Sentenza del 07/02/2018 n. 2941 - Corte di Cassazione
AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE Certificato attestante la sussistenza dei necessari requisiti - Onere di produzione tempestiva - Sussistenza - Limiti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti contestavano l'avviso di liquidazione con cui l'Agenzia delle Entrate aveva revocato le agevolazioni fiscali per la piccola proprietà contadina, inizialmente applicate all'atto di acquisto del 22 dicembre 2003, registrato l'8 gennaio 2004. Sostenevano, in particolare, che l'Amministrazione fosse decaduta dal potere di recuperare le maggiori imposte perché l'avviso era stato notificato oltre tre anni dalla registrazione dell'atto; che il certificato attestante la qualità di coltivatore diretto, prodotto il 3 dicembre 2009, dovesse comunque essere considerato; e che fosse applicabile anche la più favorevole disciplina introdotta dalla legge n. 25 del 2010.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso e ha confermato la legittimità della revoca delle agevolazioni e dell'avviso di liquidazione. Ha stabilito che il certificato definitivo dell'Ispettorato provinciale agrario doveva essere prodotto entro tre anni dalla registrazione dell'atto. In mancanza, l'Amministrazione poteva recuperare le imposte ordinarie entro i successivi tre anni: nel caso concreto, il termine scadeva l'8 gennaio 2010 e l'avviso notificato il 19 dicembre 2009 era tempestivo. La produzione tardiva del certificato non era sufficiente, poiché i contribuenti non avevano dimostrato di aver richiesto tempestivamente il documento né che il ritardo fosse imputabile all'inerzia dell'ufficio competente. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione retroattiva della disciplina introdotta dalla legge n. 25 del 2010 e ha condannato i ricorrenti alle spese del giudizio, liquidate in euro 5.500, oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Legge 6 agosto 1954, n. 604, artt. 1, 2, 3, 4 e 5
"In difetto sono dovute le normali imposte"; "presentare all'Ufficio del registro il certificato definitivo" entro il termine previsto
L'agevolazione per la piccola proprietà contadina richiede la prova dei requisiti, normalmente mediante certificato dell'Ispettorato agrario. Il certificato definitivo deve essere prodotto entro tre anni dalla registrazione dell'atto; in caso contrario il beneficio decade e sono dovute le imposte ordinarie, salvo che il contribuente dimostri che il ritardo dipende dall'inerzia dell'Amministrazione e non dalla propria negligenza.
Decreto-legge n. 542 del 1996, convertito dalla legge n. 649 del 1996
Ha elevato a tre anni il termine entro cui produrre il certificato definitivo richiesto per il mantenimento dell'agevolazione.
Legge n. 25 del 2010, art. 2, comma 4-bis, di conversione del decreto-legge n. 194 del 2009
"A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione"
La disciplina agevolativa più favorevole per i trasferimenti di terreni agricoli opera solo per il futuro e non si applica agli atti stipulati anteriormente alla sua entrata in vigore.
Codice civile, artt. 2934, 2935 e 2964
Le norme sono state richiamate dai ricorrenti in tema di decorrenza e natura dei termini, ma la Corte ha qualificato il termine per la produzione del certificato come decadenziale e non suscettibile di proroga per il semplice decorso del tempo.
Legge n. 590 del 1965, art. 31
Il certificato rilasciato ai sensi di questa disposizione, attestante la qualità di coltivatore diretto, non è stato ritenuto sufficiente perché prodotto oltre il termine triennale previsto dalla legge n. 604 del 1954.
Massime di principio
- Quando un'agevolazione fiscale richiede la produzione di un certificato entro un termine decadenziale, il contribuente deve rispettare rigorosamente il termine, anche se i requisiti sostanziali risultano effettivamente posseduti.
- La produzione tardiva del certificato non salva automaticamente l'agevolazione: il contribuente deve provare di aver richiesto tempestivamente il documento e che il ritardo sia dipeso dall'inerzia o dalla colpa dell'ufficio competente.
- È opportuno conservare le domande presentate, le ricevute, la corrispondenza e gli eventuali solleciti rivolti all'Amministrazione, perché tali elementi possono dimostrare l'assenza di negligenza.
- Il termine per l'Amministrazione di recuperare le imposte può decorrere dalla scadenza del termine concesso al contribuente per completare la documentazione, non necessariamente dalla data originaria dell'atto.
- La decadenza da un'agevolazione richiesta per un determinato atto non consente normalmente di sostituirla successivamente con un'altra agevolazione, soprattutto se la disciplina più favorevole è entrata in vigore dopo il trasferimento.
- Per le imposte d'atto rileva, in linea generale, la disciplina vigente al momento della stipula e della registrazione dell'atto; le modifiche successive non sono applicabili retroattivamente salvo espressa previsione legislativa.
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