Sentenza n. 4699/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Benevento, sezione lavoro, n. 1108/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Benevento, sezione lavoro, n. 1108/2024, relativa al riconoscimento della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e al pagamento delle spese processuali
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La docente e il procuratore antistatario hanno agito per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Benevento n. 1108/2024, non impugnata e notificata al Ministero. La sentenza aveva condannato l'Amministrazione a riconoscere alla docente il beneficio economico annuale di € 500,00 tramite la carta elettronica per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2023/2024, secondo le modalità previste per il personale di ruolo, nonché a pagare al procuratore antistatario € 1.030,00, oltre al rimborso del contributo unificato e degli accessori di legge. Nonostante la definitività del titolo e il decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il Ministero è rimasto inadempiente. I ricorrenti hanno quindi chiesto l'accertamento della mancata esecuzione, l'ordine di adempiere, la nomina di un commissario ad acta, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti per l'ottemperanza, valorizzando la mancata impugnazione della sentenza del giudice del lavoro, comprovata dalla certificazione di cancelleria, e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo giudiziale, provvedendo al pagamento delle somme dovute entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l'ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della DGOSV o un funzionario delegato munito di adeguate competenze tecniche. Ha inoltre disposto, a carico del Ministero e a favore della ricorrente, una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e fino all'effettivo soddisfo oppure, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere. Il commissario dovrà presentare gli atti esclusivamente tramite PAT; il relativo compenso sarà liquidato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002, e la parcella dovrà essere presentata nei termini dell'art. 71 del medesimo decreto, decorrenti dal compimento dell'ultimo atto esecutivo. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 500,00 oltre accessori, contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e fissare una penalità di mora per ogni ulteriore violazione o inosservanza, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Il decorso del termine previsto dalla disposizione costituisce, nel caso esaminato, presupposto per procedere all'esecuzione coattiva del titolo nei confronti dell'Amministrazione.
art. 1 l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, riconosciuto dal titolo giudiziale anche con riferimento al servizio a tempo determinato.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Disciplina, secondo quanto precisato dal TAR, la liquidazione del compenso e delle spese del commissario ad acta, nonché il termine decadenziale per la presentazione della relativa parcella.
Massime di principio
- Quando una sentenza passata in giudicato che condanna una pubblica amministrazione al pagamento o all'attribuzione di una prestazione non viene spontaneamente eseguita, e sono decorsi i termini dilatori previsti dalla legge, il giudice amministrativo può accogliere il ricorso per ottemperanza e ordinare all'amministrazione l'integrale adempimento entro un termine determinato.
- Nel giudizio di ottemperanza, la mancata impugnazione del titolo, comprovata dalla certificazione della cancelleria, e l'inutile decorso del termine legale per l'adempimento costituiscono elementi idonei a dimostrare la definitività e l'attuale inesecuzione del giudicato.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta per l'esecuzione del titolo e disporre, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora parametrata agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dall'ordine di pagamento e fino all'effettivo soddisfo o alla scadenza del termine assegnato.
- L'incarico di ausiliario del giudice e di commissario ad acta ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
- Il compenso e le spese del commissario ad acta sono liquidati successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; il termine per presentare la parcella decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione dell'incarico e non dal semplice deposito della relazione sull'attività svolta.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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