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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 9933/2023 del 13/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento TARSU per gli anni 2005-2007 relativo a locale commerciale sito nel Centro commerciale Tremestieri; la ricorrente sosteneva che i rifiuti prodotti erano speciali non sottoposti alla privativa comunale e quindi non soggetti a tassazione (o esenti/ridotti), richiamando l'art. 10 del Regolamento comunale n. 19/C (assimilazione rifiuti) e la disciplina di esenzione/riduzione (art. 62 d.lgs. n. 507/1993). Il Comune aveva invece sostenuto la debenza del tributo per la mancata dichiarazione dell'esenzione e per l'applicabilità del regolamento comunale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto i motivi di ricorso relativi all'interpretazione sostanziale dell'art. 10 del Regolamento comunale e alla mancata applicazione dell'art. 62 (terzo e quarto motivo), confermando in linea di principio la decisione della CTR che aveva ritenuto dovuto il tributo, perché l'art. 10 esclude l'assimilazione solo per le «strutture commerciali costituite da ipermercato e annesso centro commerciale integrato» (lett. b) e la fattispecie concreta riguardava più soggetti commerciali all'interno di un centro commerciale non riconducibile alla fattispecie esclusa). Tuttavia la Cassazione ha accolto il secondo motivo (violazione dell'art. 112 c.p.c.), rilevando che la CTR non si era pronunziata sulle eccezioni relative all'illegittima determinazione delle sanzioni; per tale omissione la sentenza è stata cassata limitatamente a quel profilo e rinviata alla CTR in diversa composizione affinché determini l'esatto importo e valuti l'applicazione delle sanzioni (con riferimento, se del caso, al cumulo giuridico di cui all'art. 12 d.lgs. n. 472/1997). In sintesi: confermato il principio di imponibilità (favorevole al Comune) ma rinvio per complete determinazioni sulle sanzioni.

Norme richiamate

  • Regolamento Comunale n. 19/C del 17.5.2002, art.10 (lett. b) e art.11

    L'art.10 esclude l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti «derivanti da strutture commerciali costituite da ipermercato e annesso centro commerciale integrato»: la Corte interpreta la dizione in senso letterale richiedendo la compresenza di ipermercato e centro commerciale integrato (quindi esclusione applicabile solo a quella fattispecie), non estendendola a centri commerciali composti da più soggetti commerciali indipendenti

  • d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507 (TARSU), art. 62, commi 2 e 3

    "Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi... Il comune può individuare nel regolamento categorie di attività produttive di rifiuti speciali ... alle quali applicare una percentuale di riduzione"

    La norma prevede la detassazione o riduzione per superfici che producono rifiuti speciali; tuttavia grava sul contribuente l'onere di provare le condizioni per beneficiare della riduzione/esenzione e, ove previsto, la necessità di denuncia per ottenere l'esenzione

  • d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, art.49

    Attribuisce ai Comuni la gestione in privativa e l'istituzione della tariffa (composta da quota fissa e variabile); prevede riduzioni proporzionali per l'avvio a recupero da parte del produttore, e regole generali sul regime tariffario applicabile alle utenze

  • d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, artt. 184, 195, 198, 238

    Ricostruzione normativa: disciplina ambientale che conferma la competenza comunale ad assimilare rifiuti speciali a urbani secondo criteri; art.238 ha inciso sul regime transitorio delle tariffe (TIA) e sulla loro soppressione/attuazione

  • D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158

    Contiene i criteri/indici per la determinazione della tariffa TIA (quota fissa e variabile) richiamati dalla giurisprudenza per il calcolo del prelievo

  • Legge n. 146/1994, art.39 e Legge n. 128/1998 art.17

    Riferimenti storici sull'assimilazione ope legis di taluni rifiuti e sulle successive abrogazioni che hanno ricondotto la materia alla necessità di provvedimenti comunali di assimilazione

  • d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, art.12

    Disciplina il cumulo giuridico delle sanzioni per violazioni ripetute su più annualità: la CTR dovrà valutare, in sede di rinvio, l'eventuale applicazione di tale istituto

  • Codice di procedura civile, art. 360 (motivi di cassazione), art. 112 (omessa pronuncia), art. 392 (riassunzione), art. 380-bis (relazione)

    Gli strumenti processuali con cui la ricorrente ha dedotto vizi di motivazione e omessa pronuncia; la Corte ha ritenuto fondata l'eccezione di omessa pronuncia (art.112) relativa alle sanzioni e ha richiamato la funzione della riassunzione (art.392) nel riattivare le questioni pregresse

Massime di principio

  • L'assimilazione dei rifiuti speciali a urbani dipende dal testo letterale del regolamento comunale: se il regolamento esclude l'assimilazione per una specifica fattispecie (es. «ipermercato e annesso centro commerciale integrato»), tale esclusione va interpretata restrittivamente e non si estende automaticamente a centri commerciali composti da più soggetti indipendenti
  • Il contribuente che invoca l'esenzione o la riduzione della superficie tassabile per produzione di rifiuti speciali deve provare tale circostanza; la mera deduzione generica non è sufficiente per ottenere l'annullamento dell'atto impositivo
  • La mancata prestazione del servizio di raccolta comunale nell'area contestata non esonera automaticamente dal pagamento: anche questa circostanza va provata dal contribuente e non scatta di per sé come esimente
  • Il giudicato civile/tributario tra parti diverse non è estensibile automaticamente ad altri soggetti: il principio di inestensibilità del giudicato esterno può portare a rinnovare il giudizio su questioni già decise tra terzi
  • In caso di riassunzione del processo il giudice del rinvio deve decidere tutte le eccezioni riproposte; l'omessa pronuncia su questioni rilevanti (per es. illegittima determinazione delle sanzioni) è vizio che può comportare cassazione e rinvio
  • Per violazioni riferite a più annualità devono valutarsi gli istituti sanzionatori e, se previsto, il cumulo giuridico (d.lgs. n. 472/1997 art.12) che può ridurre l'importo complessivo delle sanzioni

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