Sentenza del 29/05/2024 n. 126 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise
Tributi erariali - Avviso di accertamento Giochi, Lotterie - Sussistenza dell'obbligo solidale - Qualità di soggetto passivo del bookmaker estero - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento relativo all'Imposta Unica sulle scommesse e concorsi pronostici. La questione centrale riguarda la sussistenza dell'obbligo solidale a carico della società contribuente per imposte e sanzioni originate dall'attività di un bookmaker estero che raccoglie scommesse nel territorio italiano mediante centri di trasmissione dati/intermediari. La società contestava l'applicabilità dell'imposta e delle sanzioni a soggetti privi di concessione e/o con sede estera.
La decisione
Il giudice ha ritenuto fondata l'attività di accertamento: l'imposta unica sulle scommesse si applica a tutti gli operatori che raccolgono scommesse nel territorio italiano indipendentemente dalla loro sede. È stata riconosciuta la responsabilità solidale del bookmaker estero che opera in Italia tramite centri di trasmissione dati e, quindi, la società contribuente è stata qualificata come soggetto passivo d'imposta. Sono state confermate anche le sanzioni applicate dall'Ufficio in base all'art.1 comma 66 L.220/2010, che prevede che soggetto passivo sia anche chi gestisce scommesse pur essendo privo di concessione. Conseguenza pratica: ricorso respinto e accertamento confermato.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2010, n. 220
art. 1 comma 66 L.220/2010
L'art.1, comma 66, è interpretato nel senso che il soggetto passivo dell'imposta unica sulle scommesse include anche chi gestisce l'attività di scommesse pur non possedendo concessione; tale norma supporta l'applicabilità di imposta e sanzioni agli operatori, compresi soggetti esteri che raccolgono scommesse sul territorio italiano tramite intermediari
Normativa sull'Imposta Unica sulle scommesse e concorsi pronostici (principio di territorialità)
L'imposta si applica agli operatori che raccolgono scommesse nel territorio italiano a prescindere dal luogo di stabilimento, senza discriminazione tra bookmaker nazionali ed esteri; da ciò deriva la possibilità di ricondurre la qualità di soggetto passivo anche a operatori esteri che svolgano attività tramite centri di raccolta/intermediari
Massime di principio
- L'imposta sulle scommesse si applica in base al criterio della raccolta nel territorio italiano: il luogo di stabilimento dell'operatore non esclude l'assoggettamento fiscale se la raccolta avviene in Italia.
- Chi gestisce o agevola la raccolta di scommesse in Italia tramite centri di trasmissione dati o altri intermediari può essere qualificato soggetto passivo e tenuto in responsabilità solidale per imposte e sanzioni.
- L'assenza di concessione non esonera dall'obbligo tributario né impedisce l'applicazione di sanzioni: la normativa prevede espressamente l'assoggettamento anche dei soggetti non autorizzati.
- In operazioni con operatori esteri è fondamentale verificare i flussi di raccolta, la funzione degli intermediari e i contratti commerciali perché ciò può determinare l'insorgere di responsabilità fiscale solidale a carico degli operatori locali.
- Per difendersi in situazioni analoghe è opportuno fornire prove che l'attività di raccolta non sia avvenuta nel territorio italiano o che non sussista un ruolo di intermediazione/responsabilità solidale; in assenza di tali elementi, l'accertamento tende a essere confermato.
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