Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 26/01/2017 n. 153 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Accertamento sintetico in base al "vecchio" redditometro - Onere della prova

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L’accertamento sintetico era fondato sulla presunzione prevista dall’art. 38, comma 4, del d.P.R. 600/1973, secondo cui determinati elementi di spesa, tra cui l’utilizzo di un’autovettura, possono far presumere un reddito superiore a quello dichiarato. Il contribuente doveva quindi dimostrare che le spese considerate dall’Amministrazione non erano state sostenute con proprie disponibilità, ma erano state rimborsate o sostenute da terzi. Nel caso esaminato, egli ha prodotto documentazione attestante il rimborso delle spese relative all’utilizzo dell’autovettura nell’esercizio dell’attività di amministratore.

La decisione

La prova documentale dei rimborsi è stata ritenuta idonea a superare la presunzione redditometrica. L’accertamento non può quindi fondarsi automaticamente sulla mera disponibilità o utilizzazione del bene, quando il contribuente dimostri concretamente che i relativi costi sono stati sostenuti da terzi o integralmente rimborsati. Il ricorso dell’Amministrazione è stato pertanto respinto, oppure la pretesa impositiva è stata confermata come infondata nei limiti risultanti dalla motivazione.

Norme richiamate

  • Art. 38, comma 4, d.P.R. 600/1973

    presunzione di cui all’art. 38, c. 4, d.P.R. 600/1973

    La disponibilità di determinati beni o il sostenimento di determinate spese può fondare un accertamento sintetico, ma il contribuente può superare la presunzione dimostrando che le spese sono state sostenute da terzi o rimborsate.

Massime di principio

  • Nel vecchio redditometro, la disponibilità di un bene non dimostra necessariamente che tutte le spese connesse siano state sostenute dal contribuente con reddito proprio.
  • Il contribuente può superare la presunzione redditometrica fornendo documentazione specifica, coerente e verificabile dei pagamenti effettuati da terzi o dei rimborsi ricevuti.
  • I rimborsi spese derivanti dall’attività professionale o societaria possono escludere, in tutto o in parte, che le spese considerate dall’accertamento rappresentino un indice di capacità contributiva personale.
  • La prova deve essere concreta e riferita alle singole spese: non è sufficiente una generica dichiarazione di disponibilità di fondi altrui o di rimborso.
  • In situazioni analoghe è opportuno conservare fatture, ricevute, note spese, bonifici, registrazioni contabili e ogni documento che colleghi le spese al rimborso o al sostenimento da parte di terzi.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.