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Ordinanza

Ordinanza n. 193/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600353

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, motivato dalla pericolosità sociale del richiedente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Questura di Cremona che aveva rigettato l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, nonostante le osservazioni presentate a seguito della comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990. Il diniego era fondato su una sentenza di condanna alla pena di due anni di reclusione, emessa dal Tribunale di Mantova il 26 novembre 2024 per reati commessi ai danni di una persona omissata, nonché sulla ritenuta pericolosità sociale del richiedente. Il ricorrente ha dedotto, in sede cautelare, l’illegittimità della valutazione amministrativa per omesso e insufficiente bilanciamento degli interessi rilevanti, evidenziando la sua permanenza regolare in Italia da molti anni, la titolarità dal 2020 di un rapporto di lavoro regolare e la residenza con la nuova famiglia.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente, allo stato degli atti, un sufficiente fumus boni iuris, rilevando che la Questura non aveva adeguatamente tenuto conto, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, della lunga permanenza regolare del ricorrente in Italia, della stabile attività lavorativa dal 2020 e della situazione familiare e abitativa. L’istanza cautelare è stata accolta non mediante sospensione definitiva del diniego, ma ai fini del riesame: la Questura di Cremona è stata ordinata di rivalutare l’istanza alla luce di tali elementi e di concludere il procedimento con un nuovo provvedimento espresso e congruamente motivato, da depositare entro il 10 settembre 2026, eventualmente corredato da relazione illustrativa. La prosecuzione della fase cautelare è stata fissata all’udienza camerale del 21 ottobre 2026. Le spese sono state riservate al definitivo.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    comunicazione ex art. 10 bis Legge 241/1990

    La Questura aveva comunicato i motivi ostativi e ricevuto le osservazioni del richiedente; il giudice ha rilevato che tali osservazioni e gli ulteriori elementi rilevanti non risultavano adeguatamente considerati nel diniego.

  • art. 55 c.p.a.

    Visto l’art. 55 cod. proc. amm.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo.

  • artt. 572 e 61, n. 11-quinquies c.p.

    artt. 572 e 61, n. 11-quinquies c.p.

    Le disposizioni penali sono richiamate quale base della sentenza di condanna posta dalla Questura a fondamento della valutazione di pericolosità sociale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    La norma è stata richiamata per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679

    La norma è stata richiamata, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità del ricorrente in relazione ai dati personali concernenti condanne penali.

Massime di principio

  • Nel valutare il rinnovo di un permesso di soggiorno fondato su un rapporto di lavoro, la Questura non può limitarsi al richiamo di una condanna penale e alla generica affermazione della pericolosità sociale, ma deve effettuare una valutazione concreta e attuale, ponderando anche la durata della permanenza regolare in Italia, la stabilità lavorativa e i legami familiari e abitativi dell’interessato.
  • Quando il richiedente presenta osservazioni ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990, l’amministrazione deve esaminarle effettivamente e motivare in modo congruo le ragioni per cui gli elementi dedotti non incidono sulla decisione finale.
  • In sede cautelare, qualora emerga un deficit nella ponderazione degli interessi e nella motivazione del diniego, il giudice amministrativo può accogliere la domanda ai fini del riesame, ordinando all’amministrazione di rinnovare la valutazione e di adottare un nuovo provvedimento espresso e congruamente motivato, senza sostituirsi all’amministrazione nella valutazione di merito.
  • La valutazione della pericolosità sociale ai fini del permesso di soggiorno deve essere individualizzata e riferita alla situazione complessiva dello straniero, non potendo derivare automaticamente dalla sola esistenza di una condanna penale.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaPartecipazione al procedimentoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penaliLegami familiari e radicamento
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaPartecipazione procedimentaleDifetto di motivazioneTutela cautelare

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