Sentenza del 11/02/2020 n. 3237 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'annullamento di un avviso di accertamento (IRPEF e ILOR anno 1991) emesso nei confronti di I.R. per redditi non dichiarati derivanti dalla qualità di socia al 50% della Edilgreen s.a.s.. In primo grado la CTP di Savona aveva annullato l'avviso; la CTR Liguria ha rigettato il ricorso dell'Agenzia ritenendo I.R. estranea alla gestione sociale sulla base di perizie penali che accertavano la falsità di sottoscrizioni riconducibili a I.R.. L'Agenzia ha impugnato in Cassazione articolando sei motivi, deducendo, tra l'altro, la necessità di imputazione pro quota del reddito di società di persone ai soci, la mancata considerazione dell'accertamento del reddito della società passato in giudicato, la nullità per mancato litisconsorzio necessario e carenze motivazionali rispetto all'accertamento dell'effettiva qualità di socia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato l'eccezione di inammissibilità del controricorso e, esaminando i motivi, ha ritenuto fondati il secondo e il sesto motivo (art. 360 c.p.c., n.5): 1) la CTR aveva omesso di considerare e motivare sull'effetto dell'accertamento del reddito societario (confermatosi con sentenza passata in giudicato) ai fini della determinazione del reddito personale della socia, nonostante la I.R. non avesse contestato né il reddito societario né la sua quota del 50%; 2) la decisione di accoglimento del ricorso della contribuente si era basata soltanto sull'accertamento penale della falsità di alcune sottoscrizioni, senza una sufficiente descrizione del processo logico-giuridico che conduceva all'esclusione dell'effettiva partecipazione di I.R. alla gestione sociale. Per tali ragioni la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5
Richiamato dall'Agenzia per sostenere che il reddito delle società di persone deve essere imputato ai soci pro quota e considerato ai fini IRPEF; la Corte osserva che tale principio rende rilevante l'accertamento del reddito societario nella determinazione del reddito del singolo socio.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 2909
Citato nel ricorso (come norma richiamata), ma non emerge dalla decisione una specifica applicazione concreta di questo articolo; l'enfasi giudiziale è stata posta sul principio di imputazione del reddito societario ai soci (art. 5) e sulla necessità di adeguata motivazione.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 14 e 59
Invocati dall'Agenzia per censurare la presunta nullità della sentenza per mancato litisconsorzio necessario; la Corte non ha ritenuto decisivi tali profili rispetto ai motivi accolti, assorbendo la censura principale sulla carenza di considerazione del reddito societario.
Codice civile, art. 1306
Richiamato per il principio secondo cui la sentenza resa nei confronti della società non acquisisce automaticamente efficacia vincolante nei confronti dei singoli soci; la Corte però rileva che ciò non esime il giudice tributario dal valutare l'accertamento del reddito societario e motivare la sua eventuale non rilevanza rispetto al reddito del singolo socio.
Codice di procedura civile, art. 112
Citato in relazione al vizio di ultrapetizione: l'Agenzia sosteneva che la resistente non aveva negato la qualità di socia ma solo la partecipazione alla gestione; la Corte ha ritenuto questa censura assorbita dai motivi poi accolti sulla carenza motivazionale.
Codice di procedura civile, art. 360 (nn. 3, 4, 5)
Fondi i motivi di cassazione: n.3 relativo a violazione di norme di diritto (es.: errata imputazione del reddito), n.4 relativo ai vizi di motivazione/non motivazione e nullità, n.5 relativo alla mancata o insufficiente motivazione su fatto decisivo; la Corte ha accolto i motivi fondati ex art. 360 n.5.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sezioni Unite 24/02/2014 n.4324; Cass. 8245/18; Cass. 32980/18; SU/22232/2016)
La Corte richiama principi giurisprudenziali secondo cui la riproduzione integrale di atti nel ricorso per cassazione non determina automaticamente inammissibilità se risulta una chiara individuazione dei punti decisivi; inoltre evidenzia il principio secondo cui la decisione deve esporre il processo logico che conduce alla conclusione, specialmente quando si regge su accertamenti extratributari (es. penali).
Massime di principio
- L'accertamento del reddito della società di persone, anche se pronunciato in giudizio autonomo e passato in giudicato, costituisce elemento rilevante nella determinazione del reddito dei soci e il giudice tributario deve prenderlo in considerazione e motivare la sua eventuale non rilevanza.
- La semplice acquisizione in sede penale di falsità di alcune sottoscrizioni non è automaticamente sufficiente a escludere la qualità o la partecipazione effettiva del socio alla vita sociale: il giudice tributario deve spiegare compiutamente il percorso logico che conduce a escludere l'imputazione pro quota del reddito.
- Una decisione giurisdizionale (penale o civile) nei confronti della società non vincola automaticamente i singoli soci; tuttavia il giudice fiscale non può omettere di valutare quegli accertamenti e deve motivare in ordine al loro effetto sul reddito del singolo.
- Nei ricorsi per cassazione la riproduzione integrale di atti non comporta per sé inammissibilità se il ricorso indica chiaramente i punti di doglianza e i documenti rilevanti; d'altro canto, il motivo di cassazione per difetto di motivazione (art. 360, n.5) è efficace quando manca la descrizione del ragionamento decisorio su fatti decisivi.
- Se il contribuente contesta solo l'effettiva partecipazione alla gestione (e non la qualità formale di socio), il giudice deve approfondire e motivare la valutazione probatoria in modo da risolvere il contrasto tra documentazione societaria, accertamenti penali e redditi accertati.
- In presenza di contrasti probatori complessi (es. sentenze penali su firme, accertamenti tributari passati in giudicato), l'organo giudicante deve esaurire l'istruttoria o spiegare perché alcuni elementi non incidono sulla determinazione del reddito del socio; altrimenti la decisione è cassabile per carenza di motivazione.
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