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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16086/2023 del 14/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Perugia ai sensi dell'art. 569, comma 4, c.p.p.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Perugia che aveva dichiarato non doversi procedere per difetto di querela. Il motivo del ricorso è che il giudice avrebbe errato nel ritenere procedibile a querela il fatto, mentre dal capo di imputazione risultava espressamente contestata l'aggravante dell'uso dell'arma (forbici), con riferimento all'art. 585 c.p.; tale contestazione rende invece il reato perseguibile d'ufficio ai sensi dell'art. 582, secondo comma. I fatti: Egwakhe è accusato di aver cagionato a Camara Bow Fousseny lesioni guaribili in sette giorni mediante l'utilizzo di forbici.

Norme richiamate

  • art. 582 cod. pen.

    Il secondo comma dell'art. 582 è richiamato per affermare che, quando è contestata l'aggravante dell'uso di un'arma, la fattispecie prevista diventa procedibile d'ufficio e non più a querela di parte.

  • art. 585 cod. pen.

    Richiamato nel capo di imputazione come norma che contempla l'aggravante dell'uso dell'arma; la Corte ha ritenuto che la mera contestazione di tale aggravante nel capo d'imputazione sia sufficiente a mutare la procedibilità.

  • art. 569, comma 4, cod. proc. pen.

    Norma procedurale che consente alla Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso, di annullare la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla corte competente.

Massime di principio

  • Se nel capo di imputazione è espressamente contestata l'aggravante dell'uso di un'arma, il reato diventa procedibile d'ufficio: la mancata querela della persona offesa non impedisce la prosecuzione del procedimento.
  • Prima di dichiarare la non procedibilità per difetto di querela, il giudice deve verificare se l'imputazione comprenda circostanze (es. uso di arma) che eliminano la procedibilità a querela.
  • La qualificazione dell'oggetto utilizzato (es. forbici) come arma è decisiva: va valutata concretamente alla luce degli elementi di fatto e può essere oggetto di contestazione in giudizio.
  • Il pubblico ministero o il Procuratore Generale possono impugnare sentenze di non procedibilità; in caso di accoglimento la Cassazione può annullare e rinviare per un nuovo giudizio.
  • In fase difensiva occorre controllare la formulazione del capo di imputazione e, se necessario, produrre elementi che escludano l'esistenza dell'aggravante o che dimostrino l'assenza dei presupposti per la procedibilità d'ufficio.
  • Quando sussistono dubbi sulla procedibilità, è utile sollevare la questione tempestivamente e prevedere strumenti probatori (perizie, testimonianze) per chiarire la natura dell'atto e dell'oggetto impiegato.

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