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Sentenza

Sentenza del 07/10/2016 n. 20168 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale deducendo la violazione degli articoli 7 e 9 della Legge n. 289 del 2002 e dell'articolo 57 del D.Lgs. n. 546 del 1992. Secondo l'Agenzia, il contribuente aveva presentato un'istanza di definizione automatica mediante condono tombale e tale definizione avrebbe prodotto un effetto preclusivo o estintivo anche sulla domanda di rimborso IRAP. La questione, essendo rilevabile d'ufficio e attinente all'ordine pubblico processuale, avrebbe potuto essere sollevata in ogni stato e grado del giudizio, anche per la prima volta in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo fondata la censura. Ha stabilito che la proposizione dell'istanza di definizione automatica prevista dagli articoli 7 e 9 della Legge n. 289 del 2002 può estinguere il giudizio anche quando questo riguarda una domanda di rimborso d'imposta, compreso il rimborso IRAP. La sentenza della Commissione tributaria regionale è stata cassata e la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, affinché accerti concretamente i termini del condono e i suoi effetti sulla controversia, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • Legge n. 289 del 2002, articolo 7

    La definizione automatica prevista dalla norma, se validamente esercitata, può produrre effetti estintivi sulle controversie fiscali pendenti, comprese quelle relative a richieste di rimborso d'imposta.

  • Legge n. 289 del 2002, articolo 9

    La definizione automatica mediante condono può incidere anche sui giudizi aventi a oggetto domande di rimborso IRAP, rendendo necessario verificare in concreto la presentazione e gli effetti dell'istanza di condono.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, articolo 57

    La Corte ha ritenuto che la questione relativa all'effetto estintivo o preclusivo del condono non fosse soggetta alla preclusione delle domande e delle eccezioni nuove in appello, poiché si tratta di una questione rilevabile d'ufficio e di ordine pubblico.

Massime di principio

  • Quando una controversia tributaria riguarda un rimborso d'imposta e il contribuente ha presentato un'istanza di condono o di definizione automatica, occorre verificare preliminarmente se tale istanza abbia estinto o precluso il giudizio.
  • L'effetto del condono può essere rilevato d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo, anche se l'Amministrazione finanziaria lo deduce per la prima volta in appello o in cassazione.
  • La questione relativa al condono deve essere esaminata prima del merito della domanda di rimborso: pertanto, non è sufficiente accertare che il contribuente avesse o meno un'autonoma organizzazione ai fini IRAP.
  • Il rinvio al giudice di merito è necessario quando occorre accertare concretamente se l'istanza di condono sia stata presentata validamente, quali annualità riguardi e quali effetti produca sulla specifica domanda di rimborso.

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