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Sentenza

Sentenza n. 4699/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Benevento, sezione lavoro, n. 1108/2024

Giustizia amministrativa202601498

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Benevento, sezione lavoro, n. 1108/2024, relativa al riconoscimento della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e al pagamento delle spese processuali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La docente e il procuratore antistatario hanno agito per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Benevento n. 1108/2024, non impugnata e notificata al Ministero. La sentenza aveva condannato l'Amministrazione a riconoscere alla docente il beneficio economico annuale di € 500,00 tramite la carta elettronica per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2023/2024, secondo le modalità previste per il personale di ruolo, nonché a pagare al procuratore antistatario € 1.030,00, oltre al rimborso del contributo unificato e degli accessori di legge. Nonostante la definitività del titolo e il decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il Ministero è rimasto inadempiente. I ricorrenti hanno quindi chiesto l'accertamento della mancata esecuzione, l'ordine di adempiere, la nomina di un commissario ad acta, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti per l'ottemperanza, valorizzando la mancata impugnazione della sentenza del giudice del lavoro, comprovata dalla certificazione di cancelleria, e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo giudiziale, provvedendo al pagamento delle somme dovute entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l'ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della DGOSV o un funzionario delegato munito di adeguate competenze tecniche. Ha inoltre disposto, a carico del Ministero e a favore della ricorrente, una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e fino all'effettivo soddisfo oppure, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere. Il commissario dovrà presentare gli atti esclusivamente tramite PAT; il relativo compenso sarà liquidato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002, e la parcella dovrà essere presentata nei termini dell'art. 71 del medesimo decreto, decorrenti dal compimento dell'ultimo atto esecutivo. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 500,00 oltre accessori, contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e fissare una penalità di mora per ogni ulteriore violazione o inosservanza, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Il decorso del termine previsto dalla disposizione costituisce, nel caso esaminato, presupposto per procedere all'esecuzione coattiva del titolo nei confronti dell'Amministrazione.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio economico della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, riconosciuto dal titolo giudiziale anche con riferimento al servizio a tempo determinato.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Disciplina, secondo quanto precisato dal TAR, la liquidazione del compenso e delle spese del commissario ad acta, nonché il termine decadenziale per la presentazione della relativa parcella.

Massime di principio

  • Quando una sentenza passata in giudicato che condanna una pubblica amministrazione al pagamento o all'attribuzione di una prestazione non viene spontaneamente eseguita, e sono decorsi i termini dilatori previsti dalla legge, il giudice amministrativo può accogliere il ricorso per ottemperanza e ordinare all'amministrazione l'integrale adempimento entro un termine determinato.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la mancata impugnazione del titolo, comprovata dalla certificazione della cancelleria, e l'inutile decorso del termine legale per l'adempimento costituiscono elementi idonei a dimostrare la definitività e l'attuale inesecuzione del giudicato.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta per l'esecuzione del titolo e disporre, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora parametrata agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dall'ordine di pagamento e fino all'effettivo soddisfo o alla scadenza del termine assegnato.
  • L'incarico di ausiliario del giudice e di commissario ad acta ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
  • Il compenso e le spese del commissario ad acta sono liquidati successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; il termine per presentare la parcella decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione dell'incarico e non dal semplice deposito della relazione sull'attività svolta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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