Cassazione Penale, Sentenza n. 37397/2023 del 13/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della decisione che disponeva la consegna del ricorrente all'Autorità giudiziaria polacca in esecuzione di un mandato di arresto europeo per l'esecuzione di una condanna irrevocabile a mesi cinque di reclusione per guida in stato di ebbrezza, con pena residua da eseguire pari a mesi tre e giorni dieci. Il ricorrente deduce violazione dell'art. 7, comma 4, legge n. 69/2005 chiedendo che, per verificare il limite minimo edittale di quattro mesi, si faccia riferimento alla pena effettivamente residua da eseguire e non alla pena originariamente inflitta; in via subordinata sollecitava il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia per contrasto interpretativo rilevato a livello internazionale.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte ha confermato l'orientamento consolidato secondo cui, ai fini del criterio del minimo edittale previsto dall'art. 7, comma 4, legge n. 69/2005, va preso in considerazione l'entità della pena pronunciata dall'autorità giudiziaria dello Stato membro emittente e non la pena residua da eseguire. La Corte ha richiamato la coerenza di tale interpretazione con l'art. 2, par. 1, della decisione quadro 2002/584/GAI e con la giurisprudenza della Corte di cassazione (cfr. Sez. 6, n. 13867/2018, Clinck). È stata inoltre respinta la richiesta, formulata in termini generici, di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia. Per legge il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; la sentenza dispone infine gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.
Norme richiamate
art. 7, comma 4, legge 22 aprile 2005, n. 69
Il limite minimo edittale di quattro mesi va valutato sulla base della pena "pronunciata" dall'autorità giudiziaria dello Stato membro emittente e non sulla base della pena residua da eseguire
decisione quadro 2002/584/GAI (mandato d'arresto europeo), art. 2, par. 1
La disposizione si riferisce alla durata della pena o della misura di sicurezza "stabilita con la sentenza" e non alla pena residua; ciò giustifica un controllo formale da parte dello Stato richiesto di esecuzione
art. 22, comma 5, legge n. 69/2005
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti conseguenti alla dichiarazione di inammissibilità e alla esecuzione dei provvedimenti relativi al mandato di arresto europeo
Sez. 6, n. 13867 del 22/03/2018 (decisone della Corte di cassazione, Clinck, Rv. 272721)
Giurisprudenza interna richiamata a supporto dell'interpretazione secondo cui il parametro da considerare è la pena pronunciata dall'autorità emittente e non la pena residua
Massime di principio
- Per valutare se rientrare nel criterio del minimo edittale (es. quattro mesi) ai fini dell'esecuzione di un mandato d'arresto europeo, si prende come riferimento la pena o la misura stabilita nella sentenza dello Stato emittente, non l'eventuale residuo da espiare.
- Il controllo svolto dallo Stato richiesto di esecuzione è di natura formale ed estrinseca: non compete all'autorità esecutrice ricalcolare residui di pena o valutare questioni sostanziali attinenti all'esecuzione, che restano rimesse all'autorità dello Stato emittente.
- La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea va formulata con quesiti chiari e specifici e solo se sussiste un reale dubbio interpretativo necessario alla decisione; formulazioni generiche difficilmente ricevono accoglimento.
- Un ricorso per cassazione manifestamente infondato può essere dichiarato inammissibile e comportare la condanna del ricorrente al pagamento di spese processuali e di somme a titolo di ammenda.
- Divergenze nella prassi tra Stati membri (es. rifiuto di consegna da parte di talune autorità) non sono automaticamente idonee a giustificare il rinvio pregiudiziale: occorre dimostrare una concreta incompatibilità tra la normativa UE e l'interpretazione nazionale rilevante per la decisione.
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