Sentenza del 26/01/2017 n. 153 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Accertamento sintetico in base al "vecchio" redditometro - Onere della prova
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’accertamento sintetico era fondato sulla presunzione prevista dall’art. 38, comma 4, del d.P.R. 600/1973, secondo cui determinati elementi di spesa, tra cui l’utilizzo di un’autovettura, possono far presumere un reddito superiore a quello dichiarato. Il contribuente doveva quindi dimostrare che le spese considerate dall’Amministrazione non erano state sostenute con proprie disponibilità, ma erano state rimborsate o sostenute da terzi. Nel caso esaminato, egli ha prodotto documentazione attestante il rimborso delle spese relative all’utilizzo dell’autovettura nell’esercizio dell’attività di amministratore.
La decisione
La prova documentale dei rimborsi è stata ritenuta idonea a superare la presunzione redditometrica. L’accertamento non può quindi fondarsi automaticamente sulla mera disponibilità o utilizzazione del bene, quando il contribuente dimostri concretamente che i relativi costi sono stati sostenuti da terzi o integralmente rimborsati. Il ricorso dell’Amministrazione è stato pertanto respinto, oppure la pretesa impositiva è stata confermata come infondata nei limiti risultanti dalla motivazione.
Norme richiamate
Art. 38, comma 4, d.P.R. 600/1973
presunzione di cui all’art. 38, c. 4, d.P.R. 600/1973
La disponibilità di determinati beni o il sostenimento di determinate spese può fondare un accertamento sintetico, ma il contribuente può superare la presunzione dimostrando che le spese sono state sostenute da terzi o rimborsate.
Massime di principio
- Nel vecchio redditometro, la disponibilità di un bene non dimostra necessariamente che tutte le spese connesse siano state sostenute dal contribuente con reddito proprio.
- Il contribuente può superare la presunzione redditometrica fornendo documentazione specifica, coerente e verificabile dei pagamenti effettuati da terzi o dei rimborsi ricevuti.
- I rimborsi spese derivanti dall’attività professionale o societaria possono escludere, in tutto o in parte, che le spese considerate dall’accertamento rappresentino un indice di capacità contributiva personale.
- La prova deve essere concreta e riferita alle singole spese: non è sufficiente una generica dichiarazione di disponibilità di fondi altrui o di rimborso.
- In situazioni analoghe è opportuno conservare fatture, ricevute, note spese, bonifici, registrazioni contabili e ogni documento che colleghi le spese al rimborso o al sostenimento da parte di terzi.
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