Ordinanza n. 551/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) n. 637 del 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Veneto che aveva respinto la domanda cautelare contro il parere della Soprintendenza e l’autorizzazione paesaggistica comunale per l’installazione di un ascensore nel Palazzo Bernardo
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari contrari)
Prevale il privato
La controversia
Gli appellanti hanno impugnato l’ordinanza cautelare del TAR Veneto e, in via presupposta, il parere della Soprintendenza e l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Venezia ai controinteressati per l’installazione di un ascensore all’interno del Palazzo Bernardo, edificio sito sul Canal Grande. La contestazione cautelare riguardava la ragionevolezza delle modalità e della localizzazione dell’impianto, il possibile pregiudizio per i beni culturali e paesaggistici e per gli interessi dei proprietari contrari, nonché la necessità di verificare se fossero disponibili soluzioni alternative idonee a servire tutti i condomini, con minore impatto e adeguata capacità di abbattere le barriere architettoniche.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare e, riformando l’ordinanza del TAR Veneto, ha accolto la domanda cautelare proposta in primo grado. Nella comparazione degli interessi contrapposti ha ritenuto prevalente giungere alla discussione del merito re adhuc integra, ossia senza consentire che la situazione si consolidi prima della decisione definitiva. La misura cautelare è stata giustificata dalla necessità di approfondire la complessiva ragionevolezza della scelta amministrativa, verificando se l’installazione autorizzata con le modalità progettuali previste sia effettivamente necessaria oppure se risultino praticabili modalità o localizzazioni differenti, idonee a servire tutti i condomini e capaci di arrecare il minor pregiudizio possibile agli interessi contrari, nel necessario bilanciamento tra abbattimento delle barriere architettoniche e tutela dei beni culturali. Le spese della fase cautelare sono state compensate. È stata ordinata la trasmissione dell’ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del tribunale amministrativo regionale.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente, a seguito dell’accoglimento della domanda cautelare, di disporre la sollecita fissazione dell’udienza di merito.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare relativo all’autorizzazione di interventi su beni culturali o paesaggistici, la comparazione degli interessi può condurre alla sospensione dell’efficacia dell’atto quando sia necessario approfondire, prima della decisione di merito, la ragionevolezza delle modalità concrete dell’intervento.
- L’amministrazione, nel valutare interventi finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche in immobili sottoposti a tutela culturale o paesaggistica, deve verificare anche l’eventuale praticabilità di soluzioni alternative, quanto a modalità e localizzazione, idonee a perseguire la stessa finalità con minore pregiudizio per il bene tutelato e per gli interessi contrari.
- La ponderazione cautelare tra esigenze di accessibilità e tutela dei beni culturali deve considerare se l’intervento autorizzato serva effettivamente tutti i soggetti interessati e se esistano soluzioni meno impattanti, secondo i canoni di proporzionalità e ragionevolezza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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