Sentenza n. 1418/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Mantova n. 313/2024, passata in giudicato, che riconosceva il beneficio della Carta docente per cinque annualità
Esito
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Mantova n. 313/2024, pubblicata il 20 novembre 2024, che le aveva riconosciuto il beneficio di 500 euro annui tramite Carta elettronica per gli anni scolastici 2018/2019-2022/2023 e condannato il Ministero a mettere a disposizione la carta, o altro strumento equipollente, per complessivi 2.500 euro. Il Ministero ha riferito che il bonus era stato erogato tramite voucher il 12 dicembre 2025 e che la comunicazione dell’avvenuta erogazione era stata trasmessa alla difesa della ricorrente il 9 marzo 2026.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo soddisfatta in sede amministrativa la pretesa azionata in ottemperanza. Ha considerato sufficiente la dichiarazione circostanziata del Ministero, proveniente da un’amministrazione statale e quindi dotata di particolare attendibilità, anche in ragione della mancata contestazione della ricorrente, che non ha svolto ulteriori attività processuali dopo il deposito della nota ministeriale. Non risultando che il pagamento fosse avvenuto prima della notifica del ricorso, il Collegio ha regolato le spese a carico del Ministero: rimborso dei cinque sesti delle spese, liquidate complessivamente in 500 euro oltre oneri e accessori, con distrazione ai difensori antistatari; restante parte compensata. La riduzione è stata motivata anche dalla serialità dei ricorsi analoghi e dalla conseguente standardizzazione dell’attività professionale.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 112 e seg. c.p.a. davanti a questo Tribunale Amministrativo Regionale, Adriana De Santi ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza n. 313/2024, pubblicata in data 20.11.2024, con la quale il Tribunale ordinario di Mantova ha così statuito “accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni 2018/ 2019,2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; Conseguentemente, condanna la parte convenuta resistente a mettere a disposizione della ricorrente, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente medesima, detta carta docente, o altro equipollente, per l’importo complessivo di € 2.500,00, così che la stessa ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge”.
Le disposizioni sono indicate come base processuale del ricorso volto a ottenere l’esecuzione della sentenza del giudice ordinario.
art. 34, comma 5, c.p.a.
In ragione di quanto sopra – ed in assenza di documentazione che attesti che il pagamento sia intervenuto prima della notifica del ricorso in ottemperanza, pertanto, si deve ritenere che la domanda proposta in giudizio abbia trovato piena soddisfazione in sede amministrativa, sicché, venuta meno la posizione di contrasto tra le parti, il Tribunale non è più chiamato a pronunciarsi sull’oggetto della controversia ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a..
Quando la pretesa azionata è stata integralmente soddisfatta in sede amministrativa e viene meno il contrasto tra le parti, il giudice non deve più pronunciarsi sull’oggetto della controversia e dichiara la cessazione della materia del contendere.
art. 4, comma 2, d.m. 55/2014
In tal senso, rileva altresì l’art. 4, comma 2, del DM 55/2014, che prevede l’adeguamento del compenso in presenza di posizioni processuali identiche, stabilendo incrementi progressivi contenuti per ciascun soggetto oltre il primo.
La previsione sui compensi per posizioni processuali identiche è richiamata, per analogia, a sostegno della riduzione delle spese riconosciute nei ricorsi seriali, in cui la standardizzazione e la ripartizione dell’impegno riducono il lavoro riferibile a ciascun giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento dell’importo riconosciuto dal titolo dopo la proposizione del ricorso, se risulta da una comunicazione amministrativa circostanziata e non viene contestato dalla parte ricorrente, può essere ritenuto sufficiente a dimostrare l’integrale esecuzione del giudicato e a giustificare la cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere presuppone che la pretesa azionata sia stata pienamente soddisfatta in sede amministrativa e che sia venuta meno la posizione di contrasto tra le parti.
- Nella liquidazione delle spese di giudizi seriali, la standardizzazione dell’attività professionale e la ripartizione dell’impegno su una pluralità di ricorsi analoghi possono giustificare una riduzione proporzionata del compenso.
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