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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-543/24

Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 19 novembre 2025. — Aboca SpA Soc. agr. contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. — Marchio dell’Unione europea – Procedimento di decadenza – Marchio dell’Unione europea denominativo ABOCA – Uso effettivo del marchio – Articolo 18 e articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 – Prova dell’uso effettivo – Valutazione delle prove. — Causa T-543/24

Giurisprudenza europea62024TJ0543

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha confermato la decisione dell’EUIPO che aveva respinto la domanda di decadenza del marchio UE denominativo ABOCA per i vini. Ha ritenuto che le fatture, i listini prezzi, le fotografie delle etichette e gli altri documenti prodotti dalla titolare dimostrassero in modo sufficiente l’uso effettivo del segno nel periodo di riferimento, nel territorio dell’Unione e per i prodotti registrati. Ha inoltre escluso sia un’inversione dell’onere della prova sia qualsiasi errore nella valutazione complessiva degli elementi istruttori.

Decadenza del marchio UE denominativo "ABOCA" per i vini: il Tribunale conferma l’uso effettivo e respinge il ricorso di annullamento/riforma.

La questione giuridica

Se le prove prodotte dalla titolare del marchio fossero sufficienti a dimostrare l’uso effettivo del marchio UE "ABOCA" per "vini" ai sensi degli articoli 18 e 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001, con riguardo al tempo, al luogo, all’estensione e alla natura dell’uso; e se la commissione di ricorso avesse invertito l’onere della prova.

Principio di diritto

Per respingere una domanda di decadenza ex articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001 è sufficiente che, valutate complessivamente, le prove consentano di accertare un uso effettivo del marchio per i prodotti registrati nell’Unione nel periodo rilevante; non occorre un volume di vendite elevato né una prova isolata per ogni singolo elemento, essendo ammissibile la corroborazione reciproca tra fatture, listini, fotografie di etichette e altri documenti. L’uso del marchio insieme ad altre indicazioni non distintive, o in forme grafiche lievemente diverse che non ne alterano il carattere distintivo, resta idoneo a integrare uso effettivo. La commissione di ricorso non inverte l’onere della prova se si limita a respingere un argomento della controparte alla luce di prove già sufficienti.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 18 del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 10, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2018/625
  • Articolo 19, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2018/625
  • Articolo 188 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 72, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura
  • Articolo 190, paragrafo 2, del regolamento di procedura

Decadenza del marchio UE "ABOCA" per i vini

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Aboca SpA Soc. agr. avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva confermato il rigetto della domanda di decadenza del marchio UE denominativo "ABOCA" limitatamente ai "vini" della classe 33. Il Tribunale esamina, in sostanza, se l’uso effettivo del marchio fosse stato provato ai sensi degli articoli 18 e 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001.

Fatti e svolgimento del procedimento

Il marchio denominativo ABOCA era stato registrato nel 2004 per prodotti delle classi 30 e 33, tra cui i vini. Nel 2020 Aboca SpA ha chiesto la decadenza per tutti i prodotti registrati; la divisione di annullamento ha accolto la domanda per tutti i prodotti salvo i vini. La ricorrente ha quindi impugnato dinanzi alla commissione di ricorso solo il rigetto parziale relativo ai vini, ma la commissione ha confermato la decisione della divisione di annullamento.

Quadro normativo e criteri applicabili

Il Tribunale richiama l’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 18 del regolamento 2017/1001: il titolare di un marchio UE decade se, per un periodo ininterrotto di cinque anni, il marchio non ha formato oggetto di uso effettivo nell’Unione per i prodotti registrati, salvo giustificati motivi. In base all’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2018/625, le prove devono consentire di stabilire luogo, tempo, estensione e natura dell’uso. Il Tribunale ribadisce inoltre che:

  • l’uso effettivo deve essere conforme alla funzione essenziale del marchio, cioè garantire l’origine commerciale dei prodotti;
  • non conta il successo commerciale, ma l’esistenza di un’attività economica reale;
  • la prova va valutata globalmente, non documento per documento.

Valutazione del tempo dell’uso

Il periodo rilevante era il quinquennio compreso tra il 9 novembre 2015 e l’8 novembre 2020. Il Tribunale osserva che numerose fatture rientravano in tale periodo e mostravano vendite regolari di vino con il segno ABOCA. Ha ritenuto corretta anche la presa in considerazione di documenti non datati o esterni al periodo, in quanto utili, insieme agli altri elementi, a ricostruire l’uso complessivo del marchio. Gli articoli di stampa datati 2022, quindi fuori periodo, non erano decisivi, ma potevano comunque essere letti come elementi complementari.

Valutazione del luogo dell’uso

Quanto al territorio, il Tribunale ricorda che l’uso di un marchio UE può essere effettivo anche se limitato a un solo Stato membro. Nel caso concreto, le fatture mostravano vendite in Italia e in Germania, oltre a ulteriori spedizioni in altri Stati membri. La circostanza che molte vendite italiane fossero concentrate in Toscana non escludeva l’effettività dell’uso, né la presenza di alcuni documenti senza indicazione territoriale incideva sulla conclusione, poiché era sufficiente che altre prove dimostrassero il radicamento dell’uso nell’Unione.

Valutazione dell’estensione dell’uso

Il Tribunale respinge l’argomento secondo cui il numero di bottiglie vendute sarebbe stato troppo esiguo rispetto alla produzione complessiva dell’interveniente. L’uso effettivo non richiede un volume elevato né il successo commerciale del prodotto; ciò che conta è escludere l’uso puramente simbolico. Le fatture attestavano vendite consistenti e continuative, per importi non trascurabili, idonee a dimostrare una reale presenza sul mercato.

Natura dell’uso: uso in quanto marchio

Il Tribunale considera decisivo che nelle fatture il segno "aboca" compaia nella descrizione dei vini, tra virgolette, come identificativo commerciale. Le fotografie delle etichette mostravano inoltre il marchio sulle bottiglie, talvolta sulla faccia anteriore, talvolta su quella posteriore, senza che ciò ne compromettesse la funzione distintiva. L’uso congiunto con altre indicazioni come "grignano", "chianti", "vino biologico" o "rufina" non altera il carattere distintivo del marchio, trattandosi di una semplice giustapposizione di elementi indipendenti. Il Tribunale aggiunge che non era necessario dimostrare un uso isolato del marchio, e che la scelta di apporlo in un punto specifico dell’etichetta rientra nella libertà commerciale del titolare.

Natura dell’uso: forme varianti e prodotti interessati

Il Tribunale conferma anche che il marchio era stato usato in forme grafiche leggermente diverse ma compatibili con l’articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento 2017/1001, senza alterazione del carattere distintivo. Quanto ai prodotti, non vi era contestazione seria sul fatto che l’uso riguardasse proprio i "vini" registrati nella classe 33. La tesi della ricorrente secondo cui il termine "aboca" sarebbe stato usato in senso descrittivo in un documento relativo a un "taglio" delle uve è stata dichiarata irricevibile perché nuova in giudizio rispetto alla fase dinanzi alla commissione di ricorso.

Valutazione complessiva e rigetto del motivo unico

Applicando una valutazione globale e interdipendente delle prove, il Tribunale afferma che le fatture dell’allegato A, corroborate da etichette, listini prezzi e altri documenti, bastano a dimostrare l’uso effettivo del marchio per i vini nel periodo di riferimento. Le prove non datate o meno complete non erano decisive da sole, ma rafforzavano il quadro probatorio complessivo. È quindi respinto il motivo unico di ricorso, sia nella parte relativa all’interpretazione dell’articolo 58, sia nella parte relativa alla pretesa inversione dell’onere della prova, che il Tribunale qualifica come semplice risposta della commissione di ricorso a un argomento della ricorrente.

Spese e dispositivo

Il ricorso è integralmente respinto. La ricorrente è condannata a sopportare le spese del procedimento dinanzi al Tribunale sostenute da EUIPO e dall’interveniente, oltre alle proprie. È invece dichiarata irricevibile la richiesta dell’interveniente di rifusione delle spese del procedimento dinanzi alla divisione di annullamento, mentre la questione delle spese della fase amministrativa resta regolata dal dispositivo della decisione impugnata.

Come è indicizzato

Materiemarchio dell'unione europeadecadenza del marchioprova dell'uso effettivovalutazione delle provespese processuali

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