Sentenza del 24/04/2015 n. 2442 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione - Validità della notifica della cartella esattoriale a mani del contribuente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'unico motivo di doglianza è stato ritenuto superato e sanato dalla prova documentale della consegna diretta delle cartelle al contribuente. L'appello è quindi risultato infondato e la posizione dell'agente della riscossione è stata confermata.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava la validità della notifica delle cartelle esattoriali, presumibilmente sostenendo che la notifica non fosse stata regolarmente eseguita. La Commissione ha rilevato che Equitalia aveva prodotto le relate di notifica, dalle quali risultava che le cartelle erano state consegnate direttamente nelle mani del contribuente.
Norme richiamate
Artt. 136-149 c.p.c.
Le disposizioni disciplinano le modalità generali delle notificazioni degli atti processuali e, per quanto applicabili, rilevano ai fini della verifica della regolarità della consegna e della relativa relata.
Art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
La notifica della cartella di pagamento può essere eseguita secondo le modalità previste dalla legge; la consegna diretta al destinatario, documentata dalla relata, costituisce prova idonea della regolarità della notificazione.
Cass. civ., Sez. V, sentenza n. 11708 del 27 maggio 2011
La giurisprudenza richiamata valorizza la prova documentale della regolare notificazione e della conoscenza dell'atto da parte del destinatario.
Massime di principio
- Quando il contribuente contesta esclusivamente la validità della notifica, la produzione della relata dalla quale risulti la consegna dell'atto direttamente nelle sue mani può dimostrare la regolarità della notificazione.
- La consegna personale al destinatario costituisce, in linea generale, la forma più forte di prova della notifica, purché la relata identifichi correttamente l'atto e documenti la consegna.
- La contestazione della notifica deve essere specifica: non è sufficiente una doglianza generica se l'agente della riscossione produce documentazione idonea a provare la consegna.
- La prova della conoscenza effettiva dell'atto non elimina automaticamente ogni possibile vizio formale, ma può rendere irrilevanti o sanare determinate contestazioni, secondo la natura del vizio e la disciplina applicabile.
- In situazioni analoghe è necessario verificare la relata di notifica, la data, l'identità del destinatario, la sottoscrizione o l'annotazione della consegna e la corrispondenza tra l'atto notificato e quello prodotto in giudizio.
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