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Sentenza

Sentenza n. 1009/2026 - Bologna, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600665

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atto della Prefettura di Ravenna – Sportello Unico per l’Immigrazione, comunicato al difensore l’11 febbraio 2026, con cui è stata disposta la revoca o l’annullamento del nullaosta al lavoro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (lavoratore straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, entrato in Italia con visto per lavoro subordinato stagionale e assunto da un’impresa, ha impugnato il provvedimento con cui la Prefettura di Ravenna aveva revocato il nullaosta al lavoro, in ragione dell’asserita incompetenza territoriale dell’ufficio che aveva ricevuto e definito la domanda, poiché il datore di lavoro non aveva sede legale nella provincia di Ravenna. Il ricorrente ha dedotto: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del d.P.R. n. 394/1999, dell’art. 21-bis l. n. 241/1990 e dell’art. 18 della direttiva 2014/36/UE, per carenza di motivazione e istruttoria e per mancata comunicazione della revoca, non potendo la dematerializzazione della procedura giustificare l’assenza di un atto conoscibile; 2) violazione dell’art. 7 l. n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento di revoca e conseguente compromissione del diritto di difesa; 3) violazione e falsa applicazione dell’art. 22 d.lgs. n. 286/1998 e degli artt. 6, lett. e), e 21-quinquies l. n. 241/1990, sostenendo che l’erronea individuazione dell’ufficio competente non consentisse di revocare il nullaosta e imponesse, invece, la trasmissione della domanda alla Prefettura competente.

La decisione

Il TAR ha respinto le prime due censure, esaminandole congiuntamente in quanto riferite alle garanzie partecipative. Secondo il Collegio, anche ammettendo l’esistenza di un diritto del lavoratore a partecipare al procedimento, il ricorrente non ha indicato elementi concreti che avrebbe potuto fornire per ottenere una diversa decisione. La questione dell’ufficio competente non dipendeva infatti da fatti nella sua disponibilità e lo stesso ricorso riconosceva di non sapere se, al momento della domanda, il datore di lavoro avesse appalti o attività nella provincia di Ravenna. La terza censura è stata invece accolta. L’incompetenza dell’ufficio che aveva ricevuto la domanda non costituisce, secondo il giudice, una causa di revoca del nullaosta prevista dalla disciplina applicabile. In assenza di uno specifico interesse pubblico alla revoca, la Prefettura avrebbe dovuto trasmettere la domanda all’ufficio competente, appartenente alla stessa amministrazione o anche a un’amministrazione diversa, anziché ritirare il nullaosta. Il giudice ha richiamato il principio secondo cui la revoca di un provvedimento favorevole richiede una motivazione approfondita e convincente circa l’interesse pubblico perseguito e la sua prevalenza sull’interesse privato consolidatosi. Il ricorso è stato quindi accolto, con annullamento dell’atto impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione, e condanna della stessa alle spese di lite, liquidate in euro 2.000 oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 3 d.P.R. n. 394/1999

    Richiamato dal ricorrente in relazione agli obblighi di motivazione, istruttoria e comunicazione concernenti il nullaosta al lavoro.

  • art. 21-bis l. n. 241/1990

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla comunicazione del provvedimento di revoca.

  • art. 18 direttiva 2014/36/UE

    Richiamato dal ricorrente a sostegno degli obblighi informativi e delle garanzie spettanti al lavoratore straniero.

  • art. 7 l. n. 241/1990

    La mancata comunicazione di avvio non determina l’illegittimità dell’atto quando il destinatario non dimostri che la partecipazione avrebbe potuto apportare elementi utili a una diversa conclusione.

  • art. 22 d.lgs. n. 286/1998

    La disciplina del nullaosta al lavoro non consente di revocare il nullaosta per la sola erronea individuazione dell’ufficio competente; l’istanza deve essere trasmessa all’ufficio competente.

  • art. 6, lett. e), l. n. 241/1990

    Impone all’amministrazione che non si ritenga competente di trasmettere l’istanza all’organo competente, anziché definirla negativamente o ritirare il provvedimento già adottato.

  • art. 21-quinquies l. n. 241/1990

    La revoca di un provvedimento favorevole richiede uno specifico interesse pubblico, adeguatamente motivato e comparato con l’interesse privato derivante dal provvedimento originario.

  • art. 60 c.p.a.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Quando un’istanza amministrativa sia stata presentata a un ufficio ritenuto territorialmente incompetente, l’amministrazione non può limitarsi a respingerla o revocare il provvedimento eventualmente adottato, ma deve trasmetterla all’ufficio competente, appartenente alla stessa amministrazione o anche a un’amministrazione diversa.
  • L’erronea individuazione dell’ufficio competente non costituisce, di per sé, una causa di revoca di un nullaosta al lavoro già rilasciato, se la disciplina sostanziale non prevede tale circostanza tra i presupposti del ritiro.
  • La revoca di un provvedimento favorevole richiede l’individuazione di uno specifico interesse pubblico attuale e una motivazione approfondita e convincente, che dimostri anche la prevalenza di tale interesse su quello privato consolidatosi per effetto del provvedimento originario.
  • La violazione delle garanzie partecipative non comporta l’annullamento del provvedimento quando il destinatario non indichi elementi concreti che, se rappresentati nel procedimento, avrebbero potuto condurre a una diversa decisione.
  • Nel procedimento relativo al nullaosta al lavoro, l’obbligo di coinvolgimento del lavoratore non può essere utilmente invocato quando le ragioni del ritiro dipendano esclusivamente da circostanze estranee alla sua disponibilità e il lavoratore non dimostri quale contributo istruttorio avrebbe potuto fornire.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaAutotutelaPartecipazione al procedimentoResponsabile del procedimento e competenza
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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