Cassazione Penale, Sentenza n. 16399/2022 del 28/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Di Pietro era stato condannato per il reato previsto dall'art. 76 del D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159, per avere violato l'ordine del Questore di non fare ritorno nel Comune di Pescara per la durata di tre anni (foglio di via obbligatorio). Ha impugnato la sentenza innanzi alla Corte di Cassazione deducendo insussistenza del fatto, vizio di motivazione e violazione di legge. Il motivo centrale del ricorso è che il provvedimento amministrativo contestato mancava della prescrizione dell'intimazione a fare rientro nel luogo di residenza, requisito che, secondo la recente giurisprudenza della Corte, è imprescindibile insieme al divieto di ritorno nel comune per la legittimità del foglio di via obbligatorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Il Collegio ha stabilito che il giudice di merito non ha eseguito uno scrutinio approfondito dell'atto amministrativo e non si è attenuto ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'assenza di una delle due prescrizioni (intimazione a fare rientro nel luogo di residenza e divieto di ritornare nel comune) comporta l'illegittimità del foglio di via e l'insussistenza del reato ex art. 76. La Corte ha quindi sindacato l'atto in sede penale in bonam partem, dichiarando la disapplicazione del provvedimento illegittimo e pronunciando l'annullamento della sentenza di condanna senza rinvio.
Norme richiamate
Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia)
L'art. 76 disciplina il foglio di via obbligatorio e la relativa condotta sanzionata penalmente; la Corte interpreta l'illecito alla luce della legittimità dell'atto amministrativo che lo dispone: se il foglio di via manca della prescrizione dell'intimazione a fare rientro nel luogo di residenza, manca il presupposto legittimante del reato e quindi il fatto non sussiste.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 1)
numerosi precedenti citati, tra cui Sez. 1, n. 40832 del 25/6/2019; Sez. 1, n. 36653 del 3/6/2019; Sez. 1, n. 47636 del 15/5/2019; Sez. 1, n. 30950 del 16/4/2019; Sez. 1, n. 33108 del 19/3/2019; Sez. 1, n. 4074 del 9/1/2019; Sez. 1, n. 11645 del 10/01/2020
Tale orientamento consolidato chiarisce che le prescrizioni 'fare rientro nel luogo di residenza' e 'non ritornare nel comune' sono condizioni imprescindibili e inscindibili per la legittima emissione del foglio di via obbligatorio; l'atto è sindacabile in sede penale e, in mancanza di tali requisiti, il giudice deve disapplicarlo in favore dell'imputato.
Massime di principio
- Il foglio di via obbligatorio è legittimo solo se l'atto amministrativo contiene entrambe le prescrizioni: l'intimazione a fare rientro nel luogo di residenza e il divieto di ritornare nel comune; l'assenza di una di esse ne determina l'illegittimità.
- L'atto amministrativo che integra la fattispecie penale è sindacabile in sede penale: il giudice penale deve effettuare uno scrutinio approfondito dei requisiti formali e sostanziali del provvedimento.
- Se il provvedimento amministrativo è illegittimo per carenza di requisiti essenziali, la condotta contestata ai sensi dell'art. 76 non può sussistere e la sentenza di condanna va annullata; quando l'illegittimità rende impossibile valorizzare diversamente il fatto, l'annullamento può essere disposto senza rinvio perche il fatto non sussiste.
- In situazioni analoghe la difesa deve verificare e contestare formalmente l'esistenza di tutte le prescrizioni richieste dall'orientamento giurisprudenziale e richiedere la disapplicazione del provvedimento illegittimo.
- Le autorità amministrative devono motivare e indicare chiaramente entrambe le prescrizioni al fine di evitare l'illegittimità del foglio di via e la conseguente insussistenza dell'illecito penale.
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