Ordinanza n. 517/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento - del provvedimento Prot. n. 9848 del 15.09.2023, notificato in pari data (doc. 1), con il quale il Comune di Eupilio comunicava il diniego relativo all'istanza di condono edilizio di cui al D.L. n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla L. n. 326/2003, assunta al Prot. n. 6004 del 09.12.2004 a suo tempo formulata dalla società Arcobaleno s.r.l.; - di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, in particolare, per quanto occorrer possa, del preavviso di diniego Prot. n. 8401 del 31.07.2023 (doc. 2).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di condono edilizio relativo a un’istanza presentata ai sensi del D.L. n. 269/2003, convertito dalla L. n. 326/2003
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale con cui è stato negato il condono edilizio richiesto nel 2004, nonché il precedente preavviso di diniego e gli atti connessi. Dal testo dell’ordinanza non risultano esposti i motivi specifici di illegittimità dedotti con il ricorso. Il TAR, prima di assumere ulteriori decisioni e di calendarizzare la causa, ha ritenuto necessario verificare se permanga l’interesse della ricorrente alla decisione nel merito, acquisire dalla stessa l’aggiornamento della situazione fattuale e processuale e conoscere l’eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie. Ha inoltre richiesto al Comune di fornire chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa, depositando gli atti impugnati e la relativa documentazione, ove non già prodotti.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del ricorso. Ha disposto specifici incombenti istruttori: la ricorrente deve dichiarare motivatamente, entro venti giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, se persista l’interesse alla decisione, aggiornare la situazione relativa alla controversia e indicare eventuali fatti o atti sopravvenuti, nonché segnalare l’eventuale necessità di ulteriori acquisizioni istruttorie; il Comune deve depositare chiarimenti documentati e aggiornati e gli atti impugnati con la documentazione di corredo, se non già depositati. Il termine decorre dalla comunicazione della Segreteria e gli adempimenti devono essere eseguiti nelle forme del processo amministrativo telematico. Il giudice ha espressamente avvertito che l’eventuale inerzia della ricorrente sulla dichiarazione di permanenza dell’interesse potrà essere valutata, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a., come manifestazione inequivoca di disinteresse, con possibile dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Norme richiamate
D.L. n. 269/2003
Richiamato quale base normativa dell’istanza di condono edilizio oggetto del diniego impugnato.
L. n. 326/2003
Ha convertito con modificazioni il D.L. n. 269/2003, richiamato quale disciplina del condono edilizio.
art. 63 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali poste a fondamento dell’attività istruttoria.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Consente al giudice di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti; l’inerzia rispetto alla richiesta di dichiarare la permanenza dell’interesse può contribuire alla dichiarazione di improcedibilità.
art. 65 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili all’ordinanza.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Consente di dichiarare improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse quando il comportamento processuale della parte evidenzi in modo inequivoco il venir meno dell’interesse alla decisione.
art. 85 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali poste a fondamento dell’ordinanza.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo richiede alla parte ricorrente di dichiarare la permanenza dell’interesse alla decisione e la parte rimane inerte, tale comportamento processuale può essere valutato, unitamente agli altri elementi del giudizio, come manifestazione implicita ma inequivoca del sopravvenuto disinteresse, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a., legittimando la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- In presenza di una controversia non ancora definita, il giudice amministrativo può disporre incombenti istruttori finalizzati non solo all’accertamento dei fatti sostanziali, ma anche alla verifica dell’attualità dell’interesse a ricorrere e alla corretta calendarizzazione della causa.
- La richiesta istruttoria rivolta all’amministrazione di depositare gli atti impugnati e la documentazione di corredo deve essere adempiuta mediante chiarimenti documentati e aggiornati allo stato della controversia, entro il termine assegnato e nelle forme del processo amministrativo telematico.
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