Sentenza n. 2461/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 4022 del 3 maggio 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del Consiglio di Stato che aveva dichiarato inammissibile l’appello contro la sentenza del TAR Lombardia relativa all’impugnazione di un permesso di costruire per la realizzazione di una palestra-auditorium
Esito
Favorevole al resistente (titolari e parti resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto revocazione della sentenza del Consiglio di Stato che aveva dichiarato inammissibile l’appello contro la decisione del TAR, la quale aveva in parte dichiarato inammissibile e in parte respinto il ricorso contro il permesso di costruire rilasciato dal Comune di Villa Guardia per la realizzazione, di fronte all’abitazione della dante causa, di una palestra-auditorium a servizio di una scuola. Con il primo motivo sono stati dedotti il dolo processuale delle controparti e, in subordine, l’errore di fatto revocatorio, assumendo che le parti avessero rappresentato falsamente che il permesso di costruire comprendesse anche un marciapiede e che tale rappresentazione avesse sviato la difesa e il giudice sulla distanza dell’edificio dalla strada e sull’incidenza dell’intervento sulla proprietà privata. Con il secondo motivo è stato dedotto un ulteriore errore di fatto nella individuazione dei capi della sentenza di primo grado non impugnati in appello, concernenti anche il difetto di giurisdizione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato integralmente inammissibile il ricorso per revocazione. Quanto al dolo processuale, ha ricordato che esso richiede un’attività deliberatamente fraudolenta, mediante artifici o raggiri idonei a paralizzare o sviare la difesa e a impedire al giudice l’accertamento della verità; non sono sufficienti la mera allegazione di fatti non veritieri, il silenzio su fatti rilevanti o la mancata produzione di documenti, che possono eventualmente integrare violazioni della lealtà processuale ma non impediscono alla parte di difendersi. Nel caso concreto, la questione relativa al computo del marciapiede nella distanza dalla strada non aveva comunque inciso sulla ratio decidendi della sentenza revocanda, fondata sulla carenza di interesse per mancata dimostrazione di una lesione concreta e attuale derivante direttamente dagli atti impugnati. La stessa questione non integrava quindi neppure un errore di fatto revocatorio, mancando il requisito della decisività e trattandosi di profilo non idoneo a modificare l’esito fondato anche su autonome ragioni. Quanto al secondo motivo, l’erronea indicazione numerica dei capi della sentenza del TAR è stata qualificata come mero errore materiale, poiché i paragrafi rilevanti erano comunque chiaramente individuabili dal contenuto della sentenza revocanda. Inoltre, la mancata impugnazione dei capi relativi al difetto di giurisdizione era stata ammessa dalla stessa ricorrente e costituiva un’autonoma ragione di parziale inammissibilità dell’appello. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con liquidazione di euro 3.000 oltre accessori in favore di ciascuna parte costituita.
Norme richiamate
art. 106 c.p.a.
Disciplina il ricorso per revocazione delle sentenze del giudice amministrativo, mediante rinvio ai presupposti previsti dal codice di procedura civile.
art. 395 n. 1 c.p.c.
dolo di una parte in danno dell’altra
Il dolo processuale revocatorio richiede un’attività deliberatamente fraudolenta, costituita da artifici o raggiri idonei a paralizzare o sviare la difesa e a impedire l’accertamento della verità; non bastano mere allegazioni non veritiere, omissioni o mancata produzione documentale.
art. 395 n. 4 c.p.c.
errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa
L’errore revocatorio deve consistere in una svista percettiva su una risultanza materiale, essere oggettivamente rilevabile, non riguardare un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato ed essere decisivo per l’esito della controversia.
Massime di principio
- Il dolo processuale rilevante ai fini della revocazione ricorre soltanto quando una parte abbia posto in essere artifici o raggiri deliberatamente fraudolenti, idonei a paralizzare o sviare la difesa avversaria e a impedire al giudice di accertare la verità; la mera allegazione di fatti non veritieri, il silenzio su fatti decisivi o la mancata produzione di documenti non sono, di per sé, sufficienti.
- L’errore di fatto revocatorio presuppone una svista percettiva relativa a una risultanza materiale degli atti, oggettivamente e immediatamente rilevabile, e non può consistere in un errore di valutazione giuridica o in una diversa interpretazione di una questione controversa.
- L’errore di fatto è revocatoriamente rilevante solo se decisivo, ossia se, eliminato l’errore, la decisione non potrebbe essere confermata sulla base di autonome rationes decidendi non incise dall’errore stesso.
- L’erronea indicazione numerica dei capi di una precedente sentenza non integra errore di fatto revocatorio quando il contenuto della decisione consenta comunque di individuare con certezza i capi considerati dal giudice; in tal caso si tratta di mero errore materiale non decisivo.
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