Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25936/2026 del 29/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (Agenzia fiscale)

La controversia

L’Agenzia delle entrate aveva emesso avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2012 e 2013, disconoscendo costi dedotti ai fini delle imposte dirette e detrazioni IVA riferiti a fatture emesse da due ditte cinesi, perché relative a operazioni ritenute oggettivamente e soggettivamente inesistenti. La Commissione tributaria provinciale di Cremona aveva accolto i ricorsi della società, ritenendo effettive le operazioni sulla base della necessità dei beni per l’attività commerciale, dei pagamenti e dell’indicazione di alcuni dipendenti nelle dichiarazioni delle ditte emittenti. La Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva confermato tale decisione. L’Agenzia ha proposto un unico motivo di ricorso per cassazione, denunciando, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione o falsa applicazione degli artt. 39 del d.P.R. n. 600/1973, 109 TUIR, 17 e 19 del d.P.R. n. 633/1972 e dei principi sull’onere della prova degli artt. 2697 e 2729 c.c. Ha sostenuto che, una volta forniti elementi anche presuntivi dell’inesistenza delle operazioni, spettasse alla contribuente dimostrarne l’effettività, e che gli elementi valorizzati dai giudici di merito non fossero idonei a tale prova. La società è rimasta intimata.

La decisione

La Corte ha accolto l’unico motivo. Ha ribadito che, nelle contestazioni di operazioni inesistenti, l’Amministrazione deve fornire elementi probatori anche presuntivi dell’inesistenza, mentre il contribuente deve dimostrare l’effettività delle operazioni e la legittima deducibilità dei costi o detrazione dell’IVA; la regolarità formale delle fatture e delle scritture e l’evidenza dei pagamenti non sono, da sole, sufficienti. Nel caso concreto la CTR non aveva valutato complessivamente gli indizi addotti dall’Ufficio, tra cui l’assenza di dichiarazioni fiscali di una delle emittenti, le dichiarazioni dell’altra ritenute identiche a quelle di altri soggetti controllati, la mancanza di documentazione di acquisto, di beni strumentali e di documenti di trasporto. Aveva inoltre ritenuto provata l’effettività delle operazioni sulla base della descrizione dei beni in fattura, della loro coerenza con l’attività della contribuente e dei pagamenti, circostanze ritenute insufficienti alla luce dei principi applicabili. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1, d.P.R. n. 600/1973

    ai fini dell'accertamento tributario relativo sia all'imposizione diretta che all'IVA, la legge - rispettivamente art. 39, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973 (richiamato dal successivo art. 40 per quanto riguarda la rettifica delle dichiarazioni di soggetti diversi dalle persone fisiche) ed art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972 - dispone che l'inesistenza di passività dichiarate, nel primo caso, o le false indicazioni, nel secondo, possono essere desunte anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, senza la necessità che l'Ufficio fornisca prove "certe".

    L’inesistenza di passività dichiarate ai fini delle imposte dirette può essere provata dall’Amministrazione mediante presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, senza che occorra una prova certa.

  • art. 40 d.P.R. n. 600/1973

    ai fini dell'accertamento tributario relativo sia all'imposizione diretta che all'IVA, la legge - rispettivamente art. 39, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973 (richiamato dal successivo art. 40 per quanto riguarda la rettifica delle dichiarazioni di soggetti diversi dalle persone fisiche) ed art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972 - dispone che l'inesistenza di passività dichiarate, nel primo caso, o le false indicazioni, nel secondo, possono essere desunte anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, senza la necessità che l'Ufficio fornisca prove "certe".

    La disposizione è richiamata quale estensione della disciplina dell’accertamento alle rettifiche delle dichiarazioni di soggetti diversi dalle persone fisiche.

  • art. 54 d.P.R. n. 633/1972

    ai fini dell'accertamento tributario relativo sia all'imposizione diretta che all'IVA, la legge - rispettivamente art. 39, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973 (richiamato dal successivo art. 40 per quanto riguarda la rettifica delle dichiarazioni di soggetti diversi dalle persone fisiche) ed art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972 - dispone che l'inesistenza di passività dichiarate, nel primo caso, o le false indicazioni, nel secondo, possono essere desunte anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, senza la necessità che l'Ufficio fornisca prove "certe".

    Ai fini IVA, le false indicazioni possono essere desunte da presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, senza necessità di una prova certa dell’Ufficio.

  • art. 2697 c.c.

    Pertanto, il giudice tributario di merito, investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell'atto impositivo, è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall'Amministrazione, dando atto in motivazione dei risultati del proprio giudizio (impugnabile in cassazione non per il merito, ma esclusivamente per inadeguatezza o incongruità logica dei motivi che lo sorreggono) e solo in un secondo momento, ove ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi degli artt. 2727 e ss. e 2697, comma 2, c.c. (ex multis, Cass. 14/06/2022, n. 19115).

    Dopo che l’Amministrazione abbia fornito elementi presuntivi qualificati dell’inesistenza, grava sul contribuente l’onere di offrire la prova contraria dell’effettività delle operazioni e della legittimità della deduzione o detrazione.

  • art. 2727 c.c.

    Pertanto, il giudice tributario di merito, investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell'atto impositivo, è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall'Amministrazione, dando atto in motivazione dei risultati del proprio giudizio (impugnabile in cassazione non per il merito, ma esclusivamente per inadeguatezza o incongruità logica dei motivi che lo sorreggono) e solo in un secondo momento, ove ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi degli artt. 2727 e ss. e 2697, comma 2, c.c. (ex multis, Cass. 14/06/2022, n. 19115).

    Gli elementi presuntivi dell’Amministrazione devono essere vagliati dal giudice quanto a gravità, precisione e concordanza; se tali requisiti sussistono, va esaminata la prova contraria gravante sul contribuente.

  • art. 2729 c.c.

    Quanto alla prova di cui è onerata l'Amministrazione, e che già dal principio appena riportato si desume possa avere anche solo natura indiziaria, la Corte ha affermato che ai fini dell'accertamento tributario relativo sia all'imposizione diretta che all'IVA, la legge - rispettivamente art. 39, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973 (richiamato dal successivo art. 40 per quanto riguarda la rettifica delle dichiarazioni di soggetti diversi dalle persone fisiche) ed art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972 - dispone che l'inesistenza di passività dichiarate, nel primo caso, o le false indicazioni, nel secondo, possono essere desunte anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, senza la necessità che l'Ufficio fornisca prove "certe".

    L’Amministrazione può fondare la contestazione dell’inesistenza delle operazioni su presunzioni semplici, purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti.

Massime di principio

  • Quando l’Amministrazione finanziaria contesta fatture relative a operazioni inesistenti, deve indicare elementi probatori dell’inesistenza, anche di natura presuntiva. Per gli accertamenti relativi alle imposte dirette e all’IVA, sono sufficienti presunzioni semplici gravi, precise e concordanti; non è richiesta una prova certa.
  • Il giudice tributario deve valutare singolarmente e complessivamente gli elementi presuntivi forniti dall’Amministrazione e motivare sui risultati di tale valutazione. Solo se gli elementi risultano gravi, precisi e concordanti deve passare all’esame della prova contraria del contribuente.
  • Una volta forniti elementi presuntivi qualificati dell’inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente dimostrare l’effettività delle operazioni e la fonte legittima della detrazione IVA o della deduzione del costo.
  • La regolarità formale delle fatture e delle scritture contabili, l’indicazione dei beni in fattura, la loro coerenza con l’attività del contribuente e la prova dei pagamenti non sono, da sole, sufficienti a dimostrare l’effettività di operazioni contestate come oggettivamente inesistenti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.