Sentenza n. 389/2026 - Perugia, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulle sentenze del Tribunale di Terni, sezione lavoro, n. 367/2024, n. 461/2024 e n. 5/2025, limitatamente alla condanna al pagamento delle spese legali in favore del difensore antistatario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, limitatamente al pagamento delle spese legali, delle sentenze del Tribunale di Terni n. 367/2024, n. 461/2024 e n. 5/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (difensore antistatario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l’ottemperanza alle tre sentenze del Tribunale di Terni relative alla corresponsione della carta docenti, circoscrivendo la domanda alle statuizioni di condanna del Ministero al pagamento delle spese legali in suo favore quale difensore dichiaratosi antistatario. Ha dedotto di avere notificato le sentenze in forma esecutiva, atteso il decorso del termine previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, e documentato il loro passaggio in giudicato per mancata impugnazione, senza tuttavia ricevere il pagamento. Ha chiesto un termine di sessanta giorni per adempiere e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che dagli atti non risultava pagato quanto dovuto in forza delle sentenze passate in giudicato. Ha assegnato al Ministero sessanta giorni per pagare le spese legali, inclusi gli interessi legali maturati sulle somme dopo la pubblicazione delle sentenze. Ha nominato sin d’ora il Prefetto di Terni, o un funzionario delegato, commissario ad acta, incaricato, su richiesta del ricorrente e in caso di inutile decorso del termine, di effettuare in sostituzione del Ministero il pagamento delle somme ancora dovute, adottando gli atti amministrativi e contabili necessari. Per l’eventuale attività commissariale è previsto un compenso di euro 1.000,00 a carico del Ministero, da pagare dopo la verifica dell’esecuzione del mandato sulla base della relazione documentata del commissario e della dichiarazione del ricorrente di avvenuta ottemperanza. Il Ministero è stato inoltre condannato a pagare euro 800,00, oltre oneri e accessori di legge, per le spese del giudizio.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Pertanto, in accoglimento del ricorso: - va assegnato al Ministero resistente il termine di sessanta giorni per procedere al pagamento delle spese legali spettanti alla parte ricorrente in base alle suddette sentenze – ivi compresi gli interessi legali maturati sulle relative somme successivamente alla pubblicazione delle sentenze, come da richiesta di parte ricorrente; - può fin d’ora nominarsi un commissario ad acta, nella persona del Prefetto di Terni o di un funzionario da lui delegato, affinché, in caso di infruttuoso decorso del suddetto termine, su richiesta della parte ricorrente, provveda, in sostituzione del Ministero, al pagamento di tutte le somme spettanti in base alle suddette sentenze che non risultino ancora corrisposte, adottando a tal fine ogni necessario atto amministrativo e contabile;
Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta, incaricato di provvedere in via sostitutiva se il termine decorre inutilmente.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Parte ricorrente - esponendo di aver notificato le sentenze in forma esecutiva, di aver atteso il decorso del termine di cui all’art. 14 del d.l. 669/1996, convertito nella legge 30/1997, di averne documentato il passaggio in giudicato per mancata impugnazione nel termine ma di non aver ancora ricevuto il pagamento - ha chiesto che, ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm., venga assegnato al Ministero un termine di sessanta giorni per eseguire la sentenza, e che, per l’ipotesi di infruttuoso decorso del termine, venga nominato un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva del Ministero alla corresponsione delle somme spettanti.
Il termine previsto dalla disposizione è stato considerato, nella fattispecie, quale termine da attendere prima di promuovere l’esecuzione delle statuizioni di condanna pecuniaria.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione non ha eseguito una statuizione pecuniaria contenuta in una sentenza passata in giudicato, il giudice dell’ottemperanza può assegnare un termine per il pagamento e nominare contestualmente un commissario ad acta, condizionandone l’intervento all’inutile decorso del termine.
- In sede di ottemperanza a una condanna al pagamento di spese legali, il pagamento può essere disposto comprensivo degli interessi legali maturati sulle somme dovute dopo la pubblicazione della sentenza, se richiesti.
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