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Ordinanza

Ordinanza n. 40/2026 - Torino, Sezione 3

per l'annullamento - del provvedimento notificato anche alla ricorrente via PEC il 15 ottobre 2025 ad oggetto l'autorizzazione al trasferimento della rivendita ordinaria di tabacchi n. 220 in Torino da Via Sacchi n. 20/D a Via Assietta n. 4/A rilasciata al titolare signor Alessandro Gai dal Direttore dell'Ufficio dei Monopoli della Direzione territoriale Piemonte e Valle d'Aosta dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; - nonché di tutti gli ulteriori atti illegittimi preordinati, presupposti, consequenziali o comunque connessi. e per il risarcimento dei danni tutti, derivati e derivandi ai ricorrenti dai provvedimenti impugnati, con riserva di quantificazione nel corso del giudizio.

Giustizia amministrativa202503609

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: autorizzazione al trasferimento di una rivendita ordinaria di tabacchi da una sede a un'altra nel Comune di Torino

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli al titolare di una rivendita ordinaria di tabacchi per il trasferimento dell'esercizio. Ha chiesto l'annullamento dell'atto e degli atti connessi, nonché il risarcimento dei danni. In sede cautelare e istruttoria risultava controversa la minima differenza nelle misurazioni rilevanti ai fini della diffusione del servizio. La ricorrente aveva rinunciato all'istanza cautelare e aveva prospettato l'esigenza di una verificazione; dal testo non emergono ulteriori motivi di ricorso specificamente articolati.

La decisione

Il TAR ha preso atto della rinuncia all'istanza cautelare e ha respinto allo stato l'istanza istruttoria. Ha ritenuto che la minima differenza riscontrata nelle misurazioni non potesse avere seria incidenza sulla diffusione del servizio e non derivasse da una concreta violazione dei criteri di misurazione, che peraltro non era stata dedotta. La differenza appariva invece riconducibile alla scelta del sistema di misura, purché razionale e verificabile, non imposto da alcuna norma o circolare. Il Collegio ha ritenuto quindi non giustificato anticipare costi e tempi di una verificazione, rinviando la valutazione della questione all'udienza pubblica di merito fissata per il 13 maggio 2026.

Massime di principio

  • La verificazione istruttoria non deve essere disposta quando la questione tecnica può essere adeguatamente valutata nella fase di merito e l'accertamento richiesto comporterebbe un'anticipazione di costi e tempi non giustificata allo stato del giudizio.
  • Una minima differenza nelle misurazioni non assume rilievo invalidante se non è dimostrato che essa incida concretamente sul parametro sostanziale considerato dall'amministrazione o derivi dalla violazione di criteri normativi di misurazione.
  • Quando la normativa non impone uno specifico sistema di misurazione, è legittimo utilizzare un metodo che risulti razionale e verificabile.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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