Ordinanza n. 1471/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento INPS di rigetto dell’istanza volta a ottenere l’immediata liquidazione del trattamento di fine servizio
Esito
La controversia
Il ricorrente, cessato dal servizio il 1° marzo 2024 per raggiunti limiti di età, ha impugnato il rigetto dell’INPS e ha chiesto l’accertamento del diritto alla corresponsione immediata del trattamento di fine servizio, senza differimenti temporali né rateizzazioni, nonché la condanna del Ministero dell’Interno e dell’INPS alla liquidazione e corresponsione delle somme, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. A fondamento della domanda ha dedotto l’illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 36 e 38 Cost., dell’art. 3, comma 2, d.l. n. 79/1997, convertito dalla l. n. 140/1997, e dell’art. 12, comma 7, d.l. n. 78/2010, convertito dalla l. n. 122/2010, nella parte in cui prevedono il differimento della liquidazione del TFS dei dipendenti pubblici e la corresponsione rateale. Ha inoltre sollecitato la rimessione della questione alla Corte costituzionale.
La decisione
Il TAR ha sospeso il giudizio ai sensi dell’art. 79 c.p.a. e dell’art. 295 c.p.c., ritenendo la questione sostanzialmente coincidente con quella già pendente dinanzi alla Corte costituzionale, avente ad oggetto le medesime disposizioni, gli stessi parametri costituzionali e il medesimo tema del differimento e della rateizzazione del TFS spettante ai dipendenti pubblici cessati per raggiunti limiti di età. La Corte costituzionale, con ordinanza n. 25 del 2026, aveva rinviato la trattazione all’udienza pubblica del 14 gennaio 2027, rilevando la persistente problematicità costituzionale della disciplina, ma anche la necessità di consentire al legislatore un intervento organico e graduale in ragione dell’impatto finanziario di un’immediata eliminazione dei meccanismi dilatori. Il TAR ha ritenuto che la futura decisione costituzionale possa incidere direttamente sulla controversia, poiché un’eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale farebbe venir meno il fondamento normativo del provvedimento impugnato. Richiamando il principio dell’Adunanza plenaria n. 4 del 2024 sulla sospensione impropria in senso lato, il Collegio ha escluso la necessità di una nuova rimessione alla Corte costituzionale e ha disposto la sospensione sino alla definizione del giudizio costituzionale. Ha stabilito che, dopo tale definizione, la parte interessata dovrà riassumere il giudizio mediante istanza di fissazione di udienza ai sensi dell’art. 80 c.p.a.
Norme richiamate
art. 3, comma 2, d.l. 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla l. 28 maggio 1997, n. 140
prevede il differimento temporale della liquidazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici
La disposizione costituisce una delle basi normative censurate dal ricorrente per contrasto con gli artt. 36 e 38 Cost.; la sua eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale inciderebbe sul fondamento del provvedimento applicativo impugnato.
art. 12, comma 7, d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla l. 30 luglio 2010, n. 122
prevede la corresponsione rateale del trattamento di fine servizio
La disposizione è oggetto della questione di legittimità costituzionale pendente e rileva ai fini della decisione sulla domanda di immediata corresponsione integrale del TFS.
art. 36 Cost.
È indicato quale parametro costituzionale della questione relativa al differimento e alla rateizzazione del TFS; la Corte costituzionale ha già scrutinato il sistema alla luce di tale parametro con la sentenza n. 130 del 2023.
art. 38 Cost.
È indicato dal ricorrente quale ulteriore parametro costituzionale asseritamente violato dalla disciplina del differimento e della rateizzazione del TFS.
art. 79 c.p.a.
Costituisce, insieme all’art. 295 c.p.c., la base processuale della sospensione del giudizio disposta dal TAR in presenza di una questione costituzionale pregiudiziale pendente in altro processo.
art. 295 c.p.c.
È stato applicato quale fondamento della sospensione necessaria del giudizio, poiché la decisione della Corte costituzionale in altro processo è stata ritenuta potenzialmente decisiva anche per la controversia in esame.
art. 80 c.p.a.
Impone alla parte interessata, dopo la definizione del giudizio costituzionale, di riassumere il processo mediante istanza di fissazione di udienza.
art. 99 c.p.a.
È richiamato in relazione ai principi affermati dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 4 del 2024 sulla sospensione impropria in senso lato.
Massime di principio
- È ammissibile sospendere il giudizio amministrativo ai sensi dell’art. 79 c.p.a. e dell’art. 295 c.p.c. quando, in altro processo, penda una questione di legittimità costituzionale sostanzialmente coincidente, per disposizioni censurate, parametri costituzionali e oggetto della controversia, e la decisione della Corte costituzionale sia potenzialmente pregiudiziale e decisiva anche nel giudizio amministrativo.
- La sospensione impropria in senso lato consente di evitare una nuova rimessione alla Corte costituzionale quando la questione di costituzionalità rilevante per il giudizio sia già pendente davanti alla Corte, perseguendo esigenze di economia processuale e coerenza sistematica.
- Quando l’eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale eliminerebbe il fondamento normativo dell’atto amministrativo impugnato, la questione costituzionale pendente in altro giudizio presenta carattere direttamente incidente sulla definizione della controversia e può giustificare la sospensione necessaria del processo amministrativo.
- Dopo la definizione del giudizio costituzionale, il processo amministrativo sospeso deve essere riassunto dalla parte interessata mediante istanza di fissazione di udienza ai sensi dell’art. 80 c.p.a.
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