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Sentenza

Sentenza n. 4482/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione: a) del verbale di gara n. 5 del 20.3.2026, conosciuto in data 23.04.2026, con il quale la Commissione di gara ha disposto l'esclusione della G.R. Costruzioni s.r.l. dalla procedura aperta indetta per l'affidamento dei lavori di “Riqualificazione di Piazza Sperandeo in Teano”; b) della Determinazione n. 320 del 21.04.2026, con la quale il Responsabile dell'Area Tecnica Infrastrutture del Comune di Teano ha aggiudicato in via definitiva i suddetti lavori alla società MA. PI Costruzioni s.r.l.; c) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale e quindi anche: d) dei verbali di gara n. 6 del 23.3.2026 e n. 7 del 25.3.2026, conosciuti in data 23.04.2026; e) se, e per quanto occorra, dell'art. 4.2. del Disciplinare di gara, nella parte in cui commina l'esclusione del concorrente che non abbia reso la dichiarazione di impegno “a sostenere/rimborsare tutti i costi per adeguare il progetto esecutivo alle migliorie proposte”.

Giustizia amministrativa202603030

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla procedura aperta per l'affidamento dei lavori di riqualificazione di Piazza Sperandeo in Teano e conseguente aggiudicazione a un'altra impresa

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il verbale di gara con cui era stata esclusa dalla procedura aperta e la successiva aggiudicazione definitiva, nonché gli ulteriori verbali e la clausola del disciplinare che prevedeva l'esclusione in caso di mancata dichiarazione di impegno a sostenere o rimborsare i costi necessari per adeguare il progetto esecutivo alle migliorie proposte. Nel corso del giudizio, il Comune ha comunicato l'avvio del procedimento di autotutela e, con successiva determinazione, ha annullato ex tunc il provvedimento di esclusione, i verbali successivi, l'aggiudicazione e gli atti conseguenti, disponendo la riammissione della ricorrente e la riapertura delle operazioni di gara. La ricorrente ha quindi dichiarato di non avere più interesse alla decisione di merito, chiedendo tuttavia la condanna del Comune alle spese, poiché l'autotutela era intervenuta soltanto dopo la proposizione del ricorso. Il Comune ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese, sostenendo che la ricorrente avrebbe potuto sollecitare prima l'autotutela o formulare osservazioni durante le sedute della Commissione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che l'annullamento in autotutela, con effetto ex tunc, degli atti impugnati aveva integralmente soddisfatto l'interesse sostanziale fatto valere dalla ricorrente. Quanto alle spese nel rapporto tra ricorrente e Comune, il Collegio ha applicato il criterio della soccombenza, temperandolo con una compensazione del 50%. Ha considerato, da un lato, che l'Amministrazione aveva rimosso gli atti soltanto dopo la proposizione del ricorso e, dall'altro, che l'iniziativa di autotutela era stata sollecita e che la ricorrente avrebbe potuto attivarla prima del giudizio o partecipare alle sedute aperte della Commissione per formulare osservazioni immediate. Il Comune è stato pertanto condannato al pagamento di euro 1.000,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato. Le spese tra ricorrente e controinteressata sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    annullare in autotela, ai sensi dell'art. 21-nonies della Legge n. 241/1990

    La disposizione è stata utilizzata dal Comune quale base normativa per l'annullamento d'ufficio degli atti di gara, con rimozione ex tunc dell'esclusione e degli atti conseguenti.

  • art. 60 c.p.a.

    ex art. 60 cod. proc. amm.

    La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione annulla in autotutela, con effetto ex tunc, tutti gli atti impugnati e soddisfa integralmente l'interesse sostanziale del ricorrente, il giudice amministrativo deve dichiarare la cessazione della materia del contendere.
  • Ai fini della regolazione delle spese in caso di cessazione della materia del contendere determinata dall'autotutela, il criterio della soccombenza può essere temperato mediante compensazione parziale, considerando sia il fatto che l'amministrazione abbia rimosso gli atti solo dopo la proposizione del ricorso, sia la sollecitudine dell'autotutela e l'eventuale possibilità per il ricorrente di sollecitarla anteriormente.
  • La partecipazione del concorrente alle sedute aperte della commissione di gara e la possibilità di formulare osservazioni immediate possono essere valutate dal giudice nella regolazione delle spese, ma non impediscono la condanna dell'amministrazione quando l'autotutela intervenga dopo la proposizione del ricorso e determini la soddisfazione dell'interesse azionato.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaAutotutelaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContratti pubbliciProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaSopravvenuta carenza di interessePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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