L.R. FVG 2/2014
Disciplina delle elezioni provinciali e modifica all'articolo 4 della legge regionale 3/2012 concernente le centrali di committenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, per il Friuli Venezia Giulia, elettorato, presentazione delle liste, voto ponderato, attribuzione dei seggi e elezione di presidente e giunta delle province, in vista del riordino e della futura soppressione delle province. Introduce inoltre una modifica temporanea alla disciplina regionale delle centrali di committenza, applicabile dal 1° luglio 2014.
Disciplina delle elezioni provinciali in Friuli Venezia Giulia e modifica alle centrali di committenza
Disciplina delle elezioni provinciali e modifica alle centrali di committenza
La legge regionale del Friuli Venezia Giulia regola il sistema di elezione degli organi provinciali nel quadro del riordino delle autonomie locali e della prospettata soppressione del livello provinciale. Contiene anche una modifica puntuale alla normativa sulle centrali di committenza, con efficacia differita.
Oggetto e assetto generale
La disciplina riguarda l’elezione degli organi della provincia e il relativo procedimento elettorale, applicabile esclusivamente nel territorio del Friuli Venezia Giulia. La provincia è configurata come ente con assemblea dei sindaci, consiglio provinciale, presidente e giunta provinciale.
Organi della provincia e funzioni essenziali
L’assemblea dei sindaci è composta dai sindaci dei comuni della provincia e svolge funzioni di parere e di indirizzo previste dalla legge e dallo statuto. In particolare:
- esprime il parere obbligatorio sullo schema di bilancio adottato dalla giunta provinciale, con voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni e la maggioranza della popolazione provinciale;
- adotta o respinge le modifiche statutarie proposte dal consiglio provinciale;
- esercita gli altri poteri consultivi, propositivi e di controllo eventualmente previsti dallo statuto.
Il consiglio provinciale è l’organo elettivo, mentre il presidente e la giunta sono eletti dal consiglio nel suo ambito. La giunta è composta dal presidente e da non più di due assessori; il vicepresidente è nominato dal presidente tra gli assessori.
Composizione degli organi e criteri demografici
Il numero dei consiglieri provinciali varia in base alla popolazione della provincia risultante dall’ultimo censimento generale:
- 22 consiglieri fino a 200.000 abitanti;
- 24 consiglieri fino a 300.000 abitanti;
- 26 consiglieri fino a 400.000 abitanti;
- 30 consiglieri oltre 400.000 abitanti.
La popolazione è quella determinata dai risultati ufficiali dell’ultimo censimento generale.
Modalità di elezione e durata del mandato
Il consiglio provinciale è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia, con voto diretto, libero e segreto, su liste concorrenti e in un unico collegio coincidente con il territorio provinciale. Presidente e giunta sono eletti dal consiglio nella prima seduta.
Il consiglio resta in carica cinque anni. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni e fino all’elezione del nuovo consiglio, può adottare solo atti urgenti e improrogabili. Presidente e giunta scadono con il consiglio e restano in carica per l’ordinaria amministrazione fino ai successori.
Gratuità degli incarichi e rimborsi spese
Gli incarichi di consigliere provinciale e di componente dell’assemblea dei sindaci sono svolti a titolo gratuito. Rimangono a carico dell’amministrazione provinciale i rimborsi delle spese sostenute dagli amministratori provinciali per l’espletamento del mandato, nei limiti e con le modalità previste dalla normativa regionale richiamata.
Convocazione, presidenza e funzionamento del consiglio
Il presidente della provincia convoca e presiede il consiglio provinciale. La prima seduta è convocata e presieduta dal consigliere più anziano di età.
Cessazione del presidente, sfiducia e scioglimento del consiglio
Le dimissioni, l’impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del presidente comportano la decadenza della giunta e l’elezione di un nuovo presidente e di una nuova giunta. Le dimissioni sono irrevocabili e immediatamente efficaci.
È prevista una mozione di sfiducia costruttiva:
- non basta il voto contrario del consiglio a una proposta del presidente o della giunta per farli decadere;
- la mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati;
- deve contenere la proposta di un nuovo presidente e di una nuova giunta;
- è approvata con appello nominale e maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;
- è discussa non prima di 5 giorni e non oltre 10 giorni dalla presentazione;
- l’approvazione comporta la proclamazione del nuovo esecutivo proposto.
Per lo scioglimento e la sospensione del consiglio provinciale, salvo i casi legati a presidente e sfiducia, si applica la disciplina regionale richiamata.
Elettorato attivo e passivo
Sono elettori e sono eleggibili al consiglio provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei comuni della provincia alla data delle elezioni.
Formazione delle liste elettorali e calendario del procedimento
Le liste degli elettori sono compilate dalla struttura regionale competente in materia elettorale entro il terzo giorno antecedente la votazione e trasmesse all’ufficio elettorale provinciale entro il secondo giorno precedente. Le variazioni dell’elettorato attivo intervenute dopo tale termine sono comunicate entro le ore 8.00 del giorno della votazione.
Le elezioni dei consigli provinciali si svolgono in una domenica compresa tra il 1° ottobre e il 30 novembre. Se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si verificano dopo il 20 agosto, le elezioni si tengono nello stesso periodo dell’anno successivo. La data è fissata dall’assessore regionale competente con decreto pubblicato nel Bollettino ufficiale non oltre il trentesimo giorno precedente il voto.
Ufficio elettorale provinciale
Entro il quinto giorno successivo alla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali è costituito presso la provincia l’ufficio elettorale provinciale, presieduto dal segretario generale della provincia o da un suo delegato, con altri due funzionari provinciali.
L’ufficio svolge tutte le operazioni del procedimento elettorale, dall’esame delle candidature fino alla proclamazione degli eletti.
Presentazione delle liste dei candidati e requisiti di composizione
Le liste per il consiglio provinciale devono contenere un numero di candidati non superiore ai seggi da eleggere e non inferiore al 15%, con arrotondamento all’unità superiore se necessario.
È previsto il rispetto dell’equilibrio di genere:
- nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai tre quarti dei candidati;
- la regola si applica solo se, tra gli amministratori comunali della provincia, nessun genere supera il 65%.
Ogni lista deve avere una denominazione ed essere sottoscritta da almeno il 3% degli aventi diritto al voto. Ciascun elettore può sottoscrivere una sola lista, e i sottoscrittori possono anche essere candidati della stessa lista.
Ogni candidato deve accettare formalmente la candidatura, indicando la lista, la carica ricoperta e il comune di esercizio del mandato.
Le liste sono presentate all’ufficio elettorale provinciale dalle ore 8.00 alle ore 16.00 del ventesimo giorno antecedente la votazione. L’ufficio verifica la regolarità, ammette le liste nello stesso giorno e procede al sorteggio del numero d’ordine delle liste ammesse.
Schede di voto, votazione e voto ponderato
L’ufficio elettorale comunica le liste ammesse al presidente della provincia e ai sindaci, che ne danno notizia ai consiglieri comunali; il presidente provvede anche alla pubblicazione all’albo pretorio della provincia. Le schede sono predisposte in carta consistente e di colore diverso per ciascuna fascia demografica comunale.
La votazione si svolge in un’unica giornata, dalle 8.00 alle 18.00, presso l’ufficio elettorale provinciale. Gli elettori sono ammessi in ordine di presentazione o, se deciso dal presidente dell’ufficio, con appello nominale. Devono essere identificati e ricevono una scheda del colore corrispondente alla fascia demografica del comune in cui sono in carica.
Ogni elettore può votare una lista con un segno sul relativo rettangolo e può esprimere uno o due voti di preferenza per candidati della lista votata. Se esprime due preferenze, una deve riguardare un candidato uomo e l’altra una candidata donna; altrimenti la seconda preferenza è nulla.
Il voto di lista e di preferenza è ponderato in base alla fascia demografica del comune di appartenenza dell’elettore. Le fasce sono sei, da comuni sino a 3.000 abitanti fino a comuni da 100.001 a 250.000 abitanti. Gli indici di ponderazione sono determinati dalla struttura regionale competente secondo l’allegato A e trasmessi all’ufficio elettorale provinciale entro il secondo giorno antecedente la votazione.
Scrutinio, attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti
Alle 18.00 la votazione è chiusa e l’ufficio accerta il numero dei votanti sulla base delle attestazioni nella lista degli elettori. Lo scrutinio deve svolgersi senza interruzione e concludersi nella stessa giornata.
Il presidente decide sull’attribuzione e sulla nullità dei voti; per le modalità di scrutinio e i casi di nullità si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle elezioni comunali.
Terminate le operazioni, l’ufficio:
- conta le schede scrutinate e le distingue tra voti validi, bianche, nulle e contestate/non attribuite;
- verifica la corrispondenza con i totali delle tabelle di scrutinio;
- accerta la corrispondenza tra schede scrutinate e votanti;
- dichiara il risultato nel verbale.
Per l’attribuzione dei seggi si determina prima la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista e la cifra individuale ponderata di ciascun candidato. I seggi sono assegnati con metodo del quoziente elettorale ponderato e dei più alti resti; in caso di parità di resti prevale la lista con cifra elettorale ponderata più alta. I candidati sono proclamati eletti secondo l’ordine delle cifre individuali ponderate; a parità, è eletto il più giovane.
Verbale e documentazione elettorale
Tutte le operazioni sono riportate in un verbale redatto in due esemplari, firmato in ogni foglio e sottoscritto dai componenti dell’ufficio; il verbale ha natura di atto pubblico. Un esemplare, con le tabelle e le buste contenenti la documentazione elettorale, è trasmesso alla struttura regionale competente; l’altro è depositato presso la segreteria della provincia ed è consultabile da chiunque vi abbia interesse.
Decadenza dei consiglieri provinciali e surroghe
La perdita della carica di sindaco o di consigliere comunale comporta la decadenza dalla carica di consigliere provinciale. Non decade il consigliere provinciale che venga rieletto amministratore in un comune della provincia.
In caso di decadenza o dimissioni, il seggio vacante è attribuito al candidato che segue l’ultimo eletto nella medesima lista.
Elezione del presidente della provincia e della giunta
L’elezione del presidente e della giunta deve avvenire entro 30 giorni dalla proclamazione degli eletti. Si svolge sulla base di un documento programmatico sottoscritto da almeno un quarto dei consiglieri assegnati e contenente i nomi dei candidati alle cariche di presidente e assessore.
L’elezione avviene a scrutinio palese, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, con due votazioni successive in sedute distinte entro il termine di 30 giorni. Se il termine decorre inutilmente, si procede allo scioglimento del consiglio.
Nei casi di vacanza o dimissioni del presidente, il consiglio è convocato dal vicepresidente entro 20 giorni dalla vacanza o dalla presentazione delle dimissioni per eleggere il nuovo presidente e la nuova giunta.
Surroga degli assessori
La sostituzione dei singoli assessori dimissionari, revocati, cessati per mozione di sfiducia individuale o per altra causa è deliberata dal consiglio provinciale su proposta del presidente. Per la nomina del nuovo assessore si applica la regola della maggioranza assoluta prevista per l’elezione della giunta.
Modifica in materia di centrali di committenza
La legge modifica la disciplina regionale sulle centrali di committenza inserendo una previsione di efficacia differita: la disposizione aggiunta si applica a decorrere dall’1 luglio 2014.
Disposizioni transitorie e applicazione della normativa previgente
Gli organi provinciali restano in carica fino all’elezione dei nuovi organi, se la scadenza è naturale e finché non si svolge la prima elezione attuata con la nuova legge. Dopo la pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, i consigli provinciali possono adottare solo atti urgenti e improrogabili; dopo l’elezione del nuovo consiglio, presidente e giunta operano solo per l’ordinaria amministrazione.
Se un consiglio provinciale in carica alla data di entrata in vigore viene sciolto anticipatamente, si applica il calendario elettorale previsto dalla legge. Entro sei mesi dall’elezione del nuovo consiglio la provincia deve adeguare statuto e regolamento del consiglio alle nuove norme.
Agli organi provinciali in carica alla data di entrata in vigore continua ad applicarsi la normativa previgente.
Abrogazioni, rinvio e spese
Sono abrogate varie precedenti disposizioni regionali in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché ulteriori norme collegate richiamate dalla legge.
Per quanto non previsto, si applicano in quanto compatibili le norme vigenti in materia di ordinamento delle province e di elezioni comunali.
Le spese per l’organizzazione tecnica delle elezioni del consiglio provinciale sono a carico della provincia interessata. La struttura regionale competente fornisce, a carico dell’amministrazione regionale, le liste degli elettori, la modulistica e le istruzioni.
Gli eventuali oneri derivanti da tali adempimenti gravano su specifiche unità di bilancio e capitoli del bilancio regionale indicati dalla legge.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.
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