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Sentenza

Sentenza n. 13168/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l’annullamento del silenzio-diniego della Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma, formatosi sull’istanza di accesso agli atti presentata - ai sensi degli artt. 22 e ss. della Legge n. 241/1990 e degli artt. 5 e 5 bis del D.Lgs. n. 33/2013 - da parte dei Ricorrenti, a mezzo PEC, in data 4 febbraio 2026, volte ad acquisire copia dell’eventuale autorizzazione paesaggistica (e/o ogni parere paesaggistico) richiesta e/o rilasciata a favore di opere edilizie da realizzarsi sul fondo sito in Roma, via dei Fienaroli n. 12 (ad angolo con via della Cisterna), antistante alla proprietà dei Ricorrenti e, laddove ciò occorra, della Nota della Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma, del 17 marzo 2026, prot. n. 16476, di comunicazione ai controinteressati.

Giustizia amministrativa202604359

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso agli atti relativa agli atti e ai pareri paesaggistici concernenti opere edilizie su un fondo limitrofo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietari confinanti)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti, proprietari di immobili prospicienti un’area interessata da una nuova edificazione, hanno chiesto a varie amministrazioni copia dei dati del proprietario del fondo, dei titoli edilizi, dei progetti, degli atti relativi alla regolarità urbanistico-edilizia e della documentazione paesaggistica. Il Municipio di Roma Capitale ha consentito l’accesso alla documentazione disponibile; la Sovrintendenza Capitolina e la Regione Lazio hanno dichiarato la propria incompetenza o l’assenza di atti. La Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma ha comunicato ai controinteressati l’istanza, preannunciando l’accoglimento dell’accesso in assenza di motivate opposizioni, ma non ha poi adottato un ulteriore provvedimento. I ricorrenti hanno dedotto, ai sensi dell’art. 116 c.p.a., la violazione degli artt. 24 e 97 Cost. e degli artt. 22 e seguenti, 24, comma 7, e 25, comma 3, l. 241/1990, nonché dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento, sostenendo la sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale, strumentale alla tutela dei propri diritti reali e all’eventuale difesa giudiziale contro le opere progettate. Cigas Ganimede s.r.l. ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, affermando di avere alienato il terreno alla società titolare del permesso di costruire.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il difetto di legittimazione di Cigas Ganimede s.r.l., ritenendo l’eccezione non contestata e documentalmente fondata. Nel merito ha accolto il ricorso contro la Soprintendenza. Ha rilevato che l’amministrazione non aveva negato l’esistenza della documentazione e aveva anzi preannunciato l’accoglimento dell’istanza in assenza di opposizioni motivate dei controinteressati. Ha precisato che il giudizio in materia di accesso ha ad oggetto il rapporto sostanziale e non il solo atto amministrativo, sicché il giudice deve accertare direttamente la sussistenza del diritto di accesso. Ha quindi ritenuto che il proprietario del fondo vicino a quello interessato da nuove opere disponga di una posizione qualificata e differenziata, non meramente emulativa né diretta a un controllo generalizzato, tale da legittimare l’accesso agli atti abilitativi necessari a verificare il rispetto delle prescrizioni urbanistiche e, per identità di ratio, anche paesaggistiche. La Soprintendenza è stata condannata a consentire, entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, la visione e l’estrazione di copia degli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di autorizzazione paesaggistica concernente la costruzione del fabbricato, previo eventuale pagamento dei diritti di segreteria. È stata riservata la nomina del commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. La Soprintendenza è stata condannata al pagamento di 1.000 euro di spese, mentre le spese sono state compensate nei rapporti con gli altri controinteressati.

Norme richiamate

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    La disciplina dell’accesso documentale consente al titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, collegato a una situazione giuridicamente rilevante, di ottenere la documentazione amministrativa necessaria alla relativa tutela.

  • art. 24, comma 7, l. 241/1990

    L’accesso deve essere garantito quando la conoscenza dei documenti è necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici.

  • art. 25, comma 3, l. 241/1990

    Il rifiuto, il differimento o la limitazione dell’accesso sono sottoposti alla tutela giurisdizionale prevista per la verifica del diritto di accesso.

  • artt. 5 e 5-bis d.lgs. 33/2013

    Le disposizioni sull’accesso civico sono state richiamate dai ricorrenti insieme alla disciplina dell’accesso documentale, ma la decisione è fondata principalmente sulla sussistenza del diritto di accesso ai sensi della l. 241/1990.

  • art. 116 c.p.a.

    Il giudizio in materia di accesso ha struttura impugnatoria, ma è volto ad accertare il rapporto sostanziale e la sussistenza del diritto di accesso, non soltanto la legittimità formale dell’atto o del silenzio amministrativo.

Massime di principio

  • Nel giudizio in materia di accesso, l’oggetto sostanziale è il rapporto tra richiedente e amministrazione: il giudice deve accertare direttamente la sussistenza del diritto di accesso e può riconoscerlo anche per ragioni diverse da quelle eventualmente esaminate dall’amministrazione.
  • Il proprietario di un fondo vicino a quello interessato da nuove opere edilizie possiede, quando intenda verificare il rispetto delle prescrizioni urbanistiche o paesaggistiche e tutelare i propri diritti o interessi, un interesse diretto, concreto e attuale all’accesso agli atti abilitativi relativi all’intervento.
  • L’interesse del proprietario confinante all’accesso agli atti edilizi o paesaggistici non è qualificabile come controllo generalizzato dell’azione amministrativa quando è collegato alla possibile incidenza delle opere sui suoi beni e alla loro eventuale tutela giudiziale.
  • La comunicazione dell’istanza ai controinteressati e il preannuncio di accoglimento dell’accesso, in assenza di motivate opposizioni, non esauriscono il procedimento: l’amministrazione deve procedere all’esibizione della documentazione quando il diritto di accesso risulta sussistente.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAutorizzazione paesaggisticaDecisione e riti speciali
RamiAccesso e trasparenzaBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTrasparenza e pubblicitàTutela del terzo

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