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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25470/2021 del 21/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale dell'Umbria, in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame della controversia e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva ripreso a tassazione maggiori redditi ai fini delle imposte dirette, IRAP e IVA per l'anno 2013. Il ricorso era stato accolto in primo grado; in appello la Commissione tributaria regionale aveva respinto sia l'appello principale dell'Agenzia sia l'appello incidentale del contribuente sulle spese. In cassazione l'Agenzia ha dedotto, con due motivi, la violazione dell'art. 32 d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 51 d.P.R. n. 633/1972, per avere il giudice di merito escluso la legittimità della ripresa a tassazione nonostante la mancata idonea giustificazione delle movimentazioni bancarie sui conti del contribuente; con il secondo motivo ha denunciato vizio di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per avere la CTR ritenuto illegittimo l'accertamento in modo insufficiente e contraddittorio, trascurando i gravi indizi forniti dall'Amministrazione. La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi, osservando che la presunzione legale derivante dalle movimentazioni bancarie può essere vinta solo dal contribuente con prova concreta e specifica della diversa causale delle operazioni e che, nel caso, la CTR aveva erroneamente ritenuto superata la presunzione sulla base del solo accertamento dell'inesistenza in concreto dell'attività di affittacamere dichiarata dal contribuente, senza che fosse stata fornita prova analitica della reale causale di versamenti e prelevamenti.

Norme richiamate

  • art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    "presunzione relativa circa la natura di ricavi sia dei prelevamenti sia dei versamenti su conto corrente"

    La disposizione fonda una presunzione legale relativa a favore dell'Amministrazione finanziaria in tema di accertamento delle imposte sui redditi; il contribuente può superarla solo con prova concreta e specifica della diversa natura delle movimentazioni bancarie.

  • art. 51 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    È richiamato quale norma parallela in materia IVA, insieme all'art. 32 d.P.R. n. 600/1973, per legittimare l'utilizzo delle movimentazioni bancarie ai fini dell'accertamento.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio di motivazione è deducibile quando la decisione di merito risulti insufficiente o contraddittoria nella valutazione degli elementi indiziari posti a base dell'accertamento.

Massime di principio

  • In materia di accertamento fiscale fondato su indagini bancarie, i versamenti e i prelevamenti sui conti del contribuente operano come presunzione legale relativa di ricavi o compensi, sicché l'Ufficio non deve dimostrare singolarmente la riferibilità di ciascuna movimentazione a ricavi occultati.
  • L'inversione dell'onere della prova impone al contribuente di fornire una dimostrazione concreta, analitica e specifica della diversa causale delle operazioni bancarie; non sono sufficienti deduzioni generiche, affermazioni apodittiche, richiami all'equità o mere presunzioni difensive.
  • La prova liberatoria del contribuente non può arrestarsi alla contestazione della ricostruzione dell'Ufficio o all'accertamento dell'inesistenza dell'attività dichiarata, ma deve spiegare la reale funzione economica di ogni versamento e prelevamento rilevato.
  • Quando il giudice di merito disattende la presunzione legale sulle movimentazioni bancarie senza confrontarsi con la natura e consistenza degli indizi addotti dall'Amministrazione, la decisione è cassabile per violazione di legge e per vizio motivazionale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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