Sentenza del 30/09/2015 n. 19421 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della CTR Campania sostenendo che il beneficio previsto dall'art. 9-bis della Legge n. 289/2002, consistente nella non applicazione delle sanzioni per omessi o ritardati versamenti, fosse subordinato al pagamento integrale e tempestivo di tutte le somme dovute, comprese le rate successive alla prima. Il contribuente aveva infatti versato soltanto la prima rata. L'Agenzia ha inoltre contestato l'insufficiente motivazione della CTR. La Corte ha distinto tra IVA e IRPEF: per l'IVA ha ritenuto la disciplina nazionale incompatibile con il diritto dell'Unione europea; per l'IRPEF ha affermato che l'art. 9-bis richiede comunque l'integrale pagamento, non essendo applicabili analogicamente le disposizioni di altre forme di condono che conservano il beneficio anche in caso di pagamento parziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, cassato la sentenza della CTR Campania e deciso la causa nel merito rigettando il ricorso originario del contribuente. Quanto all'IVA, ha disposto la disapplicazione dell'art. 9-bis della Legge n. 289/2002 per contrasto con il diritto comunitario, in quanto la rinuncia alle sanzioni compromette il corretto funzionamento del sistema comune dell'IVA. Quanto all'IRPEF, ha stabilito che la definizione agevolata non si perfeziona se il contribuente non paga integralmente le somme dovute nei termini previsti. Il contribuente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 5.000 euro oltre accessori; le spese dei gradi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9-bis
Definizione agevolata degli omessi o ritardati versamenti risultanti dalle dichiarazioni annuali
La definizione agevolata prevista dalla norma si perfeziona, per la parte relativa all'IRPEF, soltanto con l'integrale pagamento delle somme dovute nei termini e nei modi stabiliti. Il pagamento della sola prima rata non conserva il beneficio.
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, artt. 8, 9, 15 e 16
Le disposizioni prevedono, in specifiche ipotesi di condono, la conservazione degli effetti anche in assenza di integrale pagamento. Tali regole, aventi carattere eccezionale, non possono essere applicate analogicamente all'art. 9-bis.
D.Lgs. n. 471/1997, art. 13
La disciplina sanzionatoria per omesso o tardivo versamento non può essere disapplicata tramite l'art. 9-bis se la definizione agevolata non si è perfezionata mediante il pagamento integrale.
Sesta direttiva IVA 77/388/CEE, artt. 2 e 22
Gli Stati membri devono assicurare l'accertamento e la riscossione effettiva dell'IVA. Una rinuncia generale o indiscriminata all'accertamento o alle sanzioni è incompatibile con tali obblighi.
Art. 384 c.p.c., comma 2
Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha potuto decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.
Massime di principio
- Quando una definizione agevolata richiede il pagamento rateale e non prevede espressamente che il beneficio resti valido in caso di pagamento parziale, il mancato pagamento anche di una sola rata può impedire il perfezionamento della definizione e far riemergere imposta e sanzioni.
- Le norme di condono sono eccezionali e non possono essere estese per analogia da una diversa disciplina che ammetta effetti favorevoli nonostante il pagamento incompleto.
- Occorre distinguere tra condoni di tipo premiale, che possono prevedere una definizione straordinaria del rapporto tributario, e condoni di tipo clemenziale, che incidono soprattutto sulle sanzioni e richiedono il rispetto rigoroso delle condizioni previste.
- In materia di IVA, le discipline nazionali che comportano una rinuncia generale o indiscriminata all'accertamento o alle sanzioni possono essere disapplicate dal giudice nazionale se incompatibili con il diritto dell'Unione europea.
- Il diritto dell'Unione europea prevale sulla normativa nazionale contrastante e il giudice nazionale può rilevare e applicare tale prevalenza anche d'ufficio e in sede di legittimità.
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