Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 540/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'ottemperanza DEL GIUDICATO formatosi sulla sentenza n. 32/2025 del Tribunale di Teramo, Sezione Lavoro, pubblicata in data 22.01.2025.

Giustizia amministrativa202500448

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Teramo, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per cinque annualità, per complessivi 2.500 euro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a. per ottenere l'attuazione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Teramo, resa in funzione di giudice del lavoro. La sentenza aveva accertato il diritto della docente, in relazione ai contratti a tempo determinato, a usufruire del beneficio economico annuo di 500 euro tramite la carta elettronica del docente prevista dall'art. 1 l. n. 107/2015, per cinque annualità, con conseguente attribuzione di un buono elettronico complessivo di 2.500 euro e pagamento delle spese processuali. La ricorrente ha dedotto che il Ministero non aveva impugnato la sentenza, ormai passata in giudicato, e non vi aveva dato esecuzione nonostante la notificazione del titolo esecutivo in data 16 aprile 2025 e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha chiesto la condanna dell'amministrazione all'esecuzione integrale del giudicato e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha verificato la propria competenza funzionale in materia di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario ai sensi dell'art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a., nonché il rispetto dei termini processuali applicabili. Ha accertato che la sentenza del Tribunale di Teramo era passata in giudicato e che era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Poiché il Ministero non aveva fornito prova dell'adempimento, il Collegio ha dichiarato l'obbligo dell'amministrazione di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, depositando la prova dell'adempimento secondo le regole del processo amministrativo telematico. È stato nominato sin da subito un commissario ad acta, individuato nel responsabile della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega, affinché provveda entro ulteriori 60 giorni in caso di inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione. Il commissario dovrà compiere anche gli atti contabili necessari, inclusi stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa; l'esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 1.500 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

    La disposizione fonda l'azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione, da parte della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Il TAR ha ritenuto rispettato il termine applicabile alla proposizione dell'azione di ottemperanza.

  • art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.

    Il TAR ha ritenuto rispettati i termini processuali propri del rito camerale applicabile.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni era decorso inutilmente, consentendo la prosecuzione dell'azione esecutiva.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    La norma costituisce la base del beneficio economico della carta elettronica del docente, riconosciuto nel giudicato presupposto anche in relazione ai contratti a tempo determinato.

  • art. 479 c.p.c.

    La notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione è stata considerata ai fini del decorso del termine dilatorio per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 115 c.p.a.

    La notificazione della sentenza all'amministrazione è stata effettuata per ottenere l'esecuzione del titolo secondo le modalità previste dal processo amministrativo.

  • art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6

    La disposizione è richiamata per individuare la struttura ministeriale cui appartiene il responsabile nominato commissario ad acta.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando la pubblica amministrazione sia obbligata a conformarsi al decisum nel caso concreto.
  • Accertati il passaggio in giudicato del titolo e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per le esecuzioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di dare esecuzione integrale al giudicato entro un termine assegnato.
  • In presenza di persistente inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, incaricandolo di adottare tutti gli atti amministrativi e contabili necessari all'esecuzione del giudicato entro un ulteriore termine.
  • L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una causa legittima di impedimento all'esecuzione di un giudicato di condanna pecuniaria della pubblica amministrazione; il commissario deve adottare le iniziative necessarie a rendere possibile il pagamento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.