Cassazione Civile, Ordinanza n. 24973/2024 del 17/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (notaio)
La controversia
Un erede del venditore di un terreno edificabile agiva contro la notaia che aveva redatto il rogito, chiedendo il risarcimento del danno pari alla maggiore imposta richiesta dall'Erario a seguito di avviso di accertamento. La pretesa si fondava sull'assunto che la professionista avesse violato i propri doveri, non avendo rilevato che il prezzo dichiarato nell'atto era inferiore al valore risultante da perizia giurata di stima redatta ai sensi dell'art. 7 l. n. 448 del 2001, con conseguente errata determinazione dell'imposta sostitutiva e della plusvalenza. In ricorso per cassazione si lamentava, con un primo motivo, la violazione di norme sulla diligenza professionale, correttezza e riparto dell'onere probatorio, oltre all'omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che il notaio dovesse verificare il corretto calcolo dell'imposta sia prima sia dopo il rogito e informare la venditrice della possibilità di integrare il versamento. Con un secondo motivo si deduceva la violazione delle norme sull'ammissibilità dell'appello e sulla responsabilità aggravata, affermando che il motivo d'appello contro la condanna ex art. 96 c.p.c. fosse stato effettivamente dedotto e motivato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto non specificamente censurata la ratio decidendi della sentenza di merito, individuata nella mancanza di prova della consegna alla notaia della perizia giurata di stima, presupposto necessario per far sorgere l'obbligo informativo professionale; ha inoltre osservato che il vizio motivazionale era comunque precluso in presenza di doppia conforme e che il ricorrente non aveva chiarito quale condotta inadempiente fosse stata contestata in primo grado. Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato il difetto di specificità del ricorso, poiché non era stato adeguatamente indicato il contenuto del motivo di appello che si assumeva erroneamente dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. Ne è derivata la condanna del ricorrente alle spese di legittimità e l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 7 l. n. 448 del 2001
La perizia giurata di stima e il relativo meccanismo di autoliquidazione dell'imposta sostitutiva rilevano ai fini della determinazione del valore del terreno e della plusvalenza; l'obbligo informativo del notaio è stato collegato dalla Corte alla disponibilità di tale perizia.
art. 1176 c.c.
Invocato dal ricorrente come parametro della diligenza professionale del notaio, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità e di decisività.
art. 1175 c.c.
Invocato dal ricorrente come norma di correttezza nell'adempimento; la Corte non ne ha scrutinato nel merito la violazione, per inammissibilità del motivo.
art. 2697 c.c.
Richiamato in tema di onere della prova; la Corte ha ritenuto non assolto l'onere di provare la consegna alla notaia della perizia giurata, fatto presupposto per l'obbligo informativo.
art. 2336 c.c.
Richiamato nel ricorso, ma non risulta dalla decisione una specifica applicazione o interpretazione autonoma della norma.
art. 348 ter c.p.c.
È stato richiamato per affermare che, in presenza di doppia conforme, il vizio motivazionale non è deducibile se non nei limiti consentiti dalla legge.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Indicato come parametro di denuncia della violazione di legge; la Corte ha dichiarato inammissibili i motivi per difetto di specificità e mancata attinenza alla ratio decidendi.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Invocato per omesso esame di fatto decisivo; la Corte ha escluso l'ammissibilità della censura per doppia conforme e per mancata individuazione del fatto storico decisivo.
art. 342 c.p.c.
La Corte ha ribadito che l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità richiede comunque un motivo di ricorso ammissibile e specifico; nel caso concreto il motivo era carente di indicazione del contenuto dell'appello.
art. 96 c.p.c.
Richiamato in relazione alla condanna per responsabilità aggravata in primo grado; la censura sull'appello è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità.
art. 366, comma 1, c.p.c.
La Corte ha valorizzato il principio di specificità del ricorso per cassazione, sottolineando che il motivo deve indicare chiaramente fatti e atti processuali rilevanti.
art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.
Richiamato per il requisito di specificità e chiarezza dei motivi di ricorso.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
La Corte ha affermato che l'accesso agli atti processuali presuppone la specifica indicazione del loro contenuto essenziale nel ricorso.
art. 380 bis.1 c.p.c.
È stata la base del rito camerale fissato per la trattazione del ricorso in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in conseguenza del rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 96 c.p.c.
Richiamato con riferimento alla condanna per responsabilità aggravata inflitta in primo grado.
Massime di principio
- In tema di responsabilità professionale del notaio, l'obbligo informativo collegato a specifici adempimenti fiscali sorge solo se risulti provata la concreta disponibilità, presso il professionista, degli elementi necessari a verificare l'errore fiscale del cliente.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo puntuale con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mancata censura del fatto decisivo posto a base della decisione comporta inammissibilità per difetto di decisività.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilmente dedotto se il ricorrente non individua con precisione il fatto storico asseritamente trascurato e, in presenza di doppia conforme, non può essere surrettiziamente riproposto un riesame del merito.
- Quando si contesta l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità, il ricorso per cassazione deve trascrivere o indicare in modo essenziale il contenuto del motivo di appello, non essendo sufficiente un richiamo generico alla sua esistenza o alla sua pretesa motivazione.
- L'onere della prova grava su chi deduce l'inadempimento del professionista e, se il fatto costitutivo della responsabilità è la mancata consegna di un documento o di un'informazione, tale circostanza deve essere dimostrata dalla parte attrice.
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