Cassazione Penale, Sentenza n. 29391/2022 del 25/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva confermato il rigetto della richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con gli arresti domiciliari (anche con braccialetto elettronico) in relazione a reati connessi al traffico di stupefacenti. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 274 e 275 c.p.p., sostenendo che l'istruttoria dibattimentale (in particolare la deposizione dell'Isp. Sup. Lazzara) avesse introdotto elementi di novità idonei a scalfire il quadro indiziario formato e che il decorso del tempo (circa tre anni) e lo stato di detenzione degli altri coimputati avrebbero reso possibili misure meno afflittive.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondate le censure: il controllo di legittimità è limitato alla verifica della logicità e della conformità al diritto della motivazione, non alla rivalutazione degli elementi di fatto già esaminati; il Tribunale aveva correttamente ritenuto irrilevanti ai fini della modifica del quadro indiziario le risultanze dibattimentali richiamate, confermando la persistenza delle intercettazioni e degli altri elementi già valutati in sede di riesame; inoltre è stata richiamata la presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. circa la sussistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della custodia in carcere per i reati di cui all'art. 74 T.U. Stup., che può essere superata solo mediante fatti nuovi specifici che dimostrino un mutamento in melius (es. scioglimento del gruppo o recesso individuale). Condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Norma procedurale sul giudizio del Tribunale del Riesame: utilizzata per inquadrare l'ordinanza impugnata di conferma della misura cautelare
art. 273 cod. proc. pen.
Disciplina dei gravi indizi di colpevolezza: la Corte ha richiamato che l'insussistenza dei gravi indizi è sindacabile in Cassazione solo ove vi sia violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione
art. 274 cod. proc. pen.
Criteri per l'adozione delle misure cautelari e le esigenze cautelari: la valutazione delle esigenze è autonoma per ciascun indagato e non mutata dal mero decorso del tempo
art. 275 cod. proc. pen.
Regole generali sulle misure cautelari: richiamata la presunzione di adeguatezza della misura carceraria per taluni delitti, e i criteri per la sua eventuale superabilità
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Presunzione specifica di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere per il reato di cui all'art. 74 T.U. Stup.; opera anche nelle vicende successive e può essere vinta solo da fatti nuovi e specifici che dimostrino un cambiamento effettivo
art. 74 e art. 73 T.U. D.P.R. 9 ottobre 1990 n.309
Normativa sostanziale sugli illeciti in materia di stupefacenti: i reati contestati rientrano nelle fattispecie per le quali opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Adempimenti di cancelleria a seguito della pronuncia; la Corte ha disposto la trasmissione degli atti per gli obblighi previsti da tale disposizione
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro decisioni cautelari è limitato: la Corte verifica la logicità e la conformità al diritto della motivazione, non rivaluta liberamente le prove e le valutazioni di merito
- Una volta formato il giudicato cautelare su determinati profili, le stesse questioni non possono essere rimesse in discussione salvo fatti realmente nuovi e rilevanti
- Per i reati di cui all'art. 74 T.U. Stup. opera una presunzione, ai sensi dell'art. 275, comma 3 c.p.p., di persistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, che si supera solo con elementi concreti e specifici (es. prova di scioglimento del gruppo o di recesso individuale)
- Il mero decorso del tempo dalla misura cautelare non è, di per sé, sufficiente a giustificare la sostituzione con misure meno afflittive
- Lo stato di restrizione degli altri coimputati non incide automaticamente sull'esigenza cautelare personale: la valutazione deve essere autonoma per ciascun indagato e considerare il rischio di reiterazione anche in contesti associativi diversi
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