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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23884/2025 del 26/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva rigettato la richiesta di rideterminazione della pena. La domanda si fondava sull'assunto che la pena fosse stata aumentata per recidiva reiterata nonostante l'esistenza di un solo precedente irrevocabile. Il Tribunale ha però rilevato, sulla base del certificato del casellario giudiziale agli atti, la presenza di quattro condanne a pena detentiva per reati anteriori al fatto per cui è stata pronunciata la condanna. Nel ricorso si è contestata tale ricostruzione, ma senza adeguato supporto documentale. La difesa ha dunque chiesto la correzione del trattamento sanzionatorio in executivis, ritenendo illegittimo l'aumento per recidiva.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato, da un lato, che l'aumento per recidiva reiterata può essere applicato anche nei confronti di chi non sia stato in passato destinatario della recidiva semplice, in presenza delle condizioni di legge; dall'altro, che il giudice dell'esecuzione può intervenire sulla pena irrogata in sede di cognizione soltanto quando la pena sia illegale, e non quando sia solo illegittima ma comunque ricompresa nella cornice edittale. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 99 c.p.

    La recidiva reiterata può essere applicata, ricorrendone le condizioni di legge, anche a soggetto cui in precedenza non sia stata applicata la recidiva semplice.

  • art. 666 c.p.p.

    Il giudice dell'esecuzione può intervenire sulla pena solo in presenza di illegalità, non anche quando la determinazione sia solo illegittima ma interna alla cornice edittale.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa, a una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede esecutiva la rideterminazione della pena è ammissibile solo quando il trattamento sanzionatorio sia affetto da illegalità; non è invece consentito sindacare scelte sanzionatorie semplicemente illegittime se la pena resta entro la forbice edittale.
  • L'applicazione della recidiva reiterata non presuppone necessariamente che in passato sia già stata formalmente contestata o applicata la recidiva semplice, purché sussistano i presupposti normativi richiesti.
  • Quando la censura sulla recidiva o sulla pena si fonda su un presupposto fattuale smentito dagli atti e non adeguatamente documentato dalla parte, il ricorso è destinato a essere dichiarato inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa nella proposizione dell'impugnazione, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazioneCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiRecidiva

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