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Legge

L.R. FVG 22/2013

Norme intersettoriali per l'accesso alle prestazioni sociali di cittadini italiani e migranti.

Normativa regionaleL.R. FVG 22/2013Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 22/2013 rivede i criteri di accesso ad alcune prestazioni regionali per garantire parità di trattamento tra persone di diversa provenienza, nel rispetto di eventuali requisiti di residenza. Riguardava povertà e disagio sociale, famiglia, edilizia residenziale pubblica e diritto allo studio; oggi la disciplina risulta in larga parte abrogata o superata.

Accesso alle prestazioni sociali regionali per cittadini italiani e migranti

Accesso alle prestazioni sociali regionali per cittadini italiani e migranti

La legge della Regione Friuli Venezia Giulia interviene sui criteri di accesso ad alcuni interventi regionali, con l’obiettivo di conciliare il principio di uguaglianza e parità di trattamento con l’esigenza di riservare talune prestazioni ai residenti nel territorio regionale. Il testo consolidato mostra tuttavia che la disciplina introdotta è in larga parte abrogata e non più operativa.

Finalità generali

La legge nasce per garantire il principio di uguaglianza tra persone di ogni provenienza e nazionalità e per rimuovere gli ostacoli che impediscono una piena equiparazione nell’accesso alle prestazioni sociali regionali. A tal fine la Regione individua nuovi criteri di accesso per alcune misure in ambito sociale, familiare, abitativo e scolastico.

Ambiti materiali interessati

Il provvedimento riguarda, in origine:

  • il contrasto a povertà e disagio sociale;
  • il sostegno alla famiglia e alla genitorialità;
  • l’edilizia residenziale pubblica;
  • il diritto allo studio.

Modifiche in materia di edilizia residenziale pubblica

La legge inseriva tra i soggetti ammessi anche quelli di cui all’articolo 41 del testo unico immigrazione (decreto legislativo 286/1998) nell’ambito della disciplina regionale sull’edilizia residenziale pubblica. La modifica era diretta ad estendere l’accesso a tali prestazioni anche ai soggetti stranieri indicati dalla normativa statale richiamata.

Abrogazioni e stato attuale della disciplina

La maggior parte degli articoli risulta oggi abrogata o superata:

  • l’articolo 2 è stato abrogato con decorrenza 1 gennaio 2016;
  • l’articolo 3 è stato abrogato dalla legge regionale 22/2021;
  • l’articolo 4, relativo all’edilizia residenziale pubblica, è stato abrogato con effetto dall’entrata in vigore dei regolamenti attuativi delle politiche abitative previsti dalla legge regionale 1/2016;
  • l’articolo 5 è stato abrogato dall’1 gennaio 2019;
  • l’articolo 6 ha abrogato l’articolo 9 della legge regionale 16/2011.

Rilievo pratico

Il testo, pur formalmente ricostruibile nel consolidato, ha oggi un rilievo applicativo molto limitato: le disposizioni centrali risultano abrogate e non costituiscono una base utile per la disciplina corrente delle prestazioni sociali regionali.

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