Cassazione Penale, Ordinanza n. 15576/2026 del 29/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno impugnato la sentenza con cui il giudice dell'udienza preliminare aveva applicato, ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., la pena concordata in relazione a plurime condotte di detenzione, trasporto e cessione di sostanze stupefacenti di diversa tipologia. Con il ricorso per cassazione hanno dedotto carenza di motivazione sulla pronuncia di patteggiamento, lamentando che il giudice non avesse esplicitato l'iter argomentativo in ordine sia all'assenza di cause di non punibilità, sia alla qualificazione giuridica del reato, chiedendo l'annullamento della sentenza.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che le doglianze fossero generiche e comunque non proponibili nei limiti del ricorso avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta, poiché l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., come modificato dalla riforma Orlando e applicabile ratione temporis alle richieste successive al 3 agosto 2017, consente il ricorso solo per specifici motivi: vizi sull'espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza. Quanto alla dedotta erronea qualificazione giuridica, la Corte ha richiamato il principio per cui essa è sindacabile soltanto se manifestamente errata, cioè palesemente eccentrica rispetto al capo d'imputazione senza margini di opinabilità; tale evenienza non ricorreva nel caso concreto, poiché l'imputazione descriveva condotte funzionali al trasporto e al commercio di stupefacenti di varia natura, incompatibili con la prospettata ipotesi di minore gravità. Conseguentemente, ai ricorrenti è stata applicata anche la sanzione pecuniaria prevista per l'inammissibilità, oltre al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
richiama la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) come base del provvedimento impugnato.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
limita i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli vizi espressamente previsti, tra cui l'erronea qualificazione giuridica del fatto solo nei casi di errore manifesto.
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
a seguito delle modifiche apportate dalla novella Orlando, applicabile ratione temporis in presenza di richiesta formulata dopo la data del 3.8.2017
la disciplina restrittiva dei motivi di impugnazione si applica alle richieste di patteggiamento formulate dopo il 3 agosto 2017.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso soltanto nei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non sono deducibili censure generiche sulla motivazione se estranee a tali limiti.
- L'erronea qualificazione giuridica del fatto è censurabile in cassazione solo quando l'errore sia manifesto, cioè immediatamente percepibile e privo di margini di opinabilità, risultando la qualificazione palesemente incompatibile con il capo di imputazione.
- Se l'imputazione descrive condotte coerenti con il reato ritenuto in sentenza, non può parlarsi di errore manifesto nella qualificazione giuridica, neppure se la difesa prospetta una diversa e più favorevole ricostruzione del fatto.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
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