Cassazione Civile, Ordinanza n. 19448/2023 del 10/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva emesso avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2007 e 2008 nei confronti della società e dei soci, recuperando maggiori imponibili ai fini IRES, IVA e IRAP, oltre che la quota imputata ai soci, sulla base della contestazione di costi ritenuti non deducibili perché riferiti a operazioni inesistenti e della conseguente indebita detrazione IVA. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso dei contribuenti e la CTR aveva confermato il primo grado, rilevando che l'appello dell'Ufficio era privo di specifiche censure e che la pretesa erariale era sorretta soltanto dal decreto di rinvio a giudizio dell'amministratrice, senza ulteriori elementi probatori come il PVC o altra documentazione. L'Agenzia ricorreva per cassazione denunciando la violazione degli artt. 115 c.p.c., 2729 e 2697 c.c., sostenendo che il decreto di rinvio a giudizio dovesse valere come prova indiziaria sufficiente a fondare l'accertamento della fittizietà delle operazioni fatturate.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, in materia di operazioni soggettivamente o oggettivamente inesistenti, il mero decreto di rinvio a giudizio emesso in sede penale non può, da solo, costituire presunzione sufficiente a sorreggere l'accertamento tributario. Il giudice tributario deve valutare il complessivo materiale probatorio acquisito nel processo tributario, senza attribuire automatica efficacia vincolante o decisiva agli esiti del procedimento penale. Poiché l'Ufficio aveva fondato la pretesa quasi esclusivamente su quel decreto, senza produrre ulteriori riscontri probatori, la decisione della CTR è stata ritenuta conforme ai principi di diritto. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente per censurare la valutazione probatoria del giudice di merito, ma la Corte non ravvisa violazione nell'apprezzamento degli elementi probatori compiuto dalla CTR.
art. 2729 c.c.
norma evocata per sostenere la valenza presuntiva del decreto di rinvio a giudizio; la Corte esclude che tale atto, da solo, integri una presunzione grave, precisa e concordante sufficiente a fondare l'accertamento.
art. 2697 c.c.
richiamato per la ripartizione dell'onere della prova in materia di operazioni inesistenti; la Corte ribadisce che l'onere iniziale grava sull'Amministrazione finanziaria e che il contribuente è tenuto alla prova contraria solo dopo adeguata dimostrazione dell'Ufficio.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale posta a base del motivo di ricorso per violazione di legge.
Massime di principio
- In materia di fatture relative a operazioni inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve fornire una prova adeguata dell'inesistenza dell'operazione; non è sufficiente il solo richiamo a un atto del procedimento penale, come il decreto di rinvio a giudizio.
- Il decreto di rinvio a giudizio può avere al più valore indiziario, ma non è di per sé prova presuntiva sufficiente a fondare l'accertamento tributario in assenza di ulteriori elementi oggettivi e specifici.
- Nel contenzioso tributario il giudice deve valutare autonomamente il materiale probatorio acquisito nel processo fiscale, senza attribuire automatica efficacia al processo penale, anche se relativo ai medesimi fatti.
- Per le operazioni soggettivamente inesistenti, l'Ufficio deve provare sia la fittizietà del fornitore sia la consapevolezza, o conoscibilità con ordinaria diligenza, da parte del cessionario dell'inserimento dell'operazione in una frode fiscale.
- Per le operazioni oggettivamente inesistenti, una volta dimostrata l'inesistenza dell'operazione, spetta al contribuente provare l'effettiva esistenza dell'operazione contestata; la sola esibizione della fattura o la regolarità formale delle scritture non sono sufficienti.
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