domanda di accertamento e condanna proposta dal ricorrente, conseguente all’asserito diritto all’inserimento in graduatoria; la domanda è stata respinta insieme all’impugnazione.

  • art. 87, par. 1, regolamento (UE) n. 952/2013

    Il TAR lo ha applicato per ritenere corretta la risposta relativa al luogo di insorgenza dell’obbligazione doganale e per escludere che il luogo in cui si verifica il fatto generatore costituisca sempre il criterio applicabile.

  • art. 23-quater, comma 1, d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla l. 7 agosto 2012, n. 135

    Richiamato nel ricorso per sostenere l’incorporazione dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato nell’Agenzia delle Dogane; il TAR ha comunque ritenuto non ambiguo il quesito, poiché alla data della prova la denominazione “Uffici dei Monopoli” risultava ancora utilizzata nella concreta organizzazione periferica.

Massime di principio

  • In una prova concorsuale a risposta multipla, un quesito è illegittimo per ambiguità soltanto quando più opzioni risultino effettivamente corrette o non sia possibile individuare con sufficiente precisione la risposta conforme alla disciplina applicabile; non è sufficiente prospettare interpretazioni alternative basate su attività solo indirettamente riconducibili alle competenze dell’amministrazione.
  • La legittimità di un quesito concorsuale deve essere valutata in relazione al significato tecnico e contestuale delle risposte proposte: quando una risposta descrive esattamente l’azione richiesta dalla frase o dalla fattispecie e le altre esprimono attività diverse o più ampie, il quesito conserva carattere univoco.
  • L’utilizzo in una domanda concorsuale di una denominazione organizzativa non più formalmente prevalente non determina, di per sé, l’illegittimità del quesito quando quella denominazione continui a essere concretamente utilizzata dall’amministrazione nella documentazione, nelle comunicazioni ufficiali o nell’articolazione operativa alla data della prova.
  • È legittima l’attribuzione uniforme dello stesso punteggio e della stessa penalità ai quesiti di una prova concorsuale quando le domande siano omogenee e coerenti con il livello di preparazione richiesto; l’amministrazione che si sia autovincolata a tale criterio deve applicarlo indistintamente per rispettare uguaglianza, parità di trattamento e par condicio.
  • La graduatoria concorsuale impugnata esclusivamente in via derivata non può essere annullata quando risultino legittimi gli atti presupposti, inclusa la valutazione della prova e il punteggio attribuito al candidato.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubblici
RamiPubblico impiego e concorsi
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniGraduatorie e scorrimento
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaEccesso di potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.