Sentenza n. 1470/2026 - Firenze, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Lucca, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Retribuzione Professionale Docenti e condannato l’Amministrazione al pagamento di euro 964,46, oltre interessi e rivalutazione
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Lucca, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto al pagamento della Retribuzione Professionale Docenti per i periodi di servizio indicati nella sentenza, con condanna del Ministero al pagamento di euro 964,46, oltre interessi e rivalutazione. Ha dedotto la perdurante inerzia dell’Amministrazione, chiedendo l’esecuzione del giudicato e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito depositando un documento relativo alla gestione dei prospetti per il pagamento di sentenze RPD e RIA, dal quale non risultava l’avvenuto pagamento. La ricorrente ha successivamente dichiarato di non aver ricevuto le somme dovute, depositando i cedolini stipendiali.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile, rilevando che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato prima della proposizione del ricorso, era stata notificata al Ministero presso la sede reale e che era inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Nel merito, il ricorso è stato accolto perché dagli atti non risultava l’esecuzione della sentenza. Il Ministero è stato quindi ordinato a pagare entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza la somma di euro 964,46, oltre interessi e rivalutazione. Per l’eventuale ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio, attribuendogli il compito di provvedere agli adempimenti necessari e al pagamento entro sessanta giorni dalla richiesta dell’interessata, successiva all’inutile decorso del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00, oltre oneri, accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La norma costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’Amministrazione l’esecuzione del giudicato e di nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni nella l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il ricorso per l’esecuzione del titolo nei confronti dell’Amministrazione è stato ritenuto ammissibile dopo l’inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
Massime di principio
- È ammissibile il ricorso per ottemperanza di una sentenza del giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione quando il titolo sia passato in giudicato, sia stato notificato all’Amministrazione e sia inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- La mera produzione, da parte dell’Amministrazione, di documentazione interna relativa alla gestione dei pagamenti non dimostra l’esecuzione del giudicato se da essa non risulta l’effettivo pagamento delle somme dovute al creditore.
- In presenza di una comprovata inerzia dell’Amministrazione nell’esecuzione del giudicato, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare il pagamento entro un termine determinato e può nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
- Il commissario ad acta nominato in sede di ottemperanza può essere incaricato di compiere tutti gli adempimenti necessari all’esecuzione del giudicato e al pagamento delle somme ancora dovute, entro il termine decorrente dalla richiesta dell’interessato dopo l’inutile scadenza del termine assegnato all’Amministrazione.
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