Cassazione Civile, Ordinanza n. 33284/2025 del 19/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionaria)
La controversia
La controversia nasce dall'azione proposta dalla cessionaria di un portafoglio di crediti deteriorati, già titolare della posizione creditoria di una banca, contro due coniugi. La società domandava in via principale l'accertamento della simulazione assoluta o relativa di un atto con cui la moglie aveva acquistato dal marito la nuda proprietà di un immobile con terreni circostanti, contestualmente alla costituzione di un fondo patrimoniale che aveva coinvolto altri immobili di proprietà dei coniugi; in via subordinata chiedeva la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. di tali atti, ritenuti pregiudizievoli per il proprio credito nascente da fideiussione omnibus prestata dal marito a garanzia di rapporti bancari della società garantita. Il Tribunale aveva respinto la simulazione e accolto la revocatoria, la Corte d'appello aveva rigettato sia l'appello principale della moglie sia quello incidentale del marito. In cassazione il marito ha dedotto: violazione degli artt. 2721 c.c. e 244 c.p.c. per la prova della cessione del credito e quindi della legittimazione ad agire della cessionaria; violazione degli artt. 2709 e 2710 c.c. per l'uso delle scritture contabili; nullità della motivazione ex art. 132 c.p.c.; violazione dell'art. 2901, comma 3, c.c., dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 25 Cost. quanto all'asserita preclusione della sua eccezione; violazione degli artt. 1183, 1219 e 2901, comma 3, c.c. per avere la Corte ritenuto necessaria la mora del debitore. La moglie, con ricorso incidentale, ha riproposto le doglianze sulla prova della cessione e sulla motivazione, e ha soprattutto censurato: l'omessa considerazione del pagamento di una somma al marito quale acconto per l'acquisto della casa familiare, assunto come fatto idoneo a escludere la scientia damni; il mancato espletamento della prova testimoniale su tale versamento; l'omessa valutazione della deduzione dell'eccezione ex art. 2901, comma 3, c.c.; la violazione delle norme sulla revocatoria e sul debito scaduto. La Corte di cassazione ha ritenuto parte dei motivi inammissibili e parte infondati: ha affermato che le censure sulla legittimazione della cessionaria difettavano di specificità ex art. 366 c.p.c. perché i documenti richiamati non erano trascritti né localizzati; ha rilevato che la Corte territoriale aveva fondato la legittimazione su più elementi, tra cui pubblicazione in G.U., dichiarazione della banca cedente ed estratto notarile/autentico, sicché le doglianze tendevano a un riesame del merito; ha poi confermato che l'esenzione dalla revocatoria per adempimento di un debito scaduto ex art. 2901, comma 3, c.c. costituisce eccezione in senso stretto, sicché è inammissibile se proposta per la prima volta in appello; ha aggiunto che la valutazione delle circostanze indiziarie e delle presunzioni gravi, precise e concordanti sulla scientia damni non è sindacabile in cassazione come mero dissenso sulla ricostruzione dei fatti. Il ricorso principale e quello incidentale sono stati quindi entrambi rigettati.
La decisione
La Corte ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto in parte inammissibili e in parte infondati i motivi relativi alla legittimazione attiva della cessionaria, alla prova della cessione del credito, alla dedotta nullità motivazionale e alla disciplina dell'esenzione revocatoria ex art. 2901, comma 3, c.c. In particolare, ha confermato che la cessione di crediti in blocco non richiede formule sacramentali, che la legittimazione della cessionaria può essere desunta da più elementi documentali e che le censure formulate miravano a ottenere un riesame del merito, precluso in sede di legittimità. Ha inoltre ribadito che l'eccezione di esenzione dalla revocatoria per adempimento di debito scaduto è eccezione in senso stretto e, se sollevata per la prima volta in appello, è tardiva e quindi inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate tra i ricorrenti e, separatamente, i ricorrenti sono stati condannati in solido a rifondere le spese alla società controricorrente.
Norme richiamate
art. 2721 c.c.
Richiamato per contestare l'ammissibilità della prova relativa alla cessione del credito; la Corte ha però dichiarato inammissibili le censure per difetto di specificità, non affrontando nel merito una diversa lettura della norma.
art. 244 c.p.c.
Invocato per contestare la prova testimoniale sulla cessione del credito; la censura è stata ritenuta inammissibile/infondata per carenza di specificità e perché diretta a rivalutare il merito.
art. 2709 c.c.
Richiamato per sostenere l'erroneo uso delle scritture contabili come prova della cessione; la Corte ha ritenuto le doglianze generiche e volte al riesame del fatto.
art. 2710 c.c.
Come per l'art. 2709 c.c., la Corte ha escluso che le censure superassero il vaglio di specificità richiesto per il ricorso per cassazione.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Invocato come vizio di motivazione; la Corte ha escluso l'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, rilevando che le doglianze contestavano in realtà la valutazione delle prove.
art. 2901, terzo comma, c.c.
La Corte ha ribadito che l'esenzione dalla revocatoria per adempimento di debito scaduto integra un'eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio e preclusa se proposta per la prima volta in appello.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per lamentare ultrapetizione/omessa pronuncia; la Corte non ha ravvisato violazioni, poiché l'eccezione era comunque tardiva.
art. 25 Cost.
Invocato dalle parti per contestare la preclusione processuale; la Corte non ne ha fatto applicazione autonoma, ritenendo corretta la qualificazione dell'eccezione come tardiva.
art. 1183 c.c.
Richiamato per sostenere che il debito era già scaduto ed esigibile al domicilio del creditore; la Corte ha respinto la censura perché l'eccezione ex art. 2901, comma 3, c.c. era stata proposta tardivamente.
art. 1219 c.c.
Richiamato in relazione alla costituzione in mora; la Corte ha ritenuto non decisivo il profilo, per la preclusione dell'eccezione in appello.
art. 366 c.p.c.
La Corte ha fatto applicazione rigorosa dell'onere di specificità del ricorso, affermando che i documenti richiamati devono essere trascritti o riassunti e localizzati nei fascicoli processuali.
art. 345 c.p.c.
Richiamato nel passaggio sulla tardività dell'eccezione ex art. 2901, comma 3, c.c. e sulla non ammissibilità di nuovi fatti o documenti in appello a sostegno di eccezioni in senso stretto.
art. 360 c.p.c.
La Corte ha chiarito che molte censure, formalmente di violazione di legge o omesso esame, tendevano in realtà a un inammissibile riesame del merito e della valutazione delle prove.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma del rito camerale utilizzata per la trattazione del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.
art. 2901 c.c.
Norma applicata come azione revocatoria ordinaria; la Corte ha confermato la correttezza della declaratoria di inefficacia degli atti dispositivi pregiudizievoli e la preclusione dell'eccezione di esenzione tardivamente proposta.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione fondato su documenti è indispensabile indicarne specificamente il contenuto, il momento e il fascicolo di produzione; la mancata trascrizione o localizzazione determina inammissibilità della censura.
- La cessione di crediti in blocco non richiede formule sacramentali: la legittimazione della cessionaria può essere desunta da un insieme di elementi documentali valutati dal giudice di merito.
- Le censure che mirano a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove non sono proponibili in cassazione sotto le forme della violazione di legge o del vizio motivazionale, se in realtà sollecitano un riesame del merito.
- L'esenzione dalla revocatoria ordinaria prevista per l'adempimento di un debito scaduto ex art. 2901, comma 3, c.c. integra un'eccezione in senso stretto, fondata su fatti impeditivi non rilevabili d'ufficio e quindi preclusa se proposta per la prima volta in appello.
- La scientia damni può essere provata dal giudice di merito mediante presunzioni gravi, precise e concordanti tratte dal complesso degli indizi, valutati unitariamente e non atomisticamente.
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