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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31220/2023 del 09/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di un’iscrizione ipotecaria disposta a garanzia di crediti risultanti da sei cartelle di pagamento. Il contribuente aveva presentato una dichiarazione di sospensione/autoannullamento ai sensi dell’art. 1, commi 537 e ss., l. n. 228/2012, deducendo che, decorso inutilmente il termine previsto senza risposta dell’ente creditore, operasse l’annullamento di diritto delle partite iscritte a ruolo e, per conseguenza, dovesse venir meno l’iscrizione ipotecaria. La CTR della Campania aveva invece ritenuto legittima l’ipoteca, affermando che il meccanismo del silenzio-assenso comportasse la cancellazione del ruolo ma non la perdita del diritto del creditore di agire nuovamente per il recupero del credito nei termini, con sopravvivenza della garanzia già iscritta. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 537 e ss., l. n. 228/2012, sostenendo che la CTR avesse erroneamente interpretato la disciplina e che l’annullamento di diritto delle partite dovesse comportare anche l’annullamento dell’iscrizione ipotecaria. Il secondo motivo era formulato solo in via subordinata per l’ipotesi di rigetto del primo.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo. Ha affermato che, una volta decorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla presentazione della dichiarazione senza che l’ente creditore abbia inviato la comunicazione prevista, le partite di ruolo sono annullate di diritto e l’agente della riscossione è automaticamente discaricato. Poiché l’iscrizione ipotecaria è accessoria e strumentale rispetto a specifici titoli e a determinate pretese, essa "sta e cade" con quei titoli: eventuali nuove pretese riferite ai medesimi crediti potrebbero giustificare solo una nuova iscrizione sulla base di nuovi titoli, non la conservazione di quella già iscritta. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e la causa è stata decisa nel merito con accoglimento dell’originario ricorso del contribuente anche quanto alla domanda di annullamento dell’ipoteca. Le spese dei gradi di merito sono state compensate; le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico delle amministrazioni intimate.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 537 e ss., l. 24 dicembre 2012, n. 228

    commi 537, 538, 539 e 540

    la mancata risposta dell’ente creditore entro il termine previsto, decorso il termine di 220 giorni dalla presentazione della dichiarazione, determina l’annullamento di diritto delle partite iscritte a ruolo e il discarico automatico dell’agente della riscossione

  • art. 49 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    il ruolo costituisce titolo esecutivo sulla base del quale l’agente della riscossione può procedere in via esecutiva e cautelare

  • art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    le azioni esecutive e cautelari dell’agente presuppongono i titoli e i presupposti normativamente previsti, tra cui la cartella e il decorso del termine per l’esecuzione

Massime di principio

  • Quando la legge prevede l’annullamento di diritto delle partite iscritte a ruolo per mancata risposta dell’ente creditore entro il termine stabilito, l’effetto riguarda il titolo e la pretesa iscritta a ruolo e si riflette sugli atti cautelari fondati su quel titolo.
  • Un’iscrizione ipotecaria eseguita a garanzia di specifici crediti non può essere mantenuta se vengono meno i titoli e i presupposti che la sorreggono; eventuali nuove iniziative di riscossione richiedono nuovi atti e, se del caso, una nuova garanzia.
  • La sopravvivenza astratta del credito in capo all’ente, ove ancora azionabile, non legittima la permanenza della singola garanzia già iscritta quando essa era stata costituita in relazione ai titoli annullati.
  • Se il giudice di merito interpreta in modo incompatibile con la struttura e la funzione della garanzia cautelare una disciplina di annullamento automatico del ruolo, la decisione è cassabile per violazione di legge e può essere corretta nel merito quando non occorrano ulteriori accertamenti di fatto.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneEspropriazione forzata
RamiTributiEsecuzioni
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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