Cassazione Penale, Sentenza n. 1535/2024 del 12/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per tentato omicidio e porto di coltello dopo rito abbreviato, articolando cinque motivi: (1) inutilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa resa volontariamente irreperibile, con richiamo agli artt. 111 Cost. e art. 6 CEDU; (2) vizio di qualificazione del fatto come tentato omicidio anziché lesioni, con censure sulla valutazione dell'elemento oggettivo (idoneità e direzione dell'azione) e soggettivo (animus necandi), nonché sull'uso di valutazioni probabilistiche del consulente medico; (3) mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa/ eccesso colposo; (4) omissione di applicare le circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.); (5) eccessività della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul punto dell'utilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa in rito abbreviato la Suprema Corte ha confermato che, per la particolare natura del rito abbreviato, le dichiarazioni rese in indagine preliminare da soggetto poi irreperibile sono utilizzabili e non si applicano le limitazioni previste per il dibattimento. Quanto al merito, la Corte ha ritenuto che la qualificazione del fatto come tentato omicidio sia corretta: l'imputato ha usato un coltello a serramanico con lama di 6 cm, ha inferto più colpi penetranti in zona toraco-addominale (penetrati oltre 2,6 cm) e ha pronunciato espressioni minacciose, elementi che, valutati ex ante, rendevano la condotta idonea a causare la morte. La scriminante della legittima difesa è stata esclusa in presenza di elementi probatori che indicano l'iniziativa aggressiva dell'imputato e l'assenza di una minaccia attuale da parte della vittima; le attenuanti generiche e la riduzione della pena sono state ritenute questioni di merito e valutate negativamente in ragione della gravità del fatto, del dolo e dei precedenti. Conseguentemente il ricorso è inammissibile; condanna alle spese e pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende (euro 3.000).
Norme richiamate
Costituzione, art. 111
Le garanzie processuali citate (valutazione delle dichiarazioni in dibattimento) non operano integralmente nel rito abbreviato: le dichiarazioni raccolte nelle indagini preliminari possono conservare efficacia probatoria nel giudizio abbreviato per la peculiare natura di tale rito
Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), art. 6
Il principio del giusto processo evocato dal ricorrente non impedisce, nel rito abbreviato, l'utilizzo delle dichiarazioni rese in indagine preliminare da persona poi irreperibile, stante la specifica disciplina e le deroghe consentite dall'art. 111 Cost.
Codice di procedura penale, art. 526
La regola che limita l'uso di dichiarazioni rese dalla parte irreperibile nel dibattimento non è direttamente applicabile al rito abbreviato; la Corte ha distinto la normativa del dibattimento dalla disciplina speciale del giudizio abbreviato
Codice penale, art. 575
È richiamata nella prospettazione del tentato omicidio (art. 56 in combinato), per valutare l'idoneità dell'azione a cagionare la morte e l'eventuale animus necandi
Codice penale, art. 56
Applicata per qualificare come tentato omicidio la condotta che, pur non avendo avuto esito letale, era concretamente idonea ex ante a procurare la morte
Codice penale, art. 49
Richiamato per chiarire che l'ipotesi del reato impossibile opera solo se il mezzo è strutturalmente inidoneo; nel caso concreto il coltello era idoneo a causare la morte
Codice penale, art. 583
Citato dal ricorrente per una possibile riqualificazione in lesioni aggravate, la Corte ha però ritenuto che la gravità e le modalità delle lesioni non escludono il dolo omicidiario
Codice penale, art. 62‑bis
circostanze attenuanti generiche
La Corte ha ritenuto che il riconoscimento delle attenuanti generiche rimanga esercizio discrezionale del giudice di merito e che, alla luce della gravità del fatto e dei precedenti, non sussistessero ragioni vincolanti per concederle
Codice di procedura penale, art. 616
Preso a base per la condanna alle spese del procedimento e per il versamento di una somma alla Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità
Massime di principio
- Nel rito abbreviato le dichiarazioni rese in indagine preliminare da una persona poi irreperibile possono essere utilizzate come prova; quindi la strategia difensiva non può basarsi automaticamente sull'inutilizzabilità di tali dichiarazioni a prescindere
- Per distinguere tentato omicidio da lesioni occorre valutare l'idoneità concreta dell'azione ex ante: arma impiegata, sede delle ferite, forza dei colpi e modalità dell'aggressione possono dimostrare l'animus necandi anche in assenza di espressa ammissione
- La scriminante della legittima difesa richiede prova della situazione di pericolo attuale e della necessità/proporzionalità della reazione; assenza di elementi probatori che dimostrino l'aggressività della vittima rende difficile valorizzare la difesa
- Le circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena sono aree di ampia discrezionalità del giudice di merito: per influenzarle in sede di impugnazione occorrono elementi concreti e rilevanti non meramente reiterativi
- La Cassazione non è sede per rinnovare apprezzamenti di fatto o per contestare valutazioni probatorie che siano fondate su elementi di merito; i ricorsi che sollecitano valutazioni fattuali ricorrenti finiscono sovente per essere dichiarati inammissibili
- A livello processuale, quando si teme la irreperibilità di testimoni o della persona offesa, è cruciale sollecitare tempestivamente strumenti (es. incidente probatorio) in fase istruttoria: la mancata iniziativa può indebolire le argomentazioni difensive
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