Ordinanza n. 3377/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo, relativamente al lotto n. 3: -della Determinazione n. G04315 del 1.04.2026 della Regione Lazio - Direttore della Direzione Regionale Programmazione Economica, Fondi Europei e Patrimonio Naturale, comunicata in data 2.04.2026, avente ad oggetto l’aggiudicazione della "Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l'affidamento del servizio di manutenzione delle apparecchiature biomediche in uso presso le Aziende Sanitarie della Regione Lazio- Seconda Edizione. Provvedimento aggiudicazione” in relazione, per quanto qui di interesse, al Lotto 3 – CPV: 50420000-5 (P) – CIG B4FD63452C – Importo complessivo: € 27.628.268,04; -dei verbali di gara tutti delle sedute pubbliche e riservate e in particolare n. 1, n. 2 del 13.05.2025, i verbali delle sedute riservate n. 1 del 28.05.2025, n. 2 del 4.06.2025, n. 3 del 12.06.2025, n. 4 del 17.06.2025, n. 5 de. 24.06.2026, n. 6 del 25.06.2025, n. 7 del 26.06.2025, n. 8 del 30.06.2025, n. 9 del 6.11.2025, n. 10 del 11.11.2025, n. 11 del 14.11.2025, n. 12 del 17.11.2025, n. 13 del 20.11.2025, n. 14 del 24.11.2025, n. 15 del 2.12.2025, n. 16 del 30.01.2026, n. 3 del 30.01.2026, seduta riservata del 16.02.2026, del 10.03.2026, del 12.03.2026, del 27.03.2026; -di ogni altro atto connesso, presupposto e comunque conseguente rispetto ai suddetti; nonché per la dichiarazione di inefficacia della convenzione e comunque di ogni atto e/o provvedimento avente ad oggetto l’affidamento eventualmente nelle more stipulato; e per la conseguente condanna a risarcire il danno cagionato alla ricorrente in forma specifica ovvero, in subordine, per equivalente monetario nella misura che sarà determinata in corso di causa. Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da MTE Medical technology and engineering s.r.l. il 1°.6.2026: Per quanto riguarda il presente ricorso incidentale: dei provvedimenti, relativamente al lotto 3 di gara: - della Determinazione n. G04315 dell’01/04/2026 della Regione Lazio - Direttore della Direzione Regionale Programmazione Economica, Fondi Europei e Patrimonio Naturale, di aggiudicazione della "Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l'affidamento del servizio di manutenzione delle apparecchiature biomediche in uso presso le Aziende Sanitarie della Regione Lazio- Seconda Edizione. Provvedimento aggiudicazione”; - dei verbali di gara tutti delle sedute pubbliche virtuali e riservate (con annessi allegati) e in particolare dei verbali n. 1, n. 2 del 13/05/2025 (di apertura delle offerte tecniche), i verbali delle sedute riservate n. 1 del 28/05/2025, n. 2 del 4/06/2025, n. 3 del 12/06/2025, n. 4 del 17/06/2025, n. 5 del 24/06/2026, n. 6 del 25/06/2025, n. 7 del 26/06/2025 (di avvio dell’esame delle offerte tecniche presentate per il lotto 3), n. 8 del 30/06/2025 (di prosecuzione dell’esame offerte tecniche relative al lotto 3 con loro valutazione) , n. 9 del 6/11/2025, n. 10 del 11/11/2025, n. 11 del 14/11/2025, n. 12 del 17/11/2025, n. 13 del 20/11/2025, n. 14 del 24/11/2025, n. 15 del 2/12/2025, n. 16 del 30/01/2026 (di inserimento in piattaforma dei punteggi tecnici complessivi), n. 3 del 30/01/2026 (di apertura in seduta virtuale delle offerte economiche), seduta riservata del 16/02/2026 (di verifica della congruità delle offerte) e 10/03/2026 (di disamina dei riscontri in ordine a detta verifica), del 12/03/2026 (relativa ai controlli ex artt. 94 e 95 D.lgs. n. 36/2023), del 27/03/2026 (di verifica delle richieste di secretazione delle offerte tecniche); - della Determinazione n. G05002 del 18/04/2025 di ammissione di tutti i partecipanti all’esito dell’esame della documentazione amministrativa e di tutti i verbali delle sedute virtuali e riservate con essa approvati (verbale seduta virtuale n. 1 del 3/4/2025, verbale seduta riservata n. 1 del 3/04/2024 e del 4/04/2025 e verbale seduta riservata n. 2 del 14/4/2025 ad oggi non conosciuti se non perché menzionati nella medesima Determinazione); - di ogni verbale, provvedimento e/o altro atto, ancorché di estremi e tenore sconosciuti, con cui il RTI con capogruppo Poliedra Ingegneria Clinica S.r.l. è stato ammesso e mantenuto in gara nonostante le censure di cui infra; - di ogni verbale, provvedimento e/o altro atto, allo stato non conosciuto, con cui il predetto RTI è stato ammesso e mantenuto in gara nonostante la scissione parziale della mandataria con assegnazione di parte del suo patrimonio a Poliedra Sanità S.r.l. ovvero alla ricorrente principale; - di ogni altro atto connesso, presupposto e comunque conseguente rispetto ai suddetti, ivi compresi nei termini infra dedotti, il disciplinare di gare rettificato in parte qua e la determinazione n. G02604 del 1/03/2025 che l’ha approvato oltre che la determinazione di indizione della gara n. G17983 del 24/12/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del lotto 3 della gara centralizzata per il servizio di manutenzione delle apparecchiature biomediche, unitamente ai verbali di gara e agli atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, l'aggiudicazione del lotto 3 della gara regionale centralizzata per la manutenzione delle apparecchiature biomediche, nonché i verbali delle sedute pubbliche e riservate e gli atti conseguenti, domandando anche la dichiarazione di inefficacia dell'eventuale convenzione e il risarcimento del danno in forma specifica o per equivalente. Le censure riguardano valutazioni della commissione di gara espressive di discrezionalità tecnica. La controinteressata aggiudicataria ha proposto ricorso incidentale, contestando la legittimazione e l'interesse a ricorrere della ricorrente, subentrata a seguito di una scissione societaria, e deducendo vizi idonei a determinarne l'esclusione dalla gara, anche in relazione alla scissione parziale della mandataria del raggruppamento concorrente e all'ammissione e mantenimento in gara del raggruppamento con capogruppo Poliedra Ingegneria Clinica S.r.l. Il TAR, in sede cautelare, non ha definito tali questioni, ritenendole meritevoli di approfondimento nella sede di merito.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. Ha rilevato che i motivi del ricorso principale investono valutazioni di discrezionalità tecnica della commissione di gara e che, parallelamente, il ricorso incidentale pone questioni di inammissibilità per difetto di legittimazione e interesse a ricorrere, nonché censure potenzialmente escludenti nei confronti della ricorrente. Tali questioni sono state ritenute meritevoli di adeguato approfondimento nella fase di merito. Quanto al periculum in mora, il pregiudizio dedotto è stato considerato suscettibile di ristoro per equivalente patrimoniale e quindi pienamente reversibile. Nel bilanciamento degli interessi ha prevalso l'interesse pubblico generale alla prosecuzione della fornitura del servizio. La trattazione del merito è stata fissata al 6 novembre 2026 e le spese della fase cautelare sono state rinviate al merito.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti delle misure cautelari nel processo amministrativo; il TAR ha negato la sospensione per la prevalenza dell'interesse pubblico e per la reversibilità del pregiudizio dedotto.
artt. 94 e 95 d.lgs. 36/2023
Sono richiamati negli atti di gara con riguardo ai controlli sui requisiti e sulle cause di esclusione, ma l'ordinanza non ne definisce l'interpretazione.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando le censure attengono a valutazioni tecniche della commissione di gara e le relative questioni richiedono un approfondimento incompatibile con la fase sommaria, il giudice può rinviare il loro esame alla trattazione di merito senza anticipare la decisione sulla fondatezza del ricorso.
- Il periculum in mora è escluso o attenuato quando il pregiudizio derivante dall'esecuzione dell'aggiudicazione sia integralmente suscettibile di ristoro per equivalente patrimoniale e, dunque, reversibile.
- Nel bilanciamento cautelare, la reversibilità del pregiudizio economico del concorrente può comportare la prevalenza dell'interesse pubblico generale alla continuità della fornitura o del servizio oggetto della gara.
- Le questioni relative alla legittimazione e all'interesse a ricorrere, così come le censure del ricorso incidentale potenzialmente escludenti, possono essere riservate alla fase di merito quando richiedano un adeguato approfondimento.
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