Sentenza del 17/04/2015 n. 1351 - Comm. Trib. Prov. Lecce
PROCESSO - Accertamento basato su risultanze acquisite presso terzi - Perizia grafica e denuncia penale del contribuente - Onere di contestazione specifica da parte dell'Ufficio - Necessità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la veridicità dei documenti utilizzati dall'Ufficio per fondare l'accertamento, producendo una perizia grafica e presentando una denuncia penale volta a dimostrare la falsità o comunque la non riferibilità della documentazione. La questione centrale riguardava se fosse sufficiente una contestazione generica dell'Ufficio oppure se quest'ultimo dovesse contestare in modo specifico la validità e l'attendibilità della perizia grafica e degli elementi posti dal contribuente a sostegno del disconoscimento.
La decisione
È stato affermato che, quando il contribuente disconosce specificamente i documenti posti a base dell'accertamento mediante una perizia grafica e una denuncia penale, l'Ufficio ha l'onere di contestare specificamente la validità, l'attendibilità e la rilevanza della perizia stessa. Una contestazione generica non è sufficiente a superare gli elementi forniti dal contribuente. Il principio comporta quindi la necessità per l'Amministrazione di confrontarsi puntualmente con le prove tecniche e documentali dedotte in giudizio.
Massime di principio
- Quando un accertamento fiscale si fonda su documenti acquisiti presso terzi, il contribuente può contestarne la riferibilità o autenticità mediante elementi concreti, come una perizia grafica e una denuncia penale.
- Una contestazione specifica e supportata da documentazione tecnica trasferisce sull'Amministrazione l'onere di replicare in modo puntuale; non è sufficiente limitarsi a difendere genericamente la legittimità dell'accertamento.
- La perizia grafica non determina automaticamente l'invalidità dell'accertamento, ma impone all'Ufficio di esaminarla e confutarne specificamente metodologia, conclusioni o valore probatorio.
- In situazioni analoghe, il contribuente dovrebbe documentare dettagliatamente il disconoscimento e produrre tempestivamente gli elementi tecnici e giudiziari disponibili, mentre l'Ufficio deve motivare la propria risposta con riferimento concreto a tali elementi.
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