Cassazione Civile, Ordinanza n. 27633/2021 del 11/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società concessionaria)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento per il recupero della TARSU relativa alle annualità 2008-2009 emesso dal Comune di Pontecorvo nei confronti di un contribuente proprietario/possessore di immobili e aree utilizzate per attività di produzione e vendita di piante e fiori. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto parzialmente il ricorso del contribuente e la Commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello, ritenendo non dovuta la tassa per gli immobili utilizzati per produzione agricola su suolo naturale. La società concessionaria del servizio di riscossione ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 62, 63 e 70 del d.lgs. 507/1993, dell'art. 2697 c.c. e del regolamento comunale, sostenendo che i locali non erano esenti perché vi si svolgeva anche vendita al pubblico e perché il contribuente non aveva presentato la denuncia originaria o di variazione né provato i presupposti dell'esenzione; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente; 3) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la natura commerciale dell'attività svolta negli immobili.
La decisione
La Corte ha respinto il primo motivo, ha accolto il secondo e il terzo motivo, ritenendo che la motivazione della CTR non fosse apparente ma che la decisione fosse comunque errata nel merito. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario del contribuente contro l'avviso di accertamento TARSU. Ha compensato le spese dei gradi di merito e ha condannato il contribuente intimato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Vengono richiamati i singoli vizi dedotti in cassazione: violazione di legge, nullità della sentenza per motivazione apparente e omesso esame di fatto decisivo.
d.lgs. n. 507/1993, art. 62
La TARSU colpisce l'occupazione o detenzione di locali e aree scoperte; l'esclusione opera solo per locali e aree che non possono produrre rifiuti per natura, uso o obiettiva inutilizzabilità, circostanze che devono risultare da denuncia e riscontro oggettivo; la tariffa può essere modulata in relazione all'attività economica svolta.
d.lgs. n. 507/1993, art. 63
Richiamato nel primo motivo come norma violata, senza specifica autonoma elaborazione nella decisione.
d.lgs. n. 507/1993, art. 70
Il contribuente deve presentare denuncia unica entro il termine previsto e, in caso di variazione delle condizioni di tassabilità, deve presentare nuova denuncia.
art. 2697 c.c.
La prova delle condizioni che rendono i locali non soggetti a TARSU grava sul contribuente, non potendo l'esenzione essere presunta dal giudice.
art. 36 d.lgs. n. 546/1992
La motivazione della sentenza tributaria è sufficiente quando consente di comprendere il percorso argomentativo seguito dal giudice.
art. 7, comma 5, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato per censurare il superamento, da parte del giudice tributario, della discrezionalità dell'ente impositore nella fissazione delle tariffe.
art. 384 c.p.c.
In assenza di ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere la causa nel merito dopo la cassazione.
Massime di principio
- In materia di TARSU, l'occupazione o detenzione di locali e aree scoperte integra di regola il presupposto impositivo, operando una presunzione legale relativa di produzione di rifiuti.
- L'esclusione dalla tassa per locali o aree non idonei a produrre rifiuti non può essere riconosciuta in via presuntiva: il contribuente deve allegare e denunciare le concrete condizioni di non tassabilità e dimostrarle con elementi oggettivi o idonea documentazione.
- La denuncia TARSU ha efficacia anche per gli anni successivi solo se le condizioni di tassabilità restano immutate; ogni variazione rilevante deve essere tempestivamente denunciata.
- La tariffazione del tributo locale può essere correlata all'attività economica concretamente svolta nei locali, sicché il giudice non può sostituirsi alla discrezionalità dell'ente impositore se questa è esercitata nei limiti di legge.
- La motivazione non è apparente quando, pur sintetica, esplicita la ratio decidendi e consente di comprendere le ragioni della decisione.
- Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito la controversia.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 11 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27533/2021 del 11/10/2021
- ordinanza_civile · 11 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27534/2021 del 11/10/2021
- ordinanza_civile · 11 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27535/2021 del 11/10/2021
- ordinanza_civile · 11 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27536/2021 del 11/10/2021
- ordinanza_civile · 11 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27537/2021 del 11/10/2021
- ordinanza_civile · 11 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27538/2021 del 11/10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →