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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19448/2023 del 10/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva emesso avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2007 e 2008 nei confronti della società e dei soci, recuperando maggiori imponibili ai fini IRES, IVA e IRAP, oltre che la quota imputata ai soci, sulla base della contestazione di costi ritenuti non deducibili perché riferiti a operazioni inesistenti e della conseguente indebita detrazione IVA. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso dei contribuenti e la CTR aveva confermato il primo grado, rilevando che l'appello dell'Ufficio era privo di specifiche censure e che la pretesa erariale era sorretta soltanto dal decreto di rinvio a giudizio dell'amministratrice, senza ulteriori elementi probatori come il PVC o altra documentazione. L'Agenzia ricorreva per cassazione denunciando la violazione degli artt. 115 c.p.c., 2729 e 2697 c.c., sostenendo che il decreto di rinvio a giudizio dovesse valere come prova indiziaria sufficiente a fondare l'accertamento della fittizietà delle operazioni fatturate.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, in materia di operazioni soggettivamente o oggettivamente inesistenti, il mero decreto di rinvio a giudizio emesso in sede penale non può, da solo, costituire presunzione sufficiente a sorreggere l'accertamento tributario. Il giudice tributario deve valutare il complessivo materiale probatorio acquisito nel processo tributario, senza attribuire automatica efficacia vincolante o decisiva agli esiti del procedimento penale. Poiché l'Ufficio aveva fondato la pretesa quasi esclusivamente su quel decreto, senza produrre ulteriori riscontri probatori, la decisione della CTR è stata ritenuta conforme ai principi di diritto. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per censurare la valutazione probatoria del giudice di merito, ma la Corte non ravvisa violazione nell'apprezzamento degli elementi probatori compiuto dalla CTR.

  • art. 2729 c.c.

    norma evocata per sostenere la valenza presuntiva del decreto di rinvio a giudizio; la Corte esclude che tale atto, da solo, integri una presunzione grave, precisa e concordante sufficiente a fondare l'accertamento.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per la ripartizione dell'onere della prova in materia di operazioni inesistenti; la Corte ribadisce che l'onere iniziale grava sull'Amministrazione finanziaria e che il contribuente è tenuto alla prova contraria solo dopo adeguata dimostrazione dell'Ufficio.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma processuale posta a base del motivo di ricorso per violazione di legge.

Massime di principio

  • In materia di fatture relative a operazioni inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve fornire una prova adeguata dell'inesistenza dell'operazione; non è sufficiente il solo richiamo a un atto del procedimento penale, come il decreto di rinvio a giudizio.
  • Il decreto di rinvio a giudizio può avere al più valore indiziario, ma non è di per sé prova presuntiva sufficiente a fondare l'accertamento tributario in assenza di ulteriori elementi oggettivi e specifici.
  • Nel contenzioso tributario il giudice deve valutare autonomamente il materiale probatorio acquisito nel processo fiscale, senza attribuire automatica efficacia al processo penale, anche se relativo ai medesimi fatti.
  • Per le operazioni soggettivamente inesistenti, l'Ufficio deve provare sia la fittizietà del fornitore sia la consapevolezza, o conoscibilità con ordinaria diligenza, da parte del cessionario dell'inserimento dell'operazione in una frode fiscale.
  • Per le operazioni oggettivamente inesistenti, una volta dimostrata l'inesistenza dell'operazione, spetta al contribuente provare l'effettiva esistenza dell'operazione contestata; la sola esibizione della fattura o la regolarità formale delle scritture non sono sufficienti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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