Sentenza del 01/07/2021 n. 3319 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Spese processuali - Provvedimento di sgravio - Compensazione delle spese - Illegittimità - Annullamento dell'atto in sede di autotutela - Cessazione della materia del contendere - Condanna alle spese - Non necessariamente correlata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
impugnazione relativa alle spese processuali e alla compensazione delle stesse dopo che l'atto impositivo è stato annullato in sede di autotutela per illegittimità ab origine (vizio di notifica). Si contesta la correlazione automatica tra cessazione della materia del contendere e condanna alle spese, nonché l'effetto sull'interesse ad agire dell'annullamento disposto dall'amministrazione in pendenza della procedura di mediazione
La decisione
la giurisprudenza conferma che la cessazione della materia del contendere conseguente all'annullamento in autotutela non implica di per sé la condanna alle spese: quando l'annullamento deriva dalla manifesta illegittimità dell'atto sin dalla sua emanazione (ad es. vizio della notifica) non si è automaticamente condannati alle spese. Inoltre il fatto che l'amministrazione abbia annullato l'atto durante la procedura di mediazione è irrilevante rispetto all'interesse del contribuente ad agire, purché l'atto non sia stato accompagnato da una formale condanna alle spese o da una proposta di liquidazione delle stesse. Ne consegue che il contribuente conserva titolo per ottenere una pronuncia sulle spese e che l'atto è illegittimo ab origine
Norme richiamate
d.lgs. n. 546/1992
art. 46, co. 3; art. 15, co. 1
richiamate in relazione alle regole procedurali applicabili alle impugnazioni tributarie e alla tutela giurisdizionale del contribuente; sono state considerate insieme al principio per cui l'annullamento in autotutela non elimina automaticamente l'interesse del contribuente quando l'atto è viziato sin dall'origine
c.p.c.
richiamato per i criteri relativi all'assegnazione e alla compensazione delle spese di lite; il principio evinto è che il giudice valuta la condotta delle parti e la legittimità dell'atto, per decidere sulla condanna o sulla compensazione, e che la cessazione della materia non comporta automaticamente la sanzione delle spese
Cass., n. 8990/2019
giurisprudenza di legittimità che conferma l'indirizzo secondo cui l'annullamento dell'atto in autotutela per illegittimità ab origine non determina automaticamente la condanna alle spese
Cass., n. 7273/2016
ulteriore pronuncia di legittimità che sancisce la non automatica correlazione tra cessazione della materia del contendere e condanna alle spese quando l'atto sia illegittimo sin dall'origine
Cass. n. 19947/2010
richiamata a supporto del principio consolidato sulla valutazione del riparto delle spese anche in caso di estinzione o cessazione della materia del contendere
Corte Cost., n. 274/2005
richiamata nella dottrina come riferimento sul tema della legittimità procedurale e sul diritto di difesa, utile a confermare che vizi formali gravi (es. notifica invalida) incidono sulla natura dell'atto sin dalla emanazione
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere (es. per annullamento in autotutela) non comporta automaticamente la condanna alle spese: il giudice valuta la causa della cessazione e la legittimità dell'atto.
- Se l'atto è illegittimo ab origine (ad esempio per vizio di notifica) l'annullamento in autotutela non cancella l'interesse del contribuente ad ottenere una pronuncia sulle spese e può giustificare che non sia il contribuente a doverle sostenere.
- L'annullamento disposto dall'amministrazione in pendenza della mediazione è in sé irrilevante rispetto all'interesse ad agire del contribuente, salvo che sia accompagnato da una formale proposta o condanna riguardo alle spese.
- Il giudice, nel decidere sulle spese, tiene conto della condotta delle parti e della illegittimità dell'atto; la mera estinzione della controversia non presuppone automaticamente la condanna del resistente alle spese.
- In pratica il contribuente deve preservare la propria azione anche se l'atto viene annullato in autotutela, chiedendo espressamente la pronuncia sulle spese quando sussistono vizi sostanziali o formali dell'atto originario.
- Per tutelarsi, il contribuente dovrebbe documentare i vizi (es. prove di notifica irregolare), segnalare l'assenza di proposta di composizione delle spese in sede di autotutela e, se necessario, proseguire il giudizio per ottenere la decisione sul riparto delle spese.
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