L.R. FVG 23/2013
Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2014).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLegge di bilancio regionale che per il 2014 e il triennio 2014-2016 autorizza entrate, spese, mutui e trasferimenti, oltre a numerosi interventi settoriali in economia, ambiente, territorio, cultura, istruzione, sanità, sociale ed enti locali. Molte disposizioni sono limitate all’esercizio 2014 o a specifiche scadenze, e diversi interventi risultano oggi esauriti o superati.
Legge finanziaria 2014 del Friuli Venezia Giulia
Legge finanziaria 2014 del Friuli Venezia Giulia
Il provvedimento disciplina la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per il triennio 2014-2016 e contiene un ampio insieme di autorizzazioni di spesa, variazioni contabili, interventi settoriali e modifiche puntuali a leggi regionali vigenti. La disciplina è quasi interamente riferita al 2014 e a termini ormai trascorsi.
Quadro finanziario generale e copertura
La legge fissa le previsioni di entrata del bilancio 2014-2016, applica un saldo finanziario presunto vincolato e autorizza il ricorso al mercato finanziario mediante mutui, BOR e, in alternativa, finanziamenti con Cassa depositi e prestiti. Prevede inoltre l’adeguamento degli stanziamenti di bilancio da parte dell’Assessore competente e varie operazioni compensative.
Sono disciplinati:
- l’ammontare complessivo delle entrate previste per il triennio 2014-2016;
- l’autorizzazione a contrarre mutui nel 2014, con durata massima ventennale e tasso entro i limiti previsti;
- l’eventuale emissione di buoni ordinari regionali nel triennio 2014-2016;
- la possibilità di prestare garanzie e rilasciare delegazioni di pagamento sulle quote di tributi erariali devolute alla Regione.
Attività economiche, agricoltura e sviluppo produttivo
La parte economica interviene soprattutto sul sistema del credito agevolato e del Fondo di rotazione per il settore agricolo, sul sostegno alle imprese agricole in difficoltà, sulla promozione di filiere integrate agroalimentari e su specifici contributi a soggetti e consorzi.
In sintesi:
- sono abrogate alcune previsioni di leggi finanziarie precedenti e incrementata la dotazione del Fondo di rotazione agricolo;
- sono istituiti o rifinanziati finanziamenti agevolati per cooperative di molluschicoltura, imprese agricole colpite da difficoltà congiunturali e soggetti impegnati in progetti di valorizzazione agroalimentare;
- sono previsti contributi per la promozione del Montasio DOP e dei vini del Collio, con domande da presentare entro il 31 marzo 2014;
- sono introdotte o aggiornate regole sugli aiuti “de minimis” e sui rapporti con il Fondo di rotazione.
Molte misure sono una tantum o riferite a spese e domande da presentare nel 2014.
Ambiente, territorio e lavori pubblici
La legge rafforza il ruolo di ARPA, interviene sulla pianificazione dei rifiuti e sull’assetto idrogeologico, e finanzia studi e interventi ambientali. Sono inoltre previste modifiche su opere pubbliche e procedure connesse.
Tra le misure principali:
- nuova disciplina del finanziamento annuale ad ARPA e anticipazioni di cassa;
- concorso scolastico sul riciclo dei rifiuti per l’anno scolastico 2013-2014;
- studi sul rischio sanitario da mercurio nell’area della foce dell’Isonzo;
- collaborazione scientifica con università ed enti di ricerca per procedimenti ambientali ed energetici;
- interventi su consorzi di bonifica, compresi lavori idraulici nel Comune di Carlino.
Infrastrutture, trasporti e telecomunicazioni
È previsto un finanziamento straordinario alle Comunità montane per migliorare diffusione televisiva e accesso internet nelle aree non servite da banda larga. L’erogazione segue criteri proporzionali e richiede domanda entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Cultura, sport, turismo e promozione del territorio
È la parte più ampia della legge: finanzia soggetti culturali, festival, istituzioni e associazioni, disciplina modalità di erogazione degli incentivi, introduce contributi straordinari per promozione turistica, attività sportive e valorizzazione di produzioni locali. Quasi tutti i contributi sono riferiti al 2014 con domande e rendicontazioni a termine.
Istruzione, formazione e ricerca
La legge consente l’uso di risorse del FSE 2014-2020 per attività preparatorie, definisce la tassa regionale universitaria per l’a.a. 2014-2015, interviene su ARDISS/ERSA, promuove progetti scolastici sulla legalità e aggiorna alcune misure sul diritto allo studio. Molte disposizioni sono transitorie o oggi superate dall’evoluzione degli enti competenti.
Sanità pubblica
Sono regolati il trasferimento gratuito di immobili tra aziende sanitarie, l’esenzione dal ticket per taluni infortuni in servizio o sul lavoro, e alcune norme su organismi collegiali sanitari. Sono anche previste misure organizzative sulle cure primarie e sull’accordo integrativo regionale.
Protezione sociale, edilizia residenziale e lavoro
La disciplina comprende proroghe e deroghe in materia di rendicontazione di contributi sociali, edilizia convenzionata e residenziale pubblica, interventi per l’occupazione e misure sul comparto unico e sugli studi/consulenze. Diverse previsioni sono transitorie o esaurite perché riferite a annualità già concluse.
Sussidiarietà, finanza locale e tributi locali
Sono fissati i trasferimenti ordinari a Comuni, Province e Comunità montane per il 2014, insieme a fondi straordinari per comparto unico, funzioni conferite, riequilibrio IMU, personale trasferito e associazionismo intercomunale. Sono previste scadenze puntuali per domanda, riparto, erogazione e rendicontazione.
Norme contabili e di coordinamento finanziario
La legge aggiorna la legge regionale di contabilità, introduce regole sulle partite di giro, sull’iscrizione dell’avanzo di amministrazione, sulla rappresentazione dell’esercizio di scadenza di crediti e debiti e sul trattamento dei residui. Introduce anche misure di coordinamento per gli enti locali in materia di armonizzazione contabile e gestione di enti deficitari o dissestati.
Entrata in vigore e regime temporale
La legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel BUR, con efficacia generale dall’1 gennaio 2014, salvo alcune disposizioni efficaci dal 31 dicembre 2013. Numerosi interventi riguardano solo il 2014 o scadenze già trascorse. Alla luce del carattere di legge finanziaria annuale e dell’esaurimento delle principali misure temporanee, l’atto è oggi da considerarsi obsoleto per l’uso pratico corrente.
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