Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 450/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del permesso di costruire n. -OMISSIS-, avente ad oggetto la realizzazione di un chiosco-bar del tipo modulare con murature “sandwich” e copertura in coibentato, con annessi servizi igienici aventi le stesse caratteristiche, pedana e staccionata in legno, rilasciato dal Comune di Porto Cesareo in favore di -OMISSIS-s.r.l., conosciuto nei suoi estremi in data 25 giugno 2024 e nei suoi contenuti in data 14 agosto 2024, nonché, ove occorra, della relazione istruttoria e proposta di parere del Settore Urbanistica, avente prot. n. -OMISSIS- del 11 maggio 2023; della nota del Settore Urbanistica prot. n. -OMISSIS- del 12 giugni 2023 di integrazione della relazione istruttoria alla luce del deposito della tavola progettuale rielaborata alla stregua delle prescrizioni dell’UTC contenute nella relazione del 11 maggio 2023; della nota del Settore Urbanistica prot. n. -OMISSIS- del 20 dicembre 2023 di presa d’atto dell’ulteriore adeguamento apportato alla tavola progettuale e di conferma delle prescrizioni rese in data 11 maggio 2023 e delle considerazioni di cui alla nota del 12 giugno 2023; della comunicazione di accoglimento dell’istanza di permesso di costruire prot. n. -OMISSIS- del 19 giugno 2024, tutti conosciuti in data 14 agosto 2024; - dell’eventuale provvedimento conclusivo della conferenza di servizi adottato sull’istanza presentata da -OMISSIS-s.r.l. al SUAP del Comune di Porto Cesareo ed acquisita alla pr. SUAP Nazionale n- -OMISSIS- e alla pr. SUAP di Settore del Comune di Porto Cesareo al n. -OMISSIS-, di estremi sconosciuti; - del punto 43, denominato “-OMISSIS-”, del Titolo III, denominato “Disposizioni per la qualità urbana, prescrizioni costruttive e funzionali”, della Parte II, denominata “Disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia” del Regolamento Edilizio Comunale (REC), approvato in adeguamento al Regolamento Edilizio Tipo (RET) con delibera del Consiglio Comunale del Comune di Porto Cesareo del 29 dicembre 2020 n. 46, precedentemente adottato con delibera del Consiglio Comunale del Comune di Porto Cesareo del 18 giugno 2020 n. 14, anch’esse da intendersi gravate in parte qua; - della V.Inc.A. n. 24 del 10 giugno 2024, resa dal Servizio Tutela Ambientale e Transizione Ecologica della Provincia di Lecce, conosciuta nei suoi estremi in data 14 agosto 2024 e nei suoi contenuti in data 12 settembre 2024, nonché del parere favorevole reso dall’Ente di Gestione della Riserva Naturale Orientata “-OMISSIS- - Porto Cesareo”, prot. n. -OMISSIS- del 14 marzo 2024 e del parere favorevole reso dall’Ente di Gestione del Consorzio dell’Area Marina Protetta “Porto Cesareo”, prot. n. -OMISSIS- del 25 maggio 2024, conosciuti in quanto menzionati nella V.Inc.A.; - ove occorra, della V.Inc.A. n. 34 del 13 luglio 2023, resa Servizio Politiche di Tutela Ambientale e Transizione Ecologica della Provincia di Lecce, conosciuta nei suoi estremi e nei suoi contenuti in data 12.9.2024, nonché del parere favorevole reso dall’Ente di Gestione della Riserva Naturale Orientata “-OMISSIS- - Porto Cesareo”, prot. n. -OMISSIS- del 19 giugno 2023, conosciuto nei suoi estremi e nei suoi contenuti in data 14 agosto 2024 e del parere reso dall’Ente di Gestione del Consorzio dell’Area Marina Protetta “Porto Cesareo” prot. n. -OMISSIS- del 21 giugno 2023, conosciuto in quanto menzionato nella V.Inc.A. n. 24 del 10 giugno 2024; - di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorché allo stato non conosciuto, Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente in data 15 ottobre 2024, per l’annullamento: - dell’autorizzazione Paesaggistica n. -OMISSIS- del 13 giugno 2024 rilasciata dal Comune di Porto Cesareo in favore di -OMISSIS-S.r.l. per l’intervento di installazione stagionale (dall’1 aprile al 31 ottobre) di un chiosco con servizi in località “-OMISSIS-” ed identificata al Catasto Terreni del Comune al foglio -OMISSIS-, conosciuta nei suoi estremi e nei suoi contenuti in data 14 agosto 2024, nonché, ove occorra, della relazione istruttoria-paesaggistica redatta dall’Ufficio Paesaggio del Comune di Porto Cesareo in data 21 giugno 2023, del parere reso dalla Commissione Locale per il Paesaggio e verbalizzato nella seduta del 31 luglio 2023, tutti conosciuti in data 12 settembre 2024, della relazione istruttoria-paesaggistica di conferma della precedente resa dall’Ufficio Paesaggio del Comune di Porto Cesareo sul nuovo progetto con nota prot. n. -OMISSIS- del 4 marzo 2024, del parere reso dalla Commissione Locale per il Paesaggio e verbalizzato nella seduta del 5 aprile 2024, questi ultimi conosciuti in data 30 settembre 2024; - del silenzio serbato dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce sulla richiesta di parere ai sensi dell’art. 146, comma 8, d.lgs. 42/2004, formalizzata dall’Ufficio Paesaggio del Comune di Porto Cesareo con nota prot. n. -OMISSIS- del 8 aprile 2024 sulla pratica presentata da Immobiliare -OMISSIS-S.r.l.; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente in data 29 ottobre 2024: - del silenzio rifiuto opposto dalla Provincia di Lecce sull’istanza di accesso trasmessa dall’odierna ricorrente in data 2 settembre 2024 ed acquisita al protocollo dell’Ente Provinciale al n. -OMISSIS- del 3 settembre 2024 e per il conseguente accertamento del diritto dell’odierna ricorrente a visionare ed estrarre copia della documentazione richiesta con nota PEC del 2 settembre 2024, nonché per la condanna all’esibizione di tale documentazione. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente in data 14 novembre 2024: - della nota prot. n. -OMISSIS- del 13 settembre 2024 del Comune di Porto Cesareo, Ufficio del Parco, trasmesso a mezzo PEC in pari data, avente ad oggetto “Richiesta nulla-osta per il transito su area demaniale limitato all’effettuazione delle operazioni di smontaggio delle opere che compongono lo stabilimento balneare “-OMISSIS-”. Determinazioni”; - della nota prot. n. -OMISSIS- del 18 settembre 2024 del Comune di Porto Cesareo, Ufficio Demanio Marittimo, trasmessa a mezzo PEC in pari data, avente ad oggetto “nulla osta per il transito su area demaniale marittima per lo smontaggio delle strutture che costituiscono lo stabilimento balneare “-OMISSIS-”, nonché, ove occorra, della nota prot. n. -OMISSIS- del 8 ottobre 2024 del Comune di Porto Cesareo, Ufficio Demanio, trasmessa a mezzo PEC in pari data; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Giustizia amministrativa202401271

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: permesso di costruire e autorizzazione paesaggistica per l’installazione stagionale di un chiosco-bar con servizi igienici, pedana e staccionata in area privata ricompresa nella Zona B di una riserva naturale, nonché successivi atti concernenti l’accesso della ricorrente al proprio stabilimento tramite un tratturo ad uso pubblico

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (concessionaria demaniale)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il permesso di costruire e l’autorizzazione paesaggistica rilasciati dal Comune in favore di una società controinteressata, deducendo, tra l’altro, la violazione delle norme del Piano Territoriale e del Regolamento della Riserva Naturale, nonché vizi procedimentali, difetto di istruttoria, sviamento, illogicità e contraddittorietà. La ricorrente sosteneva che l’intervento, collocato nella Zona B della Riserva, costituisse una nuova attività o comunque un ampliamento non consentito delle attività esistenti e che mancasse lo studio specialistico sulla capacità di carico dell’area costiera richiesto dall’art. 24 delle NTA del Piano Territoriale. Contestava inoltre l’idoneità delle relazioni geologica e botanica prodotte dalla controinteressata a sostituire tale studio, la legittimità delle prescrizioni relative alla chiusura di un tratturo utilizzato per accedere allo stabilimento balneare e ulteriori profili edilizi, paesaggistici, ambientali e procedimentali. Con motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato anche l’autorizzazione paesaggistica, il silenzio della Soprintendenza, il parere e la VIncA provinciale, nonché le note comunali e dell’Ufficio Parco che subordinavano l’accesso al tratturo al nulla osta del proprietario e sospendevano il precedente nulla osta del 2015. È stata inoltre proposta un’istanza di accesso ex art. 116, comma 2, c.p.a., poi definita con cessazione della materia del contendere mediante precedente ordinanza, a seguito dell’ostensione documentale.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti del 15 e 29 ottobre 2024, annullando il permesso di costruire e l’autorizzazione paesaggistica. Ha ritenuto che l’art. 18, comma 4, e l’art. 24, comma 1, delle NTA della Riserva stabiliscano, nella Zona B, il divieto generale di nuovi interventi edilizi, salvo la prosecuzione delle attività di turismo balneare già esistenti; le nuove attività possono essere autorizzate solo previa acquisizione di uno studio specialistico sulla capacità di carico dell’area costiera. Il chiosco non poteva essere qualificato come mera prosecuzione dell’attività esistente, perché era separato dalla struttura ricettiva circa un chilometro, non era collocato al suo interno o nelle immediate vicinanze e doveva essere fruibile da chiunque, non soltanto dagli utenti della struttura. Anche qualificandolo come servizio della struttura alberghiera, l’intervento avrebbe comunque costituito un’espansione dell’attività esistente, non consentita dalla prima parte dell’art. 24. Le relazioni geologica e botanica prodotte non integravano lo studio richiesto, poiché riguardavano il singolo intervento o lotto e non la capacità di carico dell’intera area costiera tutelata; inoltre, l’amministrazione aveva assentito l’opera sulla base della disciplina della prosecuzione delle attività esistenti e non previa valutazione conforme alla disciplina delle nuove attività. Le ulteriori censure sono state assorbite, comprese quelle sulle prescrizioni relative al tratturo, in quanto tali prescrizioni erano collegate ai titoli annullati. Quanto ai motivi aggiunti del 14 novembre 2024, il TAR ha dichiarato inammissibile per difetto di interesse l’impugnazione della nota dell’8 ottobre 2024, qualificata come comunicazione di avvio del procedimento di possibile decadenza dalla concessione e priva di autonoma lesività. Ha invece accolto l’impugnazione della nota del 18 settembre 2024, annullandola nella parte in cui subordinava il transito sul tratturo al nulla osta del proprietario, poiché l’uso pubblico del tratturo era incontestato e risultava riconosciuto dalla stessa amministrazione. Ha inoltre annullato la nota dell’Ufficio Parco del 13 settembre 2024 nella parte in cui sospendeva il nulla osta del 2015 e imponeva la presentazione di una nuova istanza: la sospensione, di fatto assimilabile a una revoca, era priva di termine finale, non adeguatamente motivata nella correlazione tra sequestro e utilizzo del tratturo e non accompagnata da un’adeguata ponderazione degli interessi, considerando il carattere essenziale del nulla osta per l’esercizio della concessione. Le spese sono state integralmente compensate per la complessità della vicenda e l’assenza di precedenti rilevanti.

Norme richiamate

  • art. 18, comma 4, NTA del Piano Territoriale della Riserva Naturale Orientata Regionale

    sono vietati: gli interventi costruttivi di qualsiasi genere, fatta salva la manutenzione straordinaria dei manufatti esistenti da realizzarsi secondo modalità e tecniche che non danneggino gli equilibri ambientali dell’area

    La disposizione pone nella Zona B un divieto generale di nuovi interventi edilizi, salvo la manutenzione straordinaria dei manufatti esistenti.

  • art. 24, comma 1, NTA del Piano Territoriale della Riserva Naturale Orientata Regionale

    Nella zona B, area di notevole protezione, possono proseguire le attività esistenti di turismo balneare; per le eventuali nuove attività potranno essere autorizzate a seguito di uno studio specialistico sulla capacità di carico dell’area costiera di pregio

    La norma consente la prosecuzione delle attività già esistenti, ma non il loro ampliamento; le nuove attività sono ammissibili soltanto previa acquisizione di uno studio specialistico riferito alla capacità di carico dell’intera area costiera tutelata.

  • art. 9, comma 2, Regolamento della Riserva Naturale Orientata Regionale

    le concessioni, autorizzazioni e nulla-osta che sono rilasciati dalle amministrazioni competenti, relativi ad interventi, impianti ed attività da effettuare all’interno dell’area naturale protetta, dovranno essere conformi alle norme e prescrizioni del Piano e del Regolamento della Riserva

    I titoli e gli atti di assenso relativi a interventi nell’area protetta devono conformarsi alle prescrizioni del Piano e del Regolamento della Riserva.

  • art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.

    Consente di dichiarare l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse; è stato applicato alla nota comunale qualificata come mera comunicazione di avvio del procedimento, priva di autonoma lesività.

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    Ha consentito la proposizione dell’istanza di accesso nel corso del giudizio; la relativa controversia è stata definita con cessazione della materia del contendere dopo l’ostensione dei documenti.

  • art. 21-quinquies l. 241/1990

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla sospensione del precedente nulla osta; il TAR ha rilevato che la misura, priva di termine e subordinata a una nuova istanza, aveva in concreto natura di revoca, senza adeguata motivazione e ponderazione degli interessi.

  • art. 21-novies l. 241/1990

    Richiamato dalla ricorrente tra i parametri dell’autotutela; la decisione ha comunque fondato l’annullamento sul difetto di motivazione e sull’irragionevolezza della sospensione-revoca del nulla osta.

  • art. 825 c.c.

    Richiamato nei motivi aggiunti in relazione alla natura pubblica del tratturo; il TAR ha fondato l’accoglimento sull’accertato uso pubblico del passaggio e sull’erronea presupposizione dell’obbligo di acquisire il nulla osta del proprietario.

Massime di principio

  • Nella Zona B di un’area naturale protetta, una disciplina che consenta la prosecuzione delle attività esistenti di turismo balneare non autorizza anche l’ampliamento o l’espansione di tali attività mediante nuove opere edilizie, salvo che ricorrano le specifiche condizioni previste per le nuove attività.
  • Quando la disciplina di un’area protetta subordina l’insediamento di nuove attività a uno studio specialistico sulla capacità di carico dell’area costiera, tale studio deve avere ad oggetto l’impatto dell’intervento sull’intera area tutelata e sul relativo carico edilizio e antropico; non è sufficiente una relazione tecnica riferita al singolo lotto o alla sola compatibilità del progetto specifico.
  • La qualificazione di un nuovo chiosco come servizio di una struttura ricettiva esistente non consente di considerarlo automaticamente come mera prosecuzione dell’attività esistente quando le opere siano collocate a significativa distanza, non siano funzionalmente integrate nella struttura e siano destinate alla fruizione indistinta del pubblico.
  • È illegittimo subordinare il transito su una strada o un tratturo ad uso pubblico al nulla osta del proprietario dell’area privata attraversata, poiché l’uso pubblico del passaggio esclude, per quel transito, la necessità dell’autorizzazione dominicale.
  • La sospensione di un precedente nulla osta che, in concreto, ne impedisca l’efficacia senza fissare un termine e imponga la presentazione di una nuova istanza può assumere sostanziale natura di revoca e deve essere adeguatamente motivata quanto ai presupposti fattuali, alla correlazione tra la situazione sopravvenuta e l’oggetto dell’assenso, nonché al bilanciamento tra gli interessi coinvolti.
  • La comunicazione di avvio di un procedimento, in assenza di una determinazione direttamente lesiva della posizione del destinatario, non è autonomamente impugnabile per difetto di interesse.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAree protette, fauna e floraAutorizzazione paesaggistica
RamiEdiliziaAmbienteBeni culturali e paesaggio
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneAutotutela decisoriaProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.