Cassazione Penale, Ordinanza n. 07296/2025 del 21/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto per motivi non consentiti avverso una sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello, resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. in esito a concordato in appello, deducendo un unico motivo di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla confisca del denaro disposta in una sentenza di condanna per il reato di detenzione/cessione di sostanze stupefacenti. Il ricorso censurava quindi il trattamento della confisca, ma non emergeva dal testo alcuna specifica deduzione sui profili ammessi in cassazione contro le sentenze ex art. 599-bis c.p.p. La Corte ha ritenuto che i motivi proposti fossero non consentiti, poiché la ricorribilità è limitata ai vizi relativi alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del Procuratore generale e al contenuto difforme della pronuncia rispetto all'accordo, mentre non sono deducibili doglianze concernenti motivi rinunciati o la mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 309/1990
Disposizione incriminatrice richiamata come base della condanna per reato in materia di stupefacenti.
art. 599-bis c.p.p.
La sentenza resa con concordato in appello è impugnabile in cassazione solo per vizi relativi alla formazione del consenso delle parti, al consenso del Procuratore generale e al contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo.
art. 129 c.p.p.
La mancata valutazione delle cause di proscioglimento non è deducibile come motivo di ricorso contro la sentenza ex art. 599-bis c.p.p., secondo l'orientamento richiamato.
Massime di principio
- Avverso la sentenza emessa in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione è ammesso solo per censure inerenti alla regolarità del concordato: formazione della volontà della parte, consenso del Procuratore generale e corrispondenza tra accordo e decisione.
- Sono inammissibili i motivi di ricorso che ripropongono questioni rinunciate con il concordato in appello o che mirano a ottenere la verifica delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., quando non riguardino i limiti propri della decisione concordata.
- La doglianza relativa alla confisca, se non incide sul consenso prestato al concordato o sulla difformità della sentenza rispetto all'accordo, non rientra tra i vizi deducibili in cassazione contro la decisione resa ex art. 599-bis c.p.p.
Come è indicizzato
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