Cassazione Penale, Sentenza n. 07984/2026 del 27/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorsi impugnano la sentenza della Corte di Appello di Milano dell'11/7/2025. Per Cocciolo si censura l'erronea applicazione dell'art. 29 c.p. (durata dell'interdizione dai pubblici uffici) alla luce della rideterminazione della pena con concordato ex art. 599-bis c.p.p., nonché la commisurazione della sanzione accessoria tenendo conto dell'aumento per continuazione ex art. 81 c.p. Per Moschiano si deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'elemento soggettivo del delitto di riciclaggio (art. 648-bis c.p.), contestando la ricostruzione fattuale che lo qualifica come autore di un "cambio assegni" anziché di una operazione collegata a un prestito/ulteriore episodio di usura; si contesta inoltre il mancato riconoscimento della continuazione tra il fatto di riciclaggio e pregresse condotte di bancarotta (art. 81, comma 2 c.p.). La difesa di Moschiano ha prodotto anche "motivi nuovi" (9/1/2026) volti a precisare la posizione di vittima di usura e la contiguità temporale e materiale delle condotte.
La decisione
Per Cocciolo: il ricorso è accolto. La Corte di Cassazione aderisce all'orientamento maggioritario secondo cui, ai fini dell'applicazione delle pene accessorie (interdizione dai pubblici uffici), in caso di reati unificati dalla continuazione occorre prendere a riferimento la pena base stabilita per il reato piu' grave, e non la pena complessiva comprensiva degli aumenti per continuazione. Poiché la pena base del reato più grave è inferiore a 3 anni, la sanzione accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici deve essere eliminata: è stata annullata senza rinvio la parte della sentenza impugnata relativa a tale sanzione accessoria. Per Moschiano: il ricorso è parzialmente accolto. La Corte rileva che la Corte territoriale non ha sufficientemente approfondito i motivi e le ragioni di dazione e movimentazione dell'assegno (contesto di usura e possibile prestito) e che la ricostruzione di merito non è logicamente solida; perciò annulla la parte della sentenza relativa al capo P (riciclaggio) e dispone il rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano per un nuovo esame sul punto. La censura relativa al mancato riconoscimento della continuazione con i fatti di bancarotta resta assorbita in ragione dell'annullamento sul capo P, poiché il riconoscimento della continuazione presuppone l'affermazione della responsabilità nei fatti qui esaminati.
Norme richiamate
art. 29 cod. pen.
La condanna all'ergastolo e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni importano l'interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici; e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni importa l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque
La Corte interpreta la norma nel senso che la misura delle sanzioni accessorie (interdizione) va determinata in relazione alla pena base concretamente stabilita per il reato piu' grave nel caso di reati unificati dal vincolo della continuazione e non con riferimento alla pena complessiva comprensiva degli aumenti per continuazione
art. 81 cod. pen.
Rilevato che l'aumento per continuazione incide sulla pena complessiva ma, secondo l'orientamento maggioritario richiamato, non deve essere computato per la determinazione delle sanzioni accessorie che si riferiscono alla pena base del reato piu' grave
art. 599-bis cod. proc. pen.
La rideterminazione della pena per effetto del concordato è stata esaminata e tenuta conto; tuttavia, ai fini delle sanzioni accessorie si guarda alla pena base del reato piu' grave così come risultante dopo il concordato
art. 648-bis cod. pen.
Il reato di riciclaggio richiede valutazione dell'elemento soggettivo e delle ragioni che giustificano la dazione o la movimentazione di beni di provenienza illecita; la Corte ha ritenuto che la ricostruzione dei fatti in merito all'intento del Moschiano non sia stata sufficientemente approfondita e quindi ha disposto il rinvio per ulteriore accertamento
art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.
Richiamata la trattazione in pubblica udienza a seguito della richiesta delle parti ai sensi della norma
art. 606 cod. proc. pen.
Norma di legittimità con cui sono dedotti motivi di cassazione per violazione di legge e vizi di motivazione; la Corte ha esaminato i motivi ai sensi di questa disposizione
art. 37 cod. pen.
Norma richiamata nel quadro delle interpretazioni giurisprudenziali sul criterio di riferimento per le pene accessorie in caso di continuazione; la Corte si è allineata all'orientamento che privilegia la pena base del reato più grave
art. 644, quinto comma, n.4 cod. pen.
Richiamato l'aumento previsto per la fattispecie di usura aggravata che ha inciso nella determinazione della pena complessiva, ma non sul calcolo della sanzione accessoria ai sensi dell'interpretazione seguita
Massime di principio
- Per la determinazione delle sanzioni accessorie (es. interdizione dai pubblici uffici) in caso di più reati unificati dal vincolo della continuazione si deve prendere a riferimento la pena base stabilita per il reato piu' grave, non la pena complessiva comprensiva degli aumenti per continuazione
- Se la pena effettivamente inflitta scende al di sotto delle soglie previste dalla norma per l'applicazione automatica di una sanzione accessoria, la sanzione accessoria va ridotta o eliminata conformemente ai limiti di legge
- Nei reati di riciclaggio la verifica dell'elemento soggettivo richiede un'adeguata ricostruzione delle ragioni della dazione o movimentazione di beni; contesti di subordinazione o vittimizzazione (es. usura) possono incidere sulla sussistenza dell'intento richiesto
- Quando la motivazione di merito presenta lacune logiche o non approfondisce circostanze rilevanti (es. motivo di ricezione di un titolo, tempi e condizioni della restituzione), la Corte di legittimità può annullare e disporre il rinvio per un nuovo esame
- Il riconoscimento del vincolo di continuazione (art. 81, comma 2 c.p.) presuppone l'affermazione della responsabilità penale per le condotte che si intendono unificare; questioni inerenti la continuazione possono restare assorbite se la responsabilità per uno dei capi viene annullata
- Motivi nuovi prodotti in tempo utile (e pertinenti) possono essere valutati dalla Corte di Cassazione e incidere sull'esito del ricorso se apportano elementi rilevanti rispetto alla ricostruzione del fatto o all'elemento soggettivo
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