Sentenza n. 45/2026 - Catania, Sezione 4
per l’ottemperanza alla sentenza del TAR Sicilia – Catania del -OMISSIS-, -OMISSIS- 3594.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o inesatta esecuzione della sentenza del TAR Sicilia – Catania che imponeva l’ostensione di documenti
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza a una sentenza precedentemente notificata all’ASP, deducendo che l’amministrazione si fosse solo parzialmente conformata agli obblighi di ostensione. In particolare, l’adempimento intervenuto il 7 luglio 2025 riguardava soltanto alcuni documenti e solo una delle cinque istanze di accesso, mentre il ricorso per ottemperanza era stato notificato e depositato anteriormente. La ricorrente ha quindi chiesto l’adozione delle misure necessarie per ottenere l’integrale esecuzione del giudicato, oltre alla penalità di mora e alla rifusione delle spese. L’ASP, benché ritualmente intimata, non si è costituita e non ha contestato l’allegazione relativa al parziale adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo provato il mancato esatto adempimento della sentenza, anche in ragione della mancata contestazione da parte dell’ASP. Ha ordinato all’amministrazione di adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza se anteriore, i provvedimenti necessari a dare integrale esecuzione al giudicato. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato quale Commissario ad acta il Direttore Generale della stessa ASP, con ulteriori 60 giorni decorrenti dalla scadenza del primo termine. Ha respinto la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendo non necessaria tale misura poiché il meccanismo surrogatorio mediante Commissario ad acta assicura una rapida eliminazione dell’inerzia. Ha condannato l’ASP alle spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, nonché alla rifusione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di adottare misure sostitutive, compresa la nomina di un Commissario ad acta; la previsione della penalità di mora non è stata ritenuta necessaria quando sia già disposto un efficace meccanismo surrogatorio.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La condanna al pagamento di una penalità di mora può essere disattesa quando la nomina del Commissario ad acta e il termine assegnato risultino sufficienti a eliminare rapidamente l’inerzia amministrativa.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Ricorrendone i presupposti, impone l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la parte privata.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la mancata contestazione specifica da parte dell’amministrazione intimata può concorrere a provare l’inesatto o parziale adempimento degli obblighi derivanti dal giudicato.
- Quando l’amministrazione abbia dato solo parziale esecuzione a una sentenza, il giudice dell’ottemperanza può assegnarle un termine per l’integrale adempimento e nominare, per l’eventuale ulteriore inerzia, un Commissario ad acta.
- La nomina del Commissario ad acta può rendere non necessaria la contestuale applicazione della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., qualora il meccanismo surrogatorio sia idoneo a garantire una rapida eliminazione dell’inerzia.
- Nel giudizio di ottemperanza, le spese seguono la soccombenza anche quando l’amministrazione abbia effettuato un adempimento parziale dopo la proposizione del ricorso, se permane l’inesatta esecuzione del giudicato.
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